Il politico può sempre assumere incarichi di amministrazione in società?

La nomina di un consigliere comunale in carica ad Amministratore Unico della società in house che gestisce servizi pubblici per il medesimo comune di cui è consigliere non è consentita in base al d.lgs. n. 201 del 2022.

Franca Bonanata | 09 Giu 2026

Le recenti modifiche normative e l’intervento dell’ANAC delineano un sistema in cui, nonostante l’abrogazione del divieto generale, permangono limiti significativi all’assunzione di incarichi nelle società a partecipazione pubblica da parte dei titolari di cariche politiche.

Può un consigliere comunale passare direttamente dall’aula consiliare alla guida di una società pubblica? La questione, tutt’altro che teorica, torna oggi di stringente attualità alla luce delle recenti modifiche normative.

Nel 2025, con l’art. 2 della legge 122/2025, è stato abrogato l’art. 7 del d.lgs. 39/2013, all’esito di un percorso avviato dalla sentenza n. 98/2024 della Corte costituzionale e già anticipato dall’intervento del c.d. decreto Milleproroghe, (d.l. 202/2024, convertito dalla legge 15/2025), che, all’art. 21, comma 5-quinquies, ha disposto l’abrogazione del comma 2 dell’art. 7 del d.lgs. 39/2013. L’intervento ha così sostanzialmente riaperto la possibilità, per i titolari di cariche politiche, di ricoprire incarichi di amministrazione nelle società a partecipazione pubblica.

La norma, com’è noto, prevedeva diverse ipotesi di inconferibilità riferite a soggetti che avessero ricoperto incarichi politici a livello locale o cariche di vertice in enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative nell’ambito della medesima regione, introducendo un sistema volto a garantire la netta separazione tra indirizzo politico e gestione.

Ma il divieto deve ritenersi definitivamente venuto meno oppure continua a operare, sia pure in forme diverse, all’interno dell’ordinamento?

Il  (fascicolo n. 1833/2026) offre una risposta chiara, escludendo che l’abrogazione abbia comportato una liberalizzazione piena delle nomine.

Secondo l’Autorità, infatti, il sistema delle inconferibilità non può più essere letto esclusivamente alla luce del d.lgs. 39/2013, ma deve essere ricostruito considerando le discipline settoriali, le quali introducono divieti autonomi e, in taluni casi, anche più incisivi.

In tale prospettiva assume rilievo decisivo il settore dei servizi pubblici locali. L’art. 6 del d.lgs. 201/2022 introduce, infatti, uno specifico limite volto a prevenire situazioni di potenziale conflitto di interessi, stabilendo che i componenti degli organi di indirizzo politico dell’ente affidante non possano ricoprire incarichi di amministrazione nelle società affidatarie dei servizi. Tali incarichi possono essere assunti solo decorso un anno dalla cessazione della carica politica.

Il contenuto del divieto è stato chiarito in modo netto dal citato parere ANAC, secondo cui “la norma preclude – tra gli altri – ai componenti degli organi di indirizzo politico […] il conferimento di incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario nonché inerenti alla gestione del servizio”.

L’Autorità aggiunge, con riferimento al caso esaminato, che “gran parte dell’attività svolta dalla società […] rientra nell’alveo dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”, con la conseguenza che “si applica […] l’inconferibilità degli incarichi prevista all’art. 6”.

Il caso oggetto del parere è emblematico: un consigliere comunale viene designato amministratore unico di una società in house incaricata della gestione di servizi pubblici locali. In tale situazione risultano integrati tutti gli elementi della fattispecie normativa: la titolarità di una funzione di indirizzo politico, la natura della società quale gestore di servizi di interesse generale e la qualificazione dell’incarico come funzione gestoria.

Ne consegue l’applicazione del divieto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 201/2022, con conseguente inconferibilità dell’incarico.

La vicenda dimostra come l’abrogazione dell’art. 7 del d.lgs. 39/2013 non abbia determinato una liberalizzazione delle nomine, ma abbia piuttosto segnato una trasformazione del sistema, oggi fondato su una pluralità di fonti speciali tra loro coordinate.

Alla domanda iniziale deve dunque darsi risposta negativa: il politico non può sempre assumere incarichi di amministrazione in società.

Il divieto continua, infatti, a operare ogniqualvolta una disciplina settoriale – come nel caso dei servizi pubblici locali – preveda espressamente ipotesi di inconferibilità, in funzione della prevenzione dei conflitti di interesse e della tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa.