Sentenza del Consiglio di Stato 245 del 12 gennaio 2026 sul presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili

“Il rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica giustifica l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo”

Redazione | 25 Feb 2026

La Sezione V del Consiglio di Stato, con sentenza del 12 gennaio 2026 n. 245, si sofferma sul presupposto per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti previste dall’art. 54 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 consistente nella sussistenza e nell’attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l’incolumità pubblica.

In particolare, “ciò che giustifica e legittima il provvedimento in questione è l’immanenza del pericolo e l’urgenza del provvedere a fronte di una situazione altrimenti irreparabile. Detta situazione di pericolo – infatti – deve sussistere nel momento contingibile in cui è adottata l’ordinanza, “a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo”.

I presupposti di legittimità dell’ordinanza adottata attengono quindi ai profili oggettivi di cura dell’interesse pubblico, laddove eventuali responsabilità soggettive, riguardanti i motivi per i quali la situazione si è venuta a creare, comportano conseguenza che non si ripercuotono sulla legittimità del provvedimento.

L’ordinanza extra ordinem costituisce infatti “lo strumento eccezionale e derogatorio approntato dall’ordinamento per porre rimedio a una situazione improcrastinabile di pericolo per la sicurezza o l’ordine pubblico”.

Pertanto, la circostanza che la criticità fosse risalente nel tempo, e superabile se affrontata in modo costante, non esclude né rende incompatibile, sul piano della causa tipica del potere esercitato e dei relativi presupposti, l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente.

Pertanto, ai fini dell’adozione di ordinanze ex art. 54 TUEL, stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato”.