Compensi al personale interno incaricato nelle commissioni di concorso

La Corte dei Conti Emilia-Romagna interviene sul tema dei compensi al personale interno incaricato nelle commissioni di concorso con la deliberazione n. 171/2025/PAR

Redazione | 25 Feb 2026

La Corte dei conti dell’Emilia-Romagna ha risposto a un quesito dell’Unione dei Comuni Valnure e Valchero riguardante il trattamento economico spettante ai dipendenti interni che svolgono il ruolo di presidente, membro o segretario nelle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici. In particolare, il quesito riguarda:

  1. la corretta qualificazione di tali compensi;
  2. la loro eventuale inclusione nei fondi del salario accessorio;
  3. e, soprattutto, la loro assoggettabilità al limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio, così come previsto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017
  4. Natura dei compensi

La Corte chiarisce che i compensi per la partecipazione alle commissioni hanno natura di trattamento accessorio perché si tratta di attività aggiuntive, temporanee e svolte “in ragione dell’ufficio”, come previsto dall’art. 3, comma 12, della legge n. 56/2019.

  1. Inclusione nei fondi del salario accessorio

Pur non entrando nel merito perché spetta alla contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, definire le modalità di alimentazione dei fondi e le tipologie di compensi che vi possono essere imputati, e interpretare in modo puntuale le singole clausole contrattuali, la Corte ritiene coerente e auspicabile imputare questi compensi:

  • ai fondi del salario accessorio per il personale non dirigente;
  • ai fondi per la dirigenza per i dirigenti.

Ciò favorisce trasparenza, controllo della spesa e coerenza con i vincoli finanziari.

  1. Assoggettamento al tetto del trattamento accessorio

La Corte afferma con nettezza che i compensi sono soggetti al limite complessivo previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 perché il tetto è onnicomprensivo e include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio, salvo esplicite deroghe legislative (che qui non esistono).

  1. Deroga per i dirigenti (L. 56/2019, art. 3, c. 14)

La norma che deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti:

  • consente di riconoscere il compenso anche ai dirigenti,
  • ma non esclude tali somme dal tetto del trattamento accessorio.