Diritti di rogito: ecco la deliberazione della Sezione Autonomie che ha sancito il cambio di interpretazione (n. 18/18)

22 Ago 2018

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

Qui il link alla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 18/2018.

In argomento si vedano i precedenti post:

–    La sezione Autonomie cambia rotta: diritti di rogito a tutti i segretari dei piccoli Comuni;

–    Diritti di rogito a tutti i segretari dei Piccoli Comuni.

Per un esame compiuto della problematica si veda l’apposita sezione del Blog.

Fonte: Blog dei Segretari del Lazio