Temporaneità della destinazione urbanistica susseguente ad autorizzazione unica ambientale

Consiglio di Stato - sentenza n. 3026 del 17 aprile 2026. La variante implicita allo strumento urbanistico generale recata, ai sensi dell’articolo 208 del Codice dell’Ambiente, d. lgs. 152 del 2006, dall’autorizzazione unica ambientale per la gestione di impianti di smaltimento rifiuti, non produce effetti permanenti.

Francesco Tramontana | 24 Apr 2026

La variante implicita allo strumento urbanistico generale recata, ai sensi dell’articolo 208 del Codice dell’Ambiente, d. lgs. 152 del 2006, dall’autorizzazione unica ambientale per la gestione di impianti di smaltimento rifiuti, non produce effetti permanenti.

La sua efficacia temporale è, infatti, allineata a quella del provvedimento autorizzatorio cui essa accede. Il che comporta che alla scadenza di quest’ultimo, la destinazione urbanistica dell’area interessata torni nella disponibilità del Comune.

Si tratta della conclusione forse più importante, cui è giunto il Consiglio di Stato attraverso la sentenza (IV, 17 aprile 2026, n. 3026) con cui ha rigettato l’appello presentato dal proprietario di un’area la cui destinazione urbanistica era stata rivista in occasione di una variante generale al Piano di governo del territorio.

La proprietà privata, oggetto di nuova pianificazione, era stata interessata dalla realizzazione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali. Ragione per cui, il relativo provvedimento autorizzatorio le aveva impresso una destinazione urbanistica congrua con l’infrastruttura che essa avrebbe ospitato.

Il comma 6 dell’articolo 208 del Codice dell’Ambiente prevede infatti che, nel sostituire ogni ulteriore autorizzazione, l’autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Regione per l’insediamento e l’esercizio di impianti di smaltimento rifiuti, “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

In virtù di questa destinazione, assegnata all’area interessata ex lege, a seguito del provvedimento regionale, il soggetto interessato aveva espresso le proprie doglianze avverso la variante allo strumento urbanistico con cui il Comune, alla scadenza dell’autorizzazione, le aveva impresso vocazione agricola.

Molteplici le motivazioni con cui dapprima il giudice di prime cure (Tar Lombardia, Milano, IV, 23 dicembre 2024, n. 3767) e poi quello di appello hanno rigettato le ragioni dell’interessato.

La più pregnante fa luce sull’importante collegamento tra autorizzazione unica ambientale e destinazione urbanistica dell’area su cui essa incide.

L’insieme di norme contenute nell’articolo 208 del Codice dell’Ambiente fa emergere, secondo il collegio, “la temporaneità dell’autorizzazione, alla quale consegue anche la cessazione degli effetti che essa ha prodotto”.

Ragione per cui al cessare dell’esigenza cui ha fatto fronte il provvedimento autorizzativo dell’impianto, cessano gli effetti conseguenti della variante adottata mediante lo strumento eccezionale dell’autorizzazione unica.

Una eccezionalità che la sentenza pone in relazione altresì alla traslazione dell’esercizio della competenza pianificatoria, che – solo in virtù della necessità di far fronte a una situazione particolare e ordinariamente non replicabile – è rimasta attratta alla competenza regionale.

La decisione sottolinea, infatti, che “la pianificazione urbanistica rientra tra le funzioni fondamentali del Comune (art. 14, comma 27, lett d) d.l. 78 del 31 maggio 2010 conv. in l. 30 luglio 2010 n. 122) e che se il ‘risalire’ della competenza alla Regione è possibile, secondo quanto dispone l’art 208 d.lgs. 152/2006, ciò consegue all’esigenza della gestione del ciclo dei rifiuti in un ambito territoriale più vasto”.

Cessata la causa di questa necessitata ascensione sussidiaria della competenza a un livello di governo superiore, l’esercizio della pianificazione territoriale rientra nel suo alveo naturale e, pertanto, l’amministrazione può tornare a esercitare le proprie naturali prerogative concernenti il governo del territorio.

Esercizio che, come ormai consolidato attraverso una giurisprudenza sostanzialmente tetragona (Consiglio di Stato, I, 29 gennaio 2015, n. 283, IV, 31 maggio 2011, n. 3315, IV, 9 maggio 2018, n. 2780; IV, 18 agosto 2017, n. 4037; VI, 5 marzo 2013, n. 1323; IV, 22 febbraio 207, n. 821), costituisce espressione di una valutazione discrezionale che sconfina nel merito e, quindi, non solo non è soggetta a sindacato giurisdizionale, ma non è condizionata dalla destinazione ricevuta dal bene nella precedente edizione dello strumento urbanistico.

A ciò si correla l’ultimo anello dell’articolata motivazione con cui il collegio ha rigettato l’appello.

La doglianza con cui veniva eccepita la destinazione agricola assegnata all’area al cessare degli effetti dell’autorizzazione unica regionale è ritenuta priva di pregio facendo leva anche sulla eterogenesi dei fini della scelta pianificatoria.

Secondo l’indirizzo ormai consolidato dello stesso Consiglio di Stato (IV, 16 novembre 2011, n. 6049 e 12 febbraio 2013, n. 830), infatti, “la destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano”.

Da qui la legittimità sia del nuovo esercizio del potere pianificatorio da parte del Comune che della destinazione agricola impressa all’area.

Quì la sentenza.Sentenza CdS 3026 2026