Un piano urbanistico attuativo in variante allo strumento urbanistico generale deve essere approvato dal Consiglio comunale

Con sentenza del 12 maggio 2026, il TAR per la Regione Campania ha riaffermato un importante principio di diritto in materia urbanistica: un Pua che comporta una modifica sostanziale degli standards e delle destinazioni del PUC, ne concreta una variante. Conseguentemente è il Consiglio Comunale l'organo competente all’approvazione di detto Pua.

Redazione | 15 Mag 2026

Con sentenza n. 887 del 12 maggio 2026, il TAR per la Regione Campania – Salerno – Sezione II – ha riaffermato un importante principio di diritto in materia urbanistica: un Pua che comporta una modifica sostanziale degli standards e delle destinazioni del PUC, ne concreta una variante.

Conseguentemente i giudici amministrativi hanno individuato il Consiglio Comunale quale organo competente all’approvazione di detto Pua. Il collegio ha, pertanto, annullato per incompetenza relativa l’atto giuntale di approvazione.

 

Nella sentenza si legge in particolare: 

Ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. b), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale, tra gli altri, i seguenti atti: “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”.

Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che: “In linea di diritto, va ribadito che a norma dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lg. n. 267 del 2000, il Consiglio mantiene sempre la competenza generale in tema di piani territoriali e urbanistici (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. IV, 07/09/2020, n.5373).

(…) La norma di cui all’art. 42, comma 2, lett. b), cit. riserva alla competenza funzionale del Consiglio comunale la materia complessiva dei “piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”; conseguentemente, la deliberazione specificamente concernente la materia dei piani territoriali ed urbanistici, adottata da altri organi, come nel caso di specie, risulta illegittima per difetto di competenza” (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 14 ottobre 2024 n. 8223).

Nella specie, la Provincia di Salerno con la nota n. 63602 del 5 giugno 2025 (sulla quale l’Ente non ha mai preso espressamente posizione, essendosi limitato a richiamare le controdeduzioni della parte privata) ha rilevato che il proposto piano comporta una significativa variazione degli standard urbanistici e pertanto, trattandosi di un PUA non conforme al PUC, non trova fondamento quanto riportato nell’atto impugnato, secondo cui: “l’approvazione di detto PUA è di competenza della Giunta Comunale e la detta approvazione del Piano Urbanistico Attuativo non costituisce variante urbanistica, in quanto aderente alle disposizioni e ai parametri di cui alla scheda e norme del PUC vigente ed è coerente al PUC”.

Al contrario, venendo in rilievo un piano attuativo comportante una variante allo strumento urbanistico, la competenza è devoluta al Consiglio Comunale“.