Modalità di applicazione dell’esclusione dal tetto al salario accessorio per i segretari comunali dei Comuni fino a 3.000 abitanti
La corretta applicazione dell'art. 3, comma 3, D.L. n. 19/2026
Segreteria nazionale U.N.S.C.P. | 27 Ott 2026
Per rispondere ad alcune richieste di chiarimenti pervenute, la Segreteria Nazionale dell’U.N.S.C.P. ha predisposto una nota di approfondimento sulle modalità di applicazione dell’esclusione dal tetto al salario accessorio delle componenti retributive del segretario comunale nei comuni fino a 3.000 abitanti.
A seguito di richieste di chiarimento pervenute in merito all’applicazione dell’art. 3, comma 3, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, e alla luce dei principi affermati dalla deliberazione n. 86/2026/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni interpretative ed applicative.
1. Il quadro normativo
L’art. 3, comma 3, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, prevede:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell’ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell’area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”
La disposizione introduce una deroga ai tradizionali vincoli di contenimento della spesa del personale, consentendo ai Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti di non computare determinate componenti della retribuzione del segretario comunale ai fini:
• dell’art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006;
• dell’art. 1, comma 562, della L. 296/2006;
• dell’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.
Occorre tuttavia evidenziare che l’art. 2 del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, convertito dalla L. n. 174/2026, ha disposto, per le amministrazioni soggette all’art. 33 del D.L. 34/2019, la disapplicazione dei commi da 557 a 557-quater e del comma 562 dell’art. 1 della L. 296/2006. Ne consegue che, per i Comuni fino a 3.000 abitanti destinatari della norma in esame, il principale profilo di interesse applicativo concerne oggi l’esclusione delle componenti retributive del segretario comunale dal limite al trattamento accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.
In tale prospettiva assume particolare rilievo la deliberazione n. 86/2026/PAR della Corte dei conti Umbria, che chiarisce l’ambito applicativo della norma con specifico riferimento alle segreterie convenzionate e alla corretta individuazione delle somme da escludere dal tetto al salario accessorio.
2. Quali voci possono essere escluse
La norma richiama espressamente gli artt. 57, comma 3, 58, comma 1 e 61, comma 2 del CCNL Area Funzioni Locali del 16 luglio 2024.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 19/2026 e, per quanto qui interessa, dell’esclusione dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, assumono rilievo esclusivamente le componenti del trattamento economico aventi natura accessoria.
In particolare, possono essere escluse:
1. la retribuzione di posizione prevista dall’art. 58, comma 1, del CCNL;
2. la retribuzione di risultato prevista dall’art. 61, comma 2, del CCNL.
Il richiamo all’art. 57, comma 3, del CCNL, relativo al trattamento economico fondamentale del segretario comunale e provinciale, non assume invece rilievo ai fini della verifica del limite al trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, trattandosi di emolumenti che sono estranei alla disciplina del salario accessorio.
Con riferimento alla retribuzione di posizione, occorre evidenziare che l’esclusione dal limite al salario accessorio riguarda esclusivamente l’importo corrispondente alla misura minima prevista dall’art. 58, comma 1, del CCNL e non l’intera retribuzione di posizione effettivamente attribuita dall’ente. Quest’ultima, infatti, è determinata in esito al processo di graduazione delle funzioni e degli incarichi entro la forbice dei valori minimi e massimi stabiliti dall’art. 60 del medesimo CCNL. Ne consegue che l’eventuale quota eccedente il valore minimo contrattualmente previsto continua a rilevare ai fini del rispetto del tetto al trattamento accessorio.
Va altresì precisato che il rinvio operato dalla norma all’art. 58, comma 1, del CCNL va interpretato come rinvio dinamico e non statico, tenendo cioè conto che tutti gli aumenti che tempo per tempo i successivi CCNL attribuiscono a quelle stesse voci sono a loro volta interamente sottratti al limite di cui al citato art. 23, in quanto altrettanto interamente spesati dai CCNL medesimi. Pertanto, la retribuzione di posizione da escludere dal limite di spesa, lungi dall’essere cristallizzata al solo importo vigente al momento dell’entrata in vigore della disposizione legislativa, comprenderà anche tutti gli aumenti attribuiti dai CCNL a quelle stesse voci, poiché tali aumenti a loro volta, per effetto naturale e fisiologico dei meccanismi dei rinnovi contrattuali, sono come noto integralmente spesati dai CCNL medesimi ed esclusi dal limite di cui all’art. 23, a prescindere dalla norma o se si preferisce in aggiunta alla norma stessa. D’altra parte, questo è il normale sistema delineato dall’art. 48 del d.lgs. n. 165/2001, che assicura la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai rinnovi della contrattazione collettiva nazionale, ribadito anche dagli indirizzi applicativi della Ragioneria Generale dello Stato, secondo cui gli incrementi retributivi derivanti dai CCNL trovano autonoma copertura negli stanziamenti destinati ai rinnovi contrattuali. Ne consegue che, in buona sostanza, l’importo da escludere dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 deve essere individuato nel minimo della retribuzione di posizione previsto dal CCNL vigente ratione temporis ed in tal senso, deve già tenersi conto delle modifiche introdotte dal CCNL dell’Area Funzioni Locali sottoscritto il 23 febbraio 2026 e, analogamente, dovranno essere considerate eventuali future variazioni dei valori minimi contrattuali che dovessero intervenire nei successivi rinnovi contrattuali.
