I limiti all’ubicazione degli impianti di telefonia mobile
I poteri dei comuni in merito all'ubicazione di antenne di telefonia mobile. Una nota a commento di una sentenza del Consiglio di Stato che lo scorso agosto ha dato speranza agli enti locali di arginare la giungla dei tralicci.
Francesco Tramontana | 05 Ott 2026
Fonte: https://smart24ufficiotecnico.ilsole24ore.com/
Il tema dell’allocazione degli impianti di telefonia mobile è tra quelli, in urbanistica, che in tempi recenti, sta generando più contenziosi.
Una delle questioni maggiormente controverse concerne la potestà regolamentare dei Comuni. E’ noto, infatti, che l’articolo 8 della legge 36 del 2001 ha conferito agli enti locali di maggiore prossimità, autonomia normativa rivolta ad “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
L’esercizio di tale potestà è finalizzato alla tutela dei siti sensibili, mentre resta esclusa l’ipotesi che ciò possa avvenire allo scopo di “introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio”.
Avvalendosi di tale norma, il regolamento di un Comune ha fissato il divieto di allocazione degli impianti in coincidenza con la distanza di 5 metri dai siti sensibili. Facendo tuttavia salvi i casi in cui sia dimostrata la necessità di posizionare la struttura a una distanza minore.
Questa norma ha fatto insorgere un operatore di telefonia mobile, che l’ha impugnata per asserito contrasto con la fonte primaria. A fronte del respingimento del ricorso da parte del giudice di prime cure (Tar Liguria, II, 13 giugno 2025, n. 686), l’interessato ha proposto appello che il Consiglio di Stato (VI, 14 agosto 2026, n. 6527) ha rigettato con una decisione piena di spunti interessanti per l’attività normativa dei Comuni.
La ragione centrale che ha indotto i giudici amministrativi a salvaguardare le ragioni del Comune risiedono nella circostanza che la norma regolamentare in questione non aveva previsto una preclusione assoluta di carattere generale, né un divieto generalizzato. Essa infatti aveva sancito il divieto di installazione in zone del territorio comunale di ridotte dimensioni. Ammettendo, peraltro, la prova contraria, fornita dal gestore dell’impianto, al quale è sempre consentito di arginare gli effetti della inibizione, dimostrando l’ineludibile esigenza di allocare gli impianti in situ, in assenza di alternative ugualmente efficaci,
L’interesse della decisione risiede principalmente nella valorizzazione del concetto di minimizzazione del rischio, quale elemento fondante per la mappatura delle zone sensibili del territorio del Comune.
In una dinamica di bilanciamento delle posizioni in gioco, è infatti affermato che “la minimizzazione del rischio, se perseguita con modalità tali da non compromettere l’interesse pubblico alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione e alla copertura del segnale su tutto il bacino interessato, non può che essere riguardata con favore”.
Pertanto, se la norma regolamentare non introduce limiti di esposizione diversi da quelli stabiliti su scala nazionale, in quanto improntata a precauzione e orientata verso una logica di bilanciamento degli interessi, va certamente salvaguardata.
A riguardo, il Consiglio di Stato richiama la sentenza con cui la Corte costituzionale (7 novembre 2003, n. 731) ha dichiarato l’illegittimità della disposizione regionale lombarda (articolo 3, comma 12, lettera a), l.r. 6 marzo 2002, n. 4) che aveva introdotto un limite fisso e inderogabile di 75 metri di distanza tra il sito di allocazione e il sedime dei luoghi sensibili.
Tuttavia, chiosa il giudice di appello, in quel caso il divieto era inderogabile ed esteso a tutto il territorio regionale. Con ciò compromettendo la possibilità di individuare allocazioni alternative.
Viceversa, la derogabilità del divieto imposto dal Comune appellato rende la norma legittima. Perché fornisce al gestore dell’impianto la possibilità di dimostrare l’assenza di siti alternativi.
E’ interessante anche la disamina dell’ulteriore motivo di appello, che eccepiva la circostanza che attraverso la norma regolamentare il Comune avrebbe introdotto una barriera all’ingresso del mercato, con ciò violando le disposizioni contenute nella Direttiva dell’Unione Europea 2002/21/Ce.
In proposito, la sentenza di appello richiama un precedente della stessa sezione (18 luglio 2025, n. 6334), con il quale era stato affermato come “la tutela della concorrenza non possa risolversi nel concedere sempre e comunque, a un operatore economico, accesso ad un mercato, solo per la ragione che altri operatori economici siano già presenti su tale mercato, quando circostanze concrete e/o interessi contrapposti vi siano di ostacolo”.
In ragione di tale principio, “l’installazione di reti di comunicazione elettronica o reti pubbliche di comunicazione non costituisce un diritto incondizionato, per l’operatore economico titolare della relativa autorizzazione generale”.
La concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private deve infatti avvenire in base a “a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e – rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l’esercizio di tali diritti.”
Da qui la legittima introduzione di limitazioni al numero delle installazioni e l’obbligo di procedere in consonanza con procedure trasparenti e pubbliche per la relativa assegnazione.
Inoltre – chiosa ancora la decisione – “l’art. 12 della direttiva conferma indirettamente come l’installazione di strutture di comunicazione elettronica possa essere condizionata dalla legislazione nazionale, in particolare a causa di esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale”.
Ancora una volta, dunque, bilanciamento tra posizioni giuridiche divergenti.