Compensi ai componenti delle Commissioni locali per il paesaggio: confermato il divieto di remunerazione

Con la deliberazione n. 197/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Campania affronta il tema della possibilità di corrispondere compensi ai componenti delle Commissioni locali per il paesaggio, con particolare riferimento ai membri esterni nominati dagli enti locali.

Franca Bonanata | 30 Lug 2026

Con la deliberazione n. 197/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Campania affronta il tema della possibilità di corrispondere compensi ai componenti delle Commissioni locali per il paesaggio, con particolare riferimento ai membri esterni nominati dagli enti locali.

La questione era stata sottoposta dal Comune di Napoli, che aveva evidenziato le incertezze interpretative derivanti dall’art. 183, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 e dalle peculiarità della disciplina regionale campana. Considerata la rilevanza della problematica e la necessità di assicurare un indirizzo uniforme a livello nazionale, la Sezione campana ha rimesso la questione alle Sezioni Riunite della Corte dei conti per l’esercizio della funzione nomofilattica.

Le Sezioni Riunite, con deliberazione n. 21/SSRRCO/QMIG/2026, hanno chiarito che il divieto di corresponsione di compensi previsto dall’art. 183, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio si applica anche ai componenti esterni delle Commissioni locali per il paesaggio e non può essere derogato né in ragione della composizione dell’organo né mediante il ricorso alla clausola di invarianza finanziaria. Resta ferma esclusivamente la possibilità di riconoscere i rimborsi delle spese nei casi consentiti dall’ordinamento e nel rispetto della medesima clausola.

 

Particolarmente significativo è il chiarimento fornito dalle Sezioni Riunite sui rapporti tra la disciplina statale e quella regionale. Pur riconoscendo che le regioni dispongono di un margine di autonomia nel disciplinare composizione e funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio, il Collegio ha precisato che tale potestà non è pienamente libera e non può derogare alle disposizioni generali del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Le peculiarità delle singole discipline regionali, compresa quella campana, possono incidere sul modello organizzativo concreto delle commissioni, ma non sono idonee a sottrarle all’applicazione del divieto di compenso previsto dalla normativa statale.

Il principio affermato dalle Sezioni Riunite assume pertanto una portata generale, destinata a orientare l’operato degli enti locali sull’intero territorio nazionale, prescindendo dalle specifiche discipline regionali di settore. In applicazione di tale indirizzo nomofilattico, la Sezione regionale di controllo per la Campania rende il proprio parere conformandosi ai principi enunciati dalle Sezioni Riunite, con conseguente esclusione della possibilità di riconoscere compensi ai componenti delle Commissioni locali per il paesaggio, fatta salva la corresponsione dei soli rimborsi spese nei limiti consentiti dall’ordinamento.