Lo stato di reale pericolo per la pubblica incolumità giustifica ordinanza

Cristina Bloise | 12 Gen 2026

Il rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica giustifica l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo

La Sezione V del Consiglio di Stato, con sentenza del 12 gennaio 2026 n. 245, si sofferma sul presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti previste dall’art. 54 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 consistente nella sussistenza e nell’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica.

In particolare, “ciò che giustifica e legittima il provvedimento in questione è l’immanenza del pericolo e l’urgenza del provvedere a fronte di una situazione altrimenti irreparabile. Detta situazione di pericolo – infatti – deve sussistere nel momento contingibile in cui è adottata l’ordinanza, “a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo”.

I presupposti di legittimità dell’ordinanza adottata attengono quindi ai profili oggettivi di cura dell’interesse pubblico, laddove eventuali responsabilità soggettive, riguardanti i motivi per i quali la situazione si è venuta a creare, comportano conseguenza che non si ripercuotono sulla legittimità del provvedimento.

L’ordinanza extra ordinem costituisce infatti “lo strumento eccezionale e derogatorio approntato dall’ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico”.

Pertanto, la circostanza che la criticità fosse risalente nel tempo, e superabile se affrontata in modo costante, non esclude né rende incompatibile, sul piano della causa tipica del potere esercitato e dei relativi presupposti, l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente.

Pertanto, ai fini dell’adozione di ordinanze ex art. 54 TUEL, stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato”.

Lo stato di reale pericolo per la pubblica incolumità giustifica ordinanza