Il bando come autovincolo
I limiti alla discrezionalità della commissione di concorso (T.A.R. Calabria, Sez. I, sentenza n. 2042 del 23 ottobre 2026)
Redazione | 26 Ott 2026
Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione e la commissione esaminatrice. Le sue prescrizioni integrano un autovincolo all’esercizio del potere discrezionale: la commissione può esercitare la propria discrezionalità tecnica soltanto entro il perimetro fissato dal bando e non può modificarne, integrarne o disapplicarne le regole.
Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione e la commissione esaminatrice. Le sue prescrizioni integrano un autovincolo all’esercizio del potere discrezionale: la commissione può esercitare la propria discrezionalità tecnica soltanto entro il perimetro fissato dal bando e non può modificarne, integrarne o disapplicarne le regole. Un’eventuale variazione richiede il previo esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti.
Sono queste le conclusioni cui è giunto il T.A.R. Calabria, Sez. I, sentenza n. 2042 del 23 ottobre 2026.
Fatto
Un candidato impugnava l’esito della prova scritta del concorso bandito da una A.S.P. per otto posti di Collaboratore amministrativo professionale. Il bando prevedeva, in alternativa, l’elaborazione di atti attinenti alle materie del concorso oppure quesiti a risposta sintetica; la commissione aveva invece somministrato trenta quesiti a risposta multipla, modalità riservata dal bando alla sola eventuale preselezione. Il ricorrente denunciava pertanto la violazione della lex specialis e degli artt. 12 e 43 del d.P.R. n. 220/2001.
Decisione
Il T.A.R. ha ritenuto la prova a risposta multipla strutturalmente distinta e non fungibile rispetto ai quesiti a risposta sintetica: la prima richiede l’individuazione di una soluzione tra opzioni predeterminate e verifica soprattutto conoscenze nozionistiche; la seconda implica un’autonoma elaborazione scritta e una riflessione critica. La scelta della commissione non trovava fondamento né nel bando né negli artt. 12 e 43 del d.P.R. n. 220/2001 e costituiva quindi un’illegittima disapplicazione della lex specialis.
La decisione richiama il consolidato orientamento secondo cui il bando deve essere interpretato in senso strettamente letterale e vincola rigidamente l’amministrazione, senza margini di integrazione o disapplicazione, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento (Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2023, n. 3637). Richiama inoltre il principio per cui le prescrizioni della lex specialis costituiscono un autovincolo al potere discrezionale, superabile soltanto mediante il previo esercizio dell’autotutela (Cons. Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2025, n. 1688; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19 agosto 2026, n. 1600).
Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.