Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL: la Cassazione ribadisce l’assenza di una durata minima triennale
L'ordinanza n. 24103, del 27 luglio 2026, della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, conferma l'orientamento consolidato
Franca Bonanata | 14 Set 2026
Viene esclusa una durata minima triennale degli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 TUEL. La pronuncia si colloca nel solco delle precedenti decisioni della Suprema Corte che hanno progressivamente ricondotto gli incarichi dirigenziali a termine nell’ambito della disciplina europea diretta a prevenire l’abuso del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione
Nell’ultimo numero di ARAN Segnalazioni (n. 9 dell’11 settembre 2026) è stata richiamata l’ordinanza n. 24103 del 27 luglio 2026 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, una decisione che merita attenzione non tanto per il carattere innovativo delle conclusioni raggiunte, quanto perché conferma e rafforza un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali.
La pronuncia si colloca infatti nel solco delle precedenti decisioni della Suprema Corte che hanno progressivamente ricondotto gli incarichi dirigenziali a termine nell’ambito della disciplina europea diretta a prevenire l’abuso del lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.
Il caso esaminato dalla Corte
La vicenda trae origine dall’incarico conferito da un Comune, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, a un dirigente assunto con contratto a tempo determinato della durata di un anno. Alla scadenza del rapporto, l’amministrazione aveva avviato una nuova procedura di selezione per la copertura del posto e il dirigente aveva agito in giudizio sostenendo che l’incarico avrebbe dovuto avere una durata minima di tre anni, ricavabile, a suo avviso, dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.
La questione ha quindi offerto alla Cassazione l’occasione per tornare ad affrontare il tema della durata degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all’amministrazione e, più in generale, della natura stessa degli incarichi a termine nella dirigenza pubblica.
La natura eccezionale dell’incarico dirigenziale a termine
L’aspetto centrale dell’ordinanza è rappresentato dalla riaffermazione di un principio già espresso in precedenti arresti: il lavoro dirigenziale pubblico a tempo determinato costituisce una modalità eccezionale di reclutamento rispetto alla regola ordinaria rappresentata dal rapporto a tempo indeterminato.
Secondo la Corte, proprio tale carattere eccezionale comporta la piena applicabilità dei principi derivanti dalla Direttiva 1999/70/CE e dall’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, finalizzati a prevenire fenomeni di abuso e di reiterazione dei rapporti precari. La dirigenza pubblica, infatti, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della normativa europea sul lavoro subordinato a termine.
La Cassazione richiama così una linea interpretativa già sviluppata negli ultimi anni, confermando che il ricorso agli incarichi dirigenziali a tempo determinato può trovare giustificazione solo in presenza di esigenze effettivamente temporanee e non può trasformarsi in uno strumento ordinario di gestione delle strutture amministrative.
Nessuna durata minima triennale
Il principio di maggiore interesse per gli enti locali riguarda l’esclusione dell’esistenza di una durata minima triennale degli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 TUEL.
La Corte osserva che sarebbe contraddittorio qualificare tali incarichi come strumenti destinati a soddisfare esigenze temporanee e, al contempo, imporne una durata minima rigida e predeterminata di tre anni. Una simile interpretazione risulterebbe incompatibile con la funzione dell’istituto e con la stessa logica della disciplina europea in materia di lavoro a termine.
Per tale ragione viene esclusa la possibilità di ricavare dall’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 un principio generale applicabile anche agli incarichi conferiti dagli enti locali ai sensi dell’art. 110 del TUEL. Ne consegue che la durata dell’incarico può essere inferiore al triennio, purché sia coerente con le esigenze organizzative e con il quadro normativo di riferimento.
Il collegamento con l’art. 110 TUEL
Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui le considerazioni sviluppate dalla giurisprudenza in relazione all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 si applicano pienamente anche agli incarichi previsti dall’art. 110 del TUEL.
La Corte sottolinea che la possibilità riconosciuta agli enti locali di attribuire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato presuppone la presenza di esigenze straordinarie e temporanee. Proprio questa finalità impedisce di configurare tali incarichi come forme di copertura stabile e permanente delle funzioni dirigenziali dell’ente.
L’interpretazione della Cassazione appare quindi coerente con la natura stessa dell’art. 110 TUEL, disposizione che consente una deroga alle modalità ordinarie di reclutamento ma che, proprio per questo, deve essere applicata in modo rigoroso e conforme ai principi europei sul lavoro a termine.
Una questione aperta: gli incarichi che si protraggono per molti anni
Sebbene l’ordinanza non affronti espressamente il tema della durata complessiva degli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 TUEL quando questi vengono reiteratamente rinnovati nel tempo, le argomentazioni sviluppate dalla Corte offrono alcuni spunti di riflessione di particolare interesse per gli enti locali.
Se, infatti, l’incarico dirigenziale a termine trova la propria giustificazione nell’esistenza di esigenze temporanee ed eccezionali, è legittimo interrogarsi sulla compatibilità di tale presupposto con situazioni nelle quali il medesimo incarico venga conferito o rinnovato per periodi particolarmente lunghi, talvolta superiori a un decennio.
Quanto più l’esigenza organizzativa assume carattere stabile e permanente, tanto più risulta difficile ricondurla alla logica derogatoria e temporanea che costituisce il fondamento dell’art. 110 TUEL. In tale prospettiva, il ricorso protratto nel tempo a incarichi dirigenziali esterni rischia di trasformare uno strumento concepito come eccezionale in una modalità ordinaria di copertura delle posizioni dirigenziali, con un esito che appare difficilmente conciliabile con i principi richiamati dalla Suprema Corte.
Considerazioni conclusive
L’ordinanza n. 24103/2026 non rappresenta una svolta interpretativa, ma costituisce un importante tassello nel consolidamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di dirigenza a termine.
Per gli enti locali il messaggio è chiaro: l’incarico ex art. 110 TUEL continua a rappresentare uno strumento eccezionale, giustificato da esigenze temporanee dell’amministrazione e non destinato alla copertura ordinaria e stabile delle posizioni dirigenziali. In tale prospettiva, la Cassazione esclude che possa riconoscersi una durata minima triennale dell’incarico e ribadisce la necessità di interpretare l’istituto alla luce dei principi europei di contrasto alla precarizzazione del lavoro pubblico.