Semplificazioni in materia di trasparenza.
DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19
Franca Bonanata | 04 Mar 2026
L’art. 8 del Decreto-Legge 19/2026 introduce alcune novità importanti in tema di semplificazione degli obblighi di trasparenza; in particolare, i commi 2 e 3 incidono direttamente sulle modalità di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” in applicazione del principio “once only”.
Il comma 2 stabilisce che:
- tutti i soggetti rientranti nell’art. 2‑bis del d.lgs. 33/2013 (quindi anche Città Metropolitane, Province e Comuni) che hanno già i propri dati relativi ai pagamenti confluiti nella banca dati che alimenta il portale “Soldi Pubblici” assolvono automaticamente l’obbligo di trasparenza sui pagamenti previsto dall’art. 4‑bis del d.lgs. 33/2013 semplicemente pubblicando nella loro sezione “Amministrazione trasparente” un link al sito Soldipubblici.gov.it nella sezione dedicata.
In pratica, non devono più ripubblicare gli stessi dati sul proprio sito: basta un collegamento ipertestuale, perché l’informazione è già presente nella banca dati nazionale.
Gli uffici competenti devono, quindi:
- verificare che i dati dell’Ente siano correttamente presenti su SoldiPubblici.gov.it;
- aggiornare la sezione Amministrazione trasparente/Pagamenti dell’amministrazione, inserendo:
- il link diretto al profilo dell’ente su Soldipubblici.gov.it;
- una breve dicitura, quale ad esempio:
“Il Comune/la Provincia/la CM assolve all’obbligo di pubblicazione dei dati sui pagamenti tramite il collegamento al portale nazionale SoldiPubblici.gov.it, ai sensi dell’art. 8, comma 2, DL 19/2026.”
Il comma 3 completa il quadro e introduce una semplificazione ancora più ampia; stabilisce, infatti, che:
- i soggetti dell’art. 2‑bis che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali indicate nell’allegato B del d.lgs. 33/2013 (es.: BDAP per bilanci, PerlaPa per Anagrafe delle prestazioni, InPa Portale per i bandi di concorso, ecc.) assolvono automaticamente agli obblighi di pubblicazione nelle seguenti materie:
- 15 – incarichi di collaborazione o consulenza
- 16 – dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- 17 – dati relativi al personale non a tempo indeterminato
- 18 – dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
- 19 – bandi di concorso
- 21 – dati sulla contrattazione collettiva
- 22 – dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
- 28 – rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
- 29 – pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
- 30 – beni immobili e la gestione del patrimonio.
pubblicando nella sezione “Amministrazione trasparente” un semplice link alle banche dati nazionali che già raccolgono e pubblicano quelle informazioni.
In tal caso, quindi, gli uffici competenti devono:
- individuare per ciascuna categoria quali dati vengono già trasmessi a banche dati nazionali;
- inserire nella rispettiva sottosezione di Amministrazione trasparente il collegamento ipertestuale alla banca dati centrale;
- aggiungere una breve dicitura, quale ad esempio:
“Il Comune/la Provincia/la CM assolve all’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. __ del d.lgs. 33/2013 tramite collegamento alla banca dati nazionale prevista dall’allegato B, ai sensi dell’art. 8, comma 3, DL 19/2026.”