La recente ordinanza n. 103 del 20/02/2026 del TAR Toscana

Il futuro della mobilità sostenibile tra esigenze di sicurezza e di decoro urbano

Davide Cuna | 06 Mar 2026

Con la recente ordinanza n. 103 del 20/02/2026 il TAR Toscana ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla Società BIRD Rides Italy S.r.l. contro il Comune di Firenze per l’annullamento, previa sospensione di efficacia,  della deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2025/00465 del 18.11.2025, avente ad oggetto “Servizi di sharing mobility: conclusione dei servizi di sharing di monopattini elettrici nel territorio del Comune di Firenze”.

Pur attenendo ad una fase meramente cautelare del procedimento giurisdizionale avviato, tale pronunciamento determinerà da subito significativi effetti sulla micromobilità e, in particolare, sull’utilizzo dei monopattini elettrici nel capoluogo toscano.

In generale si rileva come, negli ultimi anni, il servizio di sharing elettrico, e in particolare l’utilizzo dei monopattini, sia divenuto un fenomeno urbano di ampia diffusione, rappresentando un’alternativa green, comoda ed economica, per muoversi nelle città soprattutto di dimensioni medio-grandi.

Il diffondersi di tale fenomeno, in sostanziale assenza di un compiuto sistema regolatorio, ha portato negli anni le Amministrazioni Locali e lo stesso Legislatore ad interrogarsi su talune evidenti criticità che nel tempo si sono evidenziate, soprattutto per il ricorrente verificarsi di fenomeni di scorretto utilizzo del servizio.

Si pensi ad esempio, con riferimento ai monopattini elettrici, alle problematiche legate al parcheggio incontrollato e all’abbandono selvaggio dei mezzi utilizzati, o al transito in aree vietate alla circolazione o nelle corsie riservate, o anche all’utilizzo da parte di più persone contemporaneamente di un unico monopattino con possibili conseguenze dannose per i conduttori del mezzo e per i terzi

Tali riscontrate criticità hanno indotto alcune metropoli europee ad assumere, in questi ultimi anni, decisioni drastiche in merito all’utilizzo di questi mezzi. E così nel 2023 Parigi, all’esito di un referendum cittadino, ha vietato il noleggio dei monopattini. E così ha fatto Madrid nel 2024. Anche nella città di Roma le ripetute violazioni delle soglie di densità reale dei mezzi hanno portato, nel 2025, alla sospensione temporanea del servizio nei confronti di uno dei 3 gestori del servizio

Le evidenti criticità che nel tempo si sono riscontrate hanno peraltro indotto il Legislatore ad intervenire sulla materia.

Il D. M. 4 giugno 2019 n.229 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rubricato «Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica», è l’atto che, tenendo evidentemente conto delle necessità ambientali di abbassamento delle soglie d’inquinamento atmosferico, ha dato avvio alla sperimentazione della micromobilità elettrica in Italia.

Il decreto ha definito le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, prevedendo che questi dispositivi debbano avere precise caratteristiche costruttive che ne garantiscano la sicurezza e la visibilità.

Il D. M. inoltre ha inoltre introdotto norme di comportamento per gli utenti e ha attribuito ai Comuni compiti di vigilanza, demandando agli stessi l’adozione di specifiche delibere per permettere l’uso di tali dispositivi.

A tale riguardo il decreto ha previsto in particolare  che, con provvedimento adottato nelle forme di cui all’art. 7 del Codice della strada, ovvero con ordinanza del Sindaco o con delibera della Giunta Comunale, i Comuni potevano autorizzare la circolazione dei dispositivi «esclusivamente in ambito urbano e limitatamente alle strade che hanno determinate caratteristiche costruttive e realizzative», nonché determinare le modalità di sosta dei veicoli consentite

La Finanziaria per il 2020 (Legge 27 dicembre 2019 n.160), ha poi assorbito e modificato, con norme di rango primario, le previsioni del D.M. per gran parte della materia e soprattutto per i monopattini elettrici. In particolare l’art. 1, commi 75 ss. della Legge ha regolato ulteriormente l’utilizzo e la circolazione dei monopattini tramite disposizioni che, equiparando espressamente questi mezzi ai velocipedi, ne hanno disciplinato le caratteristiche costruttive, hanno dettato le prescrizioni di utilizzo e circolazione per gli utenti e per gli operatori di noleggio, e hanno previsto obblighi di vigilanza per i Comuni. 

Con riferimento alla disciplina del servizio, l’art. 1, c. 75-ter, della Finanziaria 2020 ha previsto che  «Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini elettrici a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione: a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».

Proprio tenendo conto di tale previsione normativa, sempre più spesso i Comuni hanno scelto di regolamentare, con la prevista deliberazione di giunta comunale, il rilascio di licenze per il servizio di noleggio dei monopattini elettrici sui territori di loro competenza , cercando peraltro di contemperare l’esigenza di favorire tale sistema di mobilità sostenibile con la necessità  di tutelare  la pubblica incolumità e il rispetto delle regole stradali.

Il problema che si è però posto agli enti, nel momento in cui si sono determinati a selezionare gli operatori interessati a svolgere il servizio di noleggio di monopattini sul territorio,è stato quello della disciplina regolatoria da applicare per tale procedura di selezione.

Interessante, al riguardo, appare la sentenza n. 4368 del 2 maggio 2023 della V Sezione del Consiglio di Stato che, pronunciandosi sul ricorso di un operatore economico contro l’Amministrazione Comunale  di Verona, ha affermato l’importante principio secondo cui, se non c’è assunzione politica del bisogno della collettività, con conseguente assunzione di pubblico servizio, il servizio di noleggio dei monopattini è un’attività di servizio al pubblico erogata da privati  e quindi regolata dal libero mercato.

