Convenzioni di segreteria nei Comuni di confine appartenenti a Regioni diverse: innalzata la soglia demografica
Estensione a 10.000 abitanti della soglia entro quale poter costituire convenzioni di segreteria tra comuni appartenenti a regioni diverse.
Redazione | 30 Apr 2026
Con la Legge 20 aprile 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 del 20 aprile 2026, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19 del 19 febbraio 2026, il Legislatore è intervenuto sulla disciplina delle convenzioni di segreteria comunale nei territori di confine.
In particolare, l’art. 2‑bis, introdotto in sede di conversione, innalza da 5.000 a 10.000 abitanti la soglia demografica entro la quale i Comuni appartenenti a regioni diverse ma confinanti, che condividano analoghe condizioni territoriali e risultino incardinati in sezioni regionali diverse dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in essere.
L’estensione della soglia è subordinata alla condizione che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che tali convenzioni si inseriscano in più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, finalizzati ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di segreteria nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
La disposizione opera in deroga all’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, richiamando l’art. 3‑quater, comma 1, del D.L. n. 44/2005.