Contrattazione integrativa e nuovo CCNL Funzioni Locali 2025-2027: cosa cambia per i tavoli già aperti?

Quali effetti produrrà la sottoscrizione del nuovo CCNL Funzioni Locali 28.10.2026 ad oggetto il triennio 2025-2027 sulla composizione dei tavoli di contrattazione integrativa ancora aperti e, in particolare, sulla partecipazione della CGIL? Per provare a fare chiarezza sul punto esaminiamo le diverse situazioni che possono presentarsi negli enti e le possibili conseguenze derivanti dall'entrata in vigore del nuovo CCNL.

Franca Bonanata | 28 Ott 2026

 

28 ottobre 2026 – Franca Bonanata

Con la sottoscrizione definitiva del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2025-2027, avvenuta oggi, 28 ottobre 2026, si apre una nuova fase anche per la contrattazione integrativa negli enti locali. La firma del contratto nazionale produce infatti effetti immediati sulla titolarità delle relazioni sindacali e pone una questione concreta per le numerose amministrazioni che non hanno ancora concluso il negoziato decentrato o che stanno definendo gli accordi integrativi collegati al nuovo triennio contrattuale.

La questione assume particolare rilievo perché, a differenza del precedente CCNL 2022-2024, il nuovo contratto è stato sottoscritto anche dalla CGIL FP. Durante la vigenza del CCNL 2022-2024, infatti, la CGIL non aveva sottoscritto il contratto nazionale e, conseguentemente, non partecipava ai tavoli di contrattazione integrativa.

La domanda che molti enti si stanno ponendo è quindi semplice: dal 29 ottobre 2026 la CGIL può partecipare alle trattative integrative ancora aperte?

In assenza di uno specifico orientamento applicativo riferito al comparto Funzioni Locali, un utile riferimento interpretativo è rappresentato dall’orientamento applicativo dell’ARAN n. 35743, emanato con riferimento al comparto Sanità, nel quale l’Agenzia ha affrontato gli effetti derivanti dalla sottoscrizione di un nuovo CCNL sulla titolarità delle relazioni sindacali presso le singole amministrazioni.

L’orientamento è consultabile sul sito dell’ARAN al seguente link: Orientamento applicativo ID 35743. [aranagenzia.it]

Il quadro contrattuale di riferimento

Nel comparto Funzioni Locali, i soggetti titolari della contrattazione integrativa sono individuati dall’art. 7 del CCNL, che attribuisce tale titolarità alla delegazione trattante di parte sindacale costituita dalla RSU e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Il dato assume rilievo decisivo nella vicenda in esame, poiché la legittimazione alla partecipazione ai tavoli decentrati discende direttamente dalla qualità di organizzazione sindacale firmataria del CCNL vigente. La sottoscrizione del nuovo CCNL 2025-2027 determina pertanto l’aggiornamento dei soggetti legittimati a partecipare alle relazioni sindacali e alla contrattazione integrativa presso gli enti.

Il principio affermato dall’ARAN

La conclusione cui si perviene sulla base dell’art. 7 del CCNL trova conferma nell’orientamento sopra richiamato, con il quale l’ARAN ha chiarito gli effetti derivanti dalla sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo nazionale sulla titolarità delle relazioni sindacali. Secondo l’Agenzia, dall’entrata in vigore del nuovo CCNL sono ammesse alla contrattazione integrativa esclusivamente le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale vigente, indipendentemente dal fatto che il negoziato decentrato sia già stato avviato o debba ancora iniziare.

Applicando tale principio al comparto Funzioni Locali, dal 29 ottobre 2026 la titolarità delle relazioni sindacali deve essere riconosciuta a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2025-2027, compresa la CGIL FP.

Per comprendere gli effetti pratici di tale principio occorre tuttavia distinguere due diverse situazioni.

Primo caso: la trattativa è ancora in corso

La prima ipotesi riguarda gli enti nei quali, alla data del 28 ottobre 2026, non è ancora stata sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo.

In questo caso il negoziato è ancora aperto e, pertanto, dal 29 ottobre 2026 la composizione della delegazione sindacale deve essere adeguata al nuovo assetto derivante dal CCNL appena sottoscritto.

Ciò significa che tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2025-2027 devono essere ammesse alla prosecuzione delle trattative, anche se non hanno partecipato agli incontri precedenti. Ne consegue che la CGIL FP riacquista la titolarità a partecipare al tavolo negoziale in quanto organizzazione sindacale firmataria del CCNL 2025-2027.

L’amministrazione sarà quindi tenuta a coinvolgere la nuova organizzazione sindacale firmataria nella prosecuzione del confronto e nell’eventuale sottoscrizione dell’accordo decentrato.

Secondo caso: l’ipotesi di contratto integrativo è già stata sottoscritta

Diversa è la situazione nell’ipotesi in cui, prima della sottoscrizione del CCNL 2025-2027, sia già stata firmata l’ipotesi di contratto integrativo e il procedimento si trovi nella successiva fase dei controlli, delle certificazioni o delle autorizzazioni previste dall’ordinamento.

Secondo l’ARAN, in tale circostanza opera una specifica eccezione al principio generale sopra richiamato. Quando l’ipotesi di contratto è già stata sottoscritta, infatti, il negoziato può considerarsi sostanzialmente concluso e la successiva modifica dei soggetti titolari delle relazioni sindacali non incide sull’accordo già raggiunto.

La firma definitiva del contratto integrativo dovrà pertanto essere apposta dagli stessi soggetti che hanno partecipato alla trattativa e che hanno sottoscritto l’ipotesi originaria, senza la necessità di riaprire il confronto per coinvolgere le organizzazioni sindacali divenute successivamente firmatarie del CCNL.

In altre parole, la sopravvenuta sottoscrizione del nuovo CCNL non travolge né modifica una procedura negoziale che abbia già raggiunto il proprio approdo naturale con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo.

Le conseguenze operative per gli enti

Alla luce dei principi sopra richiamati, gli enti locali possono fare riferimento ad una regola piuttosto semplice:

  • se la trattativa è ancora aperta, dal 29 ottobre 2026 partecipano al tavolo tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2025-2027, compresa la CGIL FP;
  • se l’ipotesi di contratto integrativo è già stata sottoscritta prima del 28 ottobre 2026, la firma definitiva compete ai medesimi soggetti che hanno partecipato al negoziato e sottoscritto l’ipotesi, senza necessità di riaprire la trattativa.

Conclusioni

In definitiva, la sottoscrizione del CCNL Funzioni Locali 2025-2027 comporta l’immediato aggiornamento dei soggetti titolari delle relazioni sindacali individuati dall’art. 7 del contratto.

Ne consegue che, negli enti in cui la contrattazione integrativa è ancora in corso, dal 29 ottobre 2026 partecipano al negoziato tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del nuovo CCNL, compresa la CGIL FP. Diversamente, qualora sia già stata sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo, la successiva entrata in vigore del nuovo CCNL non impone la riapertura del confronto né modifica i soggetti legittimati alla sottoscrizione definitiva dell’accordo.

L’orientamento applicativo dell’ARAN, pur riferito al comparto Sanità, offre un significativo supporto interpretativo a tale conclusione e costituisce un utile punto di riferimento per le amministrazioni del comparto Funzioni Locali chiamate a gestire questa fase di transizione.