Tribunale di Latina: respinto il ricorso FP CGIL contro il Comune sulla contrattazione integrativa

L’organizzazione sindacale contestava la propria esclusione dai tavoli di contrattazione integrativa.

Franca Bonanata | 12 Lug 2026

Per il TAR la contrattazione collettiva nazionale definisce soggetti, procedure e regole della contrattazione integrativa

Il Tribunale del Lavoro di Latina ha respinto il ricorso promosso dalla FP CGIL Frosinone Latina nei confronti del Comune di Latina, con il quale l’organizzazione sindacale contestava la propria esclusione dai tavoli di contrattazione integrativa a seguito della mancata sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali del 23 febbraio 2026.

Nel procedimento ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, la FP CGIL sosteneva che l’esclusione dalle trattative integrative costituisse una condotta antisindacale, lesiva dei diritti di informazione, confronto e partecipazione sindacale. Il sindacato aveva inoltre richiesto la cessazione del comportamento ritenuto illegittimo, la rimozione dei suoi effetti e il risarcimento del danno all’immagine.

Con decreto del 6 luglio 2026 (RG n. 2155/2026), il giudice del lavoro Umberto Maria Costume ha invece ritenuto conforme alla normativa vigente l’esclusione delle organizzazioni sindacali che non abbiano sottoscritto il CCNL dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

Nelle motivazioni, il Tribunale evidenzia che il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego, disciplinato dal d.lgs. 165/2001, attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di definire soggetti, procedure e regole della contrattazione integrativa. In tale quadro, la sottoscrizione del contratto nazionale rappresenta il presupposto per la partecipazione alle successive trattative decentrate.

Secondo il giudice, consentire la partecipazione alla contrattazione integrativa a organizzazioni che non hanno condiviso e sottoscritto il contratto nazionale sarebbe in contrasto con la logica del sistema, che mira a garantire stabilità delle relazioni sindacali, certezza delle regole ed efficienza dell’azione amministrativa.

La sentenza sottolinea inoltre che l’esclusione dal tavolo negoziale non comporta una compressione delle libertà sindacali, poiché i lavoratori continuano a essere rappresentati attraverso le RSU e restano garantite le principali prerogative sindacali previste dalla legge.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una condotta antisindacale da parte del Comune di Latina, rigettando integralmente il ricorso e compensando le spese di giudizio tra le parti.