Semplificazioni in materia di trasparenza.

DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19

Franca Bonanata | 04 Mar 2026

L’art. 8 del Decreto-Legge 19/2026 introduce alcune novità importanti in tema di semplificazione degli obblighi di trasparenza; in particolare, i commi 2 e 3 incidono direttamente sulle modalità di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del principio “once only”.

Il comma 2 stabilisce che:

  • tutti i soggetti rientranti nell’art. 2‑bis del d.lgs. 33/2013 (quindi anche Città Metropolitane, Province e Comuni) che hanno già i propri dati relativi ai pagamenti confluiti nella banca dati che alimenta il portale “Soldi Pubblici” assolvono automaticamente l’obbligo di trasparenza sui pagamenti previsto dall’art. 4‑bis del d.lgs. 33/2013 semplicemente pubblicando nella loro sezione “Amministrazione trasparente” un link al sito Soldipubblici.gov.it nella sezione dedicata.

In pratica, non devono più ripubblicare gli stessi dati sul proprio sito: basta un collegamento ipertestuale, perché l’informazione è già presente nella banca dati nazionale.

Gli uffici competenti devono, quindi:

  1. verificare che i dati dell’Ente siano correttamente presenti su SoldiPubblici.gov.it;
  2. aggiornare la sezione Amministrazione trasparente/Pagamenti dell’amministrazione, inserendo:
    1. il link diretto al profilo dell’ente su Soldipubblici.gov.it;
    2. una breve dicitura, quale ad esempio:

“Il Comune/la Provincia/la CM assolve all’obbligo di pubblicazione dei dati sui pagamenti tramite il collegamento al portale nazionale SoldiPubblici.gov.it, ai sensi dell’art. 8, comma 2, DL 19/2026.”

Il comma 3 completa il quadro e introduce una semplificazione ancora più ampia; stabilisce, infatti, che:

  • i soggetti dell’art. 2‑bis che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali indicate nell’allegato B del d.lgs. 33/2013 (es.: BDAP per bilanci, PerlaPa per Anagrafe delle prestazioni, InPa Portale per i bandi di concorso, ecc.) assolvono automaticamente agli obblighi di pubblicazione nelle seguenti materie:
  1. 15 – incarichi di collaborazione o consulenza
  2. 16 – dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
  3. 17 – dati relativi al personale non a tempo indeterminato
  4. 18 – dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
  5. 19 – bandi di concorso
  6. 21 – dati sulla contrattazione collettiva
  7. 22 – dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
  8. 28 – rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
  9. 29 – pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
  10. 30 – beni immobili e la gestione del patrimonio.

pubblicando nella sezione “Amministrazione trasparente” un semplice link alle banche dati nazionali che già raccolgono e pubblicano quelle informazioni.

In tal caso, quindi, gli uffici competenti devono:

  1. individuare per ciascuna categoria quali dati vengono già trasmessi a banche dati nazionali;
  2. inserire nella rispettiva sottosezione di Amministrazione trasparente il collegamento ipertestuale alla banca dati centrale;
  3. aggiungere una breve dicitura, quale ad esempio:

“Il Comune/la Provincia/la CM assolve all’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. __ del d.lgs. 33/2013 tramite collegamento alla banca dati nazionale prevista dall’allegato B, ai sensi dell’art. 8, comma 3, DL 19/2026.”