La retribuzione di risultato, invece, può essere esclusa dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 esclusivamente nella misura ordinaria prevista dall’art. 61, comma 2, del CCNL, pari al 10% del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento, cui pure si aggiunge, esattamente nella stessa logica, il recente (peraltro minimo) aumento disposto dall’art. 40 del CCNL 23.02.2026.
Non rientrano invece nell’ambito della deroga le eventuali maggiorazioni della retribuzione di risultato consentite da altre disposizioni del medesimo art. 61. In particolare, restano assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017:
• le maggiorazioni attribuite ai segretari di enti privi di dirigenza cui sia conferito un incarico ad interim per la copertura di una posizione apicale temporaneamente vacante;
• le maggiorazioni spettanti ai segretari cui siano attribuite le funzioni di segretario di Unione di comuni.
Non rientrano nell’ambito della deroga neppure le ulteriori maggiorazioni della retribuzione di risultato previste dall’art. 61 del CCNL, le quali continuano a rilevare ai fini del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017. Si tratta, in particolare:
• delle maggiorazioni riconosciute ai segretari di enti con dirigenza diversi dai comuni capoluogo e dalle province;
• delle ulteriori elevazioni percentuali consentite dal CCNL fino al 20 per cento nei comuni capoluogo, nelle province, nelle città metropolitane, negli enti interessati da eventi calamitosi o commissariati per infiltrazioni della criminalità organizzata;
• degli eventuali incrementi previsti dall’art. 61, comma 2-ter, del CCNL per i segretari delle città metropolitane.
Tali fattispecie assumono rilievo, con riferimento alla disciplina in esame, esclusivamente nell’ipotesi di segreterie convenzionate tra un Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti e uno degli enti sopra richiamati, poiché negli altri casi esse risultano estranee all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 19/2026.
Trattandosi di disposizione derogatoria e di stretta interpretazione, l’esclusione dal tetto può pertanto operare soltanto entro i limiti della retribuzione di risultato ordinaria prevista dall’art. 61, comma 2, del CCNL.
Si ricorda, peraltro, che restano ferme le ulteriori ipotesi di esclusione dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
3. Applicazione nei Comuni con sede di segreteria singola
Nel caso di un Comune fino a 3.000 abitanti titolare di una sede di segreteria non convenzionata, la disposizione trova immediata applicazione.
L’ente può pertanto beneficiare dell’esclusione prevista dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 19/2026 con riferimento alla spesa sostenuta per il segretario comunale, fermo restando quanto illustrato al paragrafo 2 in ordine all’individuazione delle voci effettivamente escluse dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.
L’applicazione della norma non presenta particolari criticità, in quanto l’intero costo del segretario è imputato a un unico ente.
4. Il caso delle segreterie convenzionate
I principali dubbi interpretativi sono emersi con riferimento alle segreterie convenzionate, nelle quali il segretario presta servizio presso più enti e il relativo costo è ripartito tra i Comuni aderenti.
In particolare, ci si è chiesti:
• se il limite dei 3.000 abitanti debba essere verificato con riferimento al singolo Comune oppure alla popolazione complessiva della convenzione;
• se il beneficio riguardi esclusivamente le voci espressamente richiamate dalla legge;
• quali siano le somme concretamente escludibili quando il segretario opera in una convenzione classificata in una fascia superiore rispetto a quella che avrebbe il singolo Comune considerato autonomamente.
5. L’orientamento della Corte dei conti Umbria
Con deliberazione n. 86/2026/PAR la Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha fornito importanti chiarimenti.
a) Il requisito dei 3.000 abitanti va verificato sul singolo Comune
La Corte ha affermato che il limite dei 3.000 abitanti deve essere verificato con riferimento al singolo ente e non alla popolazione complessiva della convenzione.
Pertanto, il Comune che possiede autonomamente il requisito demografico previsto dalla legge può beneficiare dell’esclusione anche quando il segretario comunale opera nell’ambito di una sede convenzionata.
