Richiesta d’accesso agli atti dei consiglieri comunali ai sensi dell’art.43, c.2, del TUEL – tra richieste massive e riservatezza dei terzi

Pubblicato il parere n. 6153 del 24/02/2026 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Cristina Bloise | 15 Mag 2026

“L’ente può rilasciare al consigliere quanto richiesto, con l’oscuramento dei dati non pertinenti alle finalità dell’istanza, qualora la richiesta nasca dall’effettiva esigenza ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all’espletamento del proprio mandato”

 

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con il parere n. 6153 del 24/02/2026, torna a soffermarsi sul diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, sancito dall’art. 43 c. 2 Tuel, confermando che, pur non sussistendo alcun obbligo di motivare le relative istanze, tale diritto deve comunque sempre finalizzato all’espletamento del mandato.

Il diritto di conoscenza del consigliere deve porsi in rapporto di strumentalità con la funzione di “indirizzo e di controllo politico – amministrativo”.

Conseguentemente, le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, si configurano come forme di controllo specifico, non inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai consigli comunali.

Nel parere si sottolinea altresì la necessità di osservare il principio di un “equilibrato bilanciamento” tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione.

Il diritto di accesso del consigliere, infatti, seppur più ampio rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art.7 della legge n.241/1990, non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela.

Qualora la richiesta nasca da una effettiva esigenza dei consiglieri di acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all’espletamento del proprio mandato, l’ente può rilasciare al consigliere quanto richiesto, con l’oscuramento dei dati non pertinenti alle finalità dell’istanza, nel rispetto dei principi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) di “limitazione della finalità” e di “minimizzazione dei dati”.