Sulle modalità di arrotondamento per il computo del quorum delle delibere collegiali (sentenza del TAR Piemonte)

16 Nov 2017

Nei casi in cui il computo del quorum costitutivo o deliberativo previsto da norme di rango primario o secondario per la valida deliberazione di provvedimenti collegiali conduca all’individuazione di una cifra decimale, l’arrotondamento deve essere operato per eccesso all’unità superiore, dal momento che la soluzione contraria dell’arrotondamento per difetto all’unità inferiore, con il troncamento delle cifre decimali, ridurrebbe la soglia di maggioranza al di sotto di quella normativamente richiesta.

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E’ questo il principio affermato dal TAR Piemonte, SEZ. II, con la sentenza n. 1224 del 15 novembre 2017

Queste le sentenze richiamate a sostegno del principio affermato: 

C.d.S., sez. V, 5 settembre 2012, n. 4694;

C.d.S., sez. V, 11 marzo 2005, n.1038;

C.d.S., sez. V, 23 aprile 1998, n 476;

C.d.S., sez. IV, ord. 20 dicembre 1996, n. 1329.

Nel caso di specie, un comune doveva approvare una delibera con il quorum previsto per l’approvazione dello Statuto (ipotesi disciplinata dall’art. 6 comma 4 del D. Lgs. 267/2000), in forza del quale “Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati”:

– il consiglio comunale è composto da 11 consiglieri assegnati;

– alla seduta consiliare che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato hanno partecipato 10 consiglieri su 11;

– il quorum richiesto per la valida approvazione della delibera era quindi di 7,33 consiglieri (corrispondente ai 2/3 degli 11 consiglieri assegnati);

– la deliberazione è stata approvata con 7 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.

6.4. La deliberazione è stata quindi approvata con un numero di voti favorevoli (7) inferiore al quorum deliberativo previsto (7,33 periodico).

Queste le conclusioni della sentenza:

“6.6. Con il provvedimento impugnato, il consiglio comunale di Germagno – o meglio, i sette consiglieri che hanno votato a favore della deliberazione – pur dando atto dell’esistenza di tale (consolidato) indirizzo giurisprudenziale, ha(nno) ritenuto di poter seguire un isolato parere del Ministero dell’Interno del 16 gennaio 2013 in ordine all’utilizzabilità del criterio “aritmetico” di arrotondamento, tale per cui l’arrotondamento andrebbe operato per difetto all’unità inferiore laddove la cifra decimale sia inferiore a 50, e per eccesso all’unità superiore nel caso contrario (per completezza, va osservato che questa parte della motivazione del provvedimento impugnato è stata successivamente “stralciata” con delibera dello stesso consiglio comunale n. 10 del 31 luglio 2017, in accoglimento delle richieste formulate dai due consiglieri di minoranza dissenzienti).

6.7. Il collegio, alla luce dei principi sopra richiamati, ritiene che il criterio prescelto dall’amministrazione sia illegittimo perché conduce ad approvare provvedimenti collegiali in violazione delle soglie di maggioranza previste dalla normativa di volta in volta applicabile”.

(Amedeo Scarsella)