Inconferibilità incarichi e sanzioni: natura provvedimentale dell’accertamento ANAC e limiti alla responsabilità del dichiarante
L'accertamento dell’ANAC, nell’esercizio del potere di vigilanza, non si esaurisce in un opinamento, ma ha natura provvedimentale ed è produttivo di effetti giuridici. La decisione del TAR delimita inoltre con chiarezza l’ambito del potere sanzionatorio, escludendo ogni automatismo tra inconferibilità e applicazione della sanzione ex art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013
Franca Bonanata | 29 Mag 2026
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9884/2026, esamina il ricorso di un professionista incaricato da un Comune, ex art. 110 TUEL, avverso la delibera ANAC che aveva accertato l’inconferibilità dell’incarico, in ragione dello svolgimento di precedenti incarichi per il medesimo ente, nonché avverso la conseguente determinazione del RPCT che, recepito tale accertamento, aveva irrogato la sanzione prevista dall’art. 20, co. 5, del d.lgs. 39/2013 per dichiarazione mendace.
Il TAR dichiara irricevibile per tardività il ricorso avverso l’inconferibilità accertata da ANAC, qualificandone l’atto come provvedimento produttivo di effetti giuridici, e annulla la sanzione irrogata dall’RPCT per difetto dei presupposti.
La sentenza del TAR Lazio presenta un duplice profilo di interesse, distinguendo in modo netto il piano dell’accertamento dell’inconferibilità da quello della responsabilità sanzionatoria.
Da un lato, il Collegio conferma che l’accertamento dell’ANAC, nell’esercizio del potere di vigilanza, non si esaurisce in un opinamento, ma ha natura provvedimentale ed è produttivo di effetti giuridici, destinati a riflettersi sull’azione dell’RPCT nell’ambito di un sistema integrato di vigilanza e attuazione.
Dall’altro lato, la decisione delimita con chiarezza l’ambito del potere sanzionatorio, escludendo ogni automatismo tra inconferibilità e applicazione della sanzione ex art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013. Il TAR evidenzia infatti che l’RPCT, nel comminare la sanzione, esercita un potere autonomo, che richiede una verifica rigorosa della sussistenza sia della falsità oggettiva della dichiarazione sia dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Nel caso di specie, tali presupposti sono stati esclusi, atteso che l’interessato aveva comunque fornito un quadro informativo completo mediante allegazione del curriculum contenente tutti gli incarichi svolti, già noti al Comune in quanto da esso stesso conferiti; l’amministrazione, nel rispetto dell’art. 18 della l. n. 241/1990, avrebbe pertanto dovuto effettuare le relative verifiche d’ufficio.
La pronuncia offre quindi un’indicazione operativa rilevante: la sanzione personale non può fondarsi su valutazioni giuridiche opinabili né supplire a carenze istruttorie dell’amministrazione, imponendo ai RPCT un esercizio particolarmente rigoroso e motivato del potere sanzionatorio.
La sentenza.202609884 01