La pubblicazione delle determinazioni dirigenziali tra pubblicità legale e decorrenza dei termini di impugnazione.

Spunti dalla sentenza del TAR Liguria n. 1051/2026

Franca Bonanata | 22 Set 2026

Una recente sentenza del Tar Liguria offre l’occasione per tornare sul tema della necessità di pubblicare le determinazioni dirigenziali all’albo pretorio del comune.

La recente sentenza del Tar Liguria n. 1051 del 2 settembre 2026 offre l’occasione per tornare su un tema che, nonostante la sua rilevanza pratica per gli enti locali, continua talvolta a suscitare dubbi applicativi: l’obbligo di pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio e gli effetti che tale pubblicazione produce nei confronti dei terzi.

La questione assume particolare importanza sia sotto il profilo della trasparenza amministrativa sia con riguardo alla decorrenza dei termini per l’impugnazione degli atti amministrativi.

L’art. 124 del TUEL impone la pubblicazione all’albo pretorio di tutte le deliberazioni del comune e della provincia. Da anni la giurisprudenza è chiamata a chiarire se tale previsione riguardi esclusivamente gli atti degli organi collegiali oppure anche le determinazioni dirigenziali. La sentenza del TAR Liguria n. 1051/2026 si inserisce proprio in questo filone interpretativo.

Il caso esaminato dal TAR Liguria

Nella vicenda sottoposta all’esame del giudice amministrativo, il ricorrente sosteneva, tra l’altro, che una delle determinazioni dirigenziali presupposte all’intervento contestato non fosse stata pubblicata e che, pertanto, egli avesse acquisito conoscenza effettiva degli atti soltanto in occasione dell’accesso documentale esperito nel 2023.

Il TAR ha però accertato che tutte le determinazioni rilevanti erano state regolarmente pubblicate all’albo pretorio comunale e ha conseguentemente dichiarato tardiva l’impugnazione proposta a distanza di oltre due anni dalla pubblicazione degli atti.

Il passaggio centrale della sentenza

Particolarmente interessante è il percorso argomentativo seguito dal Collegio per affermare l’applicabilità dell’art. 124 del TUEL alle determinazioni dirigenziali.

Il TAR Liguria, infatti, non formula un principio nuovo, ma richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, citando espressamente la sentenza del TAR Lombardia Milano, sez. III, 27 giugno 2024, n. 2005, la quale, a sua volta, richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370.

Secondo tale orientamento:

«La pubblicazione all’albo pretorio del Comune è prescritta dall’art. 124 T.U. n. 267/2000 per tutte le deliberazioni del comune e della provincia ed essa riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta municipali) ma anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo la parola “deliberazione” ab antiquo sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici ed essendo l’intento quello di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell’organo emanante».

Il passaggio merita particolare attenzione perché propone una lettura sostanziale e funzionale del termine “deliberazione”. La nozione non viene infatti riferita esclusivamente agli atti adottati dagli organi collegiali, ma a tutti gli atti attraverso i quali l’ente manifesta la propria volontà amministrativa. In questa prospettiva anche le determinazioni dirigenziali rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 124 TUEL. L’elemento forse più interessante dell’orientamento richiamato dal TAR è l’affermazione secondo cui il termine “deliberazione”, almeno ai fini dell’art. 124 TUEL, non identifica una particolare forma di atto né l’organo che lo adotta, ma l’esercizio della funzione deliberativa dell’ente. Proprio per questo motivo la pubblicazione all’albo pretorio viene estesa anche agli atti emanati dagli organi monocratici, quali i dirigenti.

La giurisprudenza consolidata

L’orientamento, inaugurato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1370/2006 e successivamente consolidatosi nel tempo, è stato ribadito da:

  • Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2006, n. 1370;
  • Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515;
  • Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2017, n. 2195;
  • TAR Campania Napoli, sez. VI, 20 marzo 2019, n. 1518;
  • TAR Lombardia Milano, sez. III, 27 giugno 2024, n. 2005.

La pubblicazione come forma di pubblicità legale

Dalla sentenza emerge chiaramente che la pubblicazione all’albo pretorio non rappresenta un mero adempimento formale.

Essa costituisce una vera e propria forma di pubblicità legale idonea a rendere conoscibile l’atto ai soggetti interessati.

Proprio per tale ragione il TAR afferma che il termine per l’impugnazione decorre dall’ultimo giorno della pubblicazione effettuata ai sensi di legge e non dal momento in cui il soggetto interessato acquisisce una conoscenza diretta e individuale dell’atto mediante accesso documentale.

Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto che la pubblicazione delle determinazioni avesse posto il ricorrente nella condizione di conoscere tutti gli elementi essenziali dell’operazione amministrativa, comprese le modalità di affidamento, la qualificazione urbanistica dell’intervento e i relativi effetti sul territorio.

La pubblicazione all’albo pretorio produce infatti un effetto di conoscenza legale dell’atto. Ciò significa che, una volta effettuata correttamente la pubblicazione, l’ordinamento presume che i terzi siano stati posti nella condizione di conoscere il provvedimento, indipendentemente dalla circostanza che ne abbiano avuto concreta ed effettiva contezza.

Alcune considerazioni conclusive

La sentenza conferma un principio di particolare interesse per gli enti locali: le determinazioni dirigenziali sono soggette all’obbligo di pubblicazione all’albo pretorio al pari delle deliberazioni degli organi collegiali.

La pubblicazione delle determinazioni non assolve pertanto soltanto a finalità di trasparenza amministrativa, ma assume una funzione essenziale di pubblicità legale, dalla quale discendono rilevanti effetti giuridici, primo fra tutti la decorrenza dei termini per l’eventuale impugnazione degli atti.

La pronuncia del TAR Liguria rappresenta quindi un’ulteriore conferma di un orientamento ormai consolidato: le determinazioni dirigenziali non costituiscono una categoria di atti sottratta alla pubblicità legale prevista dall’art. 124 del TUEL. La loro pubblicazione all’albo pretorio non risponde soltanto a esigenze di trasparenza, ma incide direttamente sulla certezza dei rapporti giuridici e sulla decorrenza dei termini per la tutela giurisdizionale, assumendo un ruolo centrale nel sistema delle garanzie amministrative.