La sospensione del sindaco prevista dalla “Severino” opera di diritto: il decreto prefettizio ha natura dichiarativa
Con la sentenza n. 1254 del 17 ottobre 2026 il TAR Sardegna affronta una questione di particolare rilievo nell’applicazione della “legge Severino”: se la sospensione dalla carica elettiva, conseguente all’applicazione di una misura cautelare coercitiva, operi automaticamente oppure richieda, per produrre effetti, il decreto del prefetto
Redazione | 20 Ott 2026
Con la sentenza n. 1254 del 17 ottobre 2026 (qui il testo: 202601254 01), il TAR Sardegna affronta una questione di particolare rilievo nell’applicazione della “legge Severino”: se la sospensione dalla carica elettiva, conseguente all’applicazione di una misura cautelare coercitiva, operi automaticamente oppure richieda, per produrre effetti, il decreto del prefetto. Il caso riguardava un sindaco, nuovamente eletto mentre si trovava agli arresti domiciliari, che nell’intervallo tra la proclamazione e il nuovo decreto prefettizio aveva nominato vicesindaco e assessori.
Il Collegio valorizza anzitutto il dato letterale dell’art. 11, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 235/2012, i quali prevedono:
- «La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale» (art. 11, comma 2);
- «A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina» (art. 11, comma 5).
La formula “sono sospesi di diritto” collega direttamente l’effetto sospensivo all’applicazione della misura cautelare; al prefetto spetta invece, “accertata la sussistenza” della causa, notificare il relativo provvedimento agli organi competenti. Da questa sequenza normativa il TAR ricava che la sospensione nasce ex lege, mentre il decreto prefettizio non la costituisce: la accerta, la formalizza e la rende conoscibile.
La conclusione non è pacifica. La sentenza prende espressamente le distanze dall’orientamento che riconosce natura costitutiva al decreto prefettizio, seguito anche dal Consiglio di Stato. A sostegno della tesi opposta richiama, oltre al tenore della norma, la funzione di “protezione oggettiva” del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione e la giurisprudenza costituzionale sull’automatismo della sospensione. Se l’effetto dipendesse dal decreto, si determinerebbe infatti un vuoto di tutela nel tempo, pur breve, necessario al prefetto per intervenire: proprio in tale intervallo potrebbero essere adottati atti capaci di condizionare stabilmente l’assetto dell’ente.
Il TAR precisa tuttavia che l’accertamento prefettizio resta necessario perché la sospensione possa concretamente manifestarsi. Una volta adottato, però, esso riconosce un effetto già prodotto dalla legge e decorrente, nel caso del neoletto, dalla sua elezione in costanza della misura cautelare. Ne consegue l’illegittimità delle nomine compiute prima del decreto: il sindaco era già privo del potere di esercitare le prerogative della carica. Sono stati pertanto annullati i decreti di nomina e la successiva presa d’atto consiliare, mentre è rimasta valida la convalida delle elezioni, appartenente a un procedimento autonomo.