Ma tale liberalizzazione del servizio non può intendersi in senso assoluto. Al riguardo, secondo il Consiglio di Stato, occorre tener conto dell’art. 9 della direttiva 2006/123/CE  (Direttiva Bolkestein), che prevede che le attività che fanno parte del libero mercato possono essere soggette alla previa autorizzazione soltanto quando lo richiedano ragioni imperative di interesse generale. E nel caso del servizio di noleggio di monopattini sul territorio la ragione d’interesse generale è certamente quella della tutela della pubblica incolumità sulle strade

Consegue quindi dalla configurazione del servizio come liberalizzato che, nel caso di contingentamento del numero di autorizzazioni, alle procedure di scelta degli operatori non si applicano le regole del codice dei contratti pubblici ma devono  essere rispettati i criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza , proporzionalità e pubblicità cui deve attenersi ogni procedura di tipo selettivo. Criteri che, oltre che nei principi generali del codice dei contratti sono richiamati dalla direttiva 2006/123/CE  (Direttiva Bolkestein).

Dopo le previsioni contenute nella Finanziaria per il 2020 il legislatore è successivamente intervenuto in materia di micromobilità nell’ambito delle recenti riforme del codice della strada

La Legge n. 177/2024, in particolare, ha introdotto importanti modifiche al Codice della Strada, mirando a rafforzare la sicurezza stradale e a regolare in modo più stringente l’uso dei monopattini elettrici.

Tra le novità più significative vi sono l’introduzione dell’obbligo del contrassegno identificativo e dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (RC).

Oltre agli obblighi di contrassegno e assicurazione, la Legge n. 177/2024 ha però introdotto una serie di nuove regole fondamentali per la circolazione dei monopattini elettrici e quindi, in tale ottica:

il casco è diventato obbligatorio per tutti i conducenti di monopattini, indipendentemente dall’età.

– la circolazione è consentita solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.

– è stata vietata la circolazione all’esterno del centro abitato.

– è stata vietata la circolazione su piste ciclabili e aree pedonali.

– è stata disposta l’obbligatorietà di alcuni dispositivi di sicurezza

– è stato previsto in maniera esplicita il divieto di trasporto di altre persone oltre il conducente.

– è stato previsto il divieto di parcheggiare i monopattini sui marciapiedi, salvo in aree specificamente designate dai comuni.

– è stato previsto che i gestori dei servizi di sharing devono installare sistemi che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori delle aree consentite.

In questo nuovo quadro regolatorio il  TAR Toscana, con la sopraindicata ordinanza n. 103 del 20/02/2026, nell’attesa di entrare più approfonditamente nel merito della legittimità e conformità alla normativa vigente del provvedimento, si è pronunciato per il respingimento dell’istanza cautelare presentata dalla società  ricorrente contro la deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2025/00465 del 18.11.2025, con cui l’Amministrazione Comunale di Firenze ha deciso di sospendere la sperimentazione sul territorio comunale del servizio di sharing dei monopattini elettrici

La decisione del Comune trova  motivazione nell’entrata in vigore, dal dicembre 2024, delle nuove norme per i monopattini introdotte attraverso il Codice della strada e, in particolare, dalla previsione normativa dell’obbligo del casco per chi utilizza i monopattini elettrici.

Secondo l’Amministrazione, il modello di sharing privo di stazioni fisse per il ritiro e la riconsegna dei mezzi, adottato nel capoluogo toscano così come in molte altre realtà, rende più complicata la garanzia sistematica del rispetto di tale obbligo. Oltre a questo aspetto sono poi evidenziate le altre criticità legate al comportamento degli utenti: dalla circolazione contromano all’invasione di corsie riservate a bus e taxi, dall’utilizzo da parte di due persone contemporaneamente alla sosta irregolare sui marciapiedi.

Preso atto di ciò,  l’ordinanza del TAR Toscana ha quindi ritenuto non sussistenti le condizioni necessarie per la concessione dell’invocata tutela cautelare da parte della società ricorrente, ritenendo che  le ragioni della conclusione negativa della sperimentazione condotta dall’Amministrazione Comunale risultano, prima facie, adeguatamente rappresentata  .

Dal respingimento della sopraindicata istanza cautelare da parte del TAR consegue che la delibera adottata dal Comune resta al momento valida e potrà, quindi, produrre i suoi effetti dal 1 aprile, non rendendo più disponibili all’utenza i monopattini elettrici in sharing sul territorio comunale.

La delibera oggetto di ricorso non ha però vietato in generale l’utilizzo dei monopattini elettrici sul territorio comunale. Nel rispetto delle norme del Codice della strada, potranno infatti continuare a circolare, anche dopo il 1° aprile, i monopattini elettrici di proprietà privata. Ciò perché l’intervento del Comune si è limitato al servizio a noleggio, riguardo al quale, nelle intenzioni annunciate dall’Amministrazione, i monopattini saranno sostituiti attraverso un rafforzamento delle bici e degli scooter messi a disposizione della cittadinanza.

In attesa delle decisioni di merito sulla vicenda in esame e dei probabili pronunciamenti giurisprudenziali sulla materia, allo stato, a partire dal prossimo 1° aprile, Firenze sarà quindi la prima città italiana a non rendere più disponibile all’utenza il servizio di sharing di monopattini elettrici.