La Sezione osserva che la norma fa riferimento ai “comuni fino a 3.000 abitanti” senza distinguere tra segreterie singole e segreterie convenzionate e che una diversa interpretazione finirebbe per penalizzare proprio gli enti di minori dimensioni che più frequentemente ricorrono alla gestione associata del servizio.
b) L’esclusione riguarda solo le voci espressamente richiamate dalla legge
La Corte ribadisce il carattere eccezionale e derogatorio della disposizione.
Di conseguenza, l’esclusione non può essere estesa a componenti retributive ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate dal legislatore.
Restano quindi fuori dal beneficio, ad esempio:
• il cosiddetto “galleggiamento”;
• la retribuzione aggiuntiva collegata alla segreteria convenzionata;
• ogni altra voce non riconducibile agli artt. 57, comma 3, 58, comma 1 e 61, comma 2 del CCNL.
c) La quantificazione delle somme effettivamente escludibili
Il terzo quesito posto dal Comune è probabilmente quello di maggiore interesse pratico.
L’ente ha chiesto se, nell’ambito di una segreteria convenzionata, l’esclusione prevista dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 19/2026 debba essere calcolata:
• sugli importi effettivamente corrisposti al segretario in base alla fascia della sede convenzionata;
• oppure sugli importi che sarebbero teoricamente spettati se il Comune avesse avuto una propria sede autonoma sotto i 3.000 abitanti.
La questione è particolarmente rilevante poiché la convenzione può determinare una classificazione della sede in una fascia superiore rispetto a quella che deriverebbe dalla popolazione del singolo Comune.
La Corte fornisce una risposta favorevole agli enti, chiarendo che la norma deve essere applicata con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per le voci espressamente richiamate dall’art. 3, comma 3.
Pertanto, il Comune:
• non perde il beneficio perché parte di una convenzione;
• non deve rideterminare teoricamente il trattamento economico come se disponesse di una sede autonoma;
• può escludere dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 la quota a proprio carico del trattamento economico del segretario effettivamente corrisposta nell’ambito della convenzione, fermo restando che l’esclusione opera esclusivamente sulla retribuzione di posizione base, ovvero limitatamente ai valori di cui all’art. 58 del CCNL 16.07.2024 come incrementati dall’art. 36 del successivo CCNL 26.02.2026, nonché sulla retribuzione di risultato base ovvero limitatamente ai valori standard previsti dall’art. 61, comma 2, del CCNL 16.07.2024 come incrementati dall’art. 40 del successivo CCNL 26.02.2026), mentre il trattamento economico fondamentale è comunque estraneo alla disciplina del tetto al salario accessorio. Resta fermo che il beneficio opera esclusivamente sulla quota di costo imputata al singolo ente e non sull’intero costo della convenzione.
6. Esempio applicativo
Si immagini una convenzione tra tre Comuni che determina una sede classificata in fascia B, poniamo di 15.000 abitanti complessivi.
Uno dei Comuni aderenti ha una popolazione di 2.800 abitanti e in base alla convenzione sostiene una quota, poniamo, del 10% del trattamento economico spettante al Segretario.
Al Segretario titolare della sede convenzionata, in quanto sede compresa fra 10mila e 65mila abitanti, spetterà il seguente trattamento economico:
a) stipendio tabellare dirigenziale pieno pari a € 50.005,57;
b) retribuzione di posizione base del valore corrispondente alla sede, ovvero per enti da 10mila a 65mila abitanti € 18.236,00
c) l’eventuale ulteriore pesatura della posizione in aumento al valore base € 9.296,22;
d) la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (cd indennità di convenzione) € 19.384,95;
e) la retribuzione di risultato pari a € 15.000,00 (15% del monte salari – ipotizzato in € 100.000,00 – essendo stato affidato al segretario un incarico ad interim).
Il Comune convenzionato concorrerà quindi per il 10% di tutte le predette voci, ma potrà sottrarre dal limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017:
• la voce b) per tutta la propria quota del 10%;
• la voce e) limitatamente alla quota corrispondente alla retribuzione di risultato ordinaria prevista dall’art. 61, comma 2, del CCNL, ossia nel limite del 10% del monte salari (nell’esempio, euro 10.000,00).
Non potrà invece sottrarre dal limite dell’art. 23 la propria quota del 10% relativa:
• alla voce c), concernente l’eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione;
• alla voce d), concernente la retribuzione aggiuntiva per sede convenzionata;
• alla quota della voce e) eccedente la retribuzione di risultato ordinaria e derivante dalle ulteriori maggiorazioni previste dal CCNL.
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La Segreteria Nazionale continuerà a monitorare l’evoluzione interpretativa della disciplina e resta a disposizione degli iscritti per fornire chiarimenti e assistenza in ordine alle questioni applicative che dovessero emergere.