L’Anac torna sull’inconferibilità
Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione è inconferibile l'incarico di vicepresidente di una società di trasporti pubblici locale a un soggetto che ricopre contemporaneamente ruoli politici negli enti locali
Francesco Potenza | 04 Giu 2026
Il provvedimento colpisce direttamente un soggetto che rivestiva, nello stesso momento, il ruolo di membro del Consiglio provinciale e del Consiglio del Comune capoluogo di una delle aree direttamente interessate dal servizio di trasporto
La recente Delibera n. 172 del 6 maggio 2026 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avente ad oggetto l’accertamento di un’ipotesi di inconferibilità di un incarico di amministratore nell’ente concessionario di un servizio pubblico locale, si rivela di particolare interesse in quanto affronta taluni profili applicativi della disciplina recata dall’art. 6 del D.lgs. n. 201/2022, contribuendo alla definizione dei rapporti tra quest’ultima e quella di cui al D.lgs. n. 39/2013.
Il caso, in particolare, riguarda l’incarico di Vicepresidente del CdA di società incaricata della gestione del servizio di trasporto pubblico locale conferito ad un consigliere della Provincia (nonché di un comune della Provincia medesima) che, in forza della legge regionale in materia, esercita in forma associata con gli altri enti locali del territorio, attraverso un apposito Ente (Agenzia), le funzioni amministrative concernenti il servizio in questione. L’Autorità anticorruzione, a cui l’episodio era stato segnalato quale presunta violazione dell’art. 7, comma 1, lettera d), del d.lgs. 39/2013, pur escludendo l’applicabilità di tale disposizione in quanto abrogata dalla Legge 8 agosto 2025, n. 122, prefigurava, nell’atto di avvio del procedimento, l’inosservanza dell’art. 6, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 201 del 2022.
Prima di passare ad evidenziare i passaggi più significativi della decisione adottata dall’Autorità, giova premettere che il D.Lgs. n. 201/2022, introducendo una disciplina organica dei servizi pubblici locali, ha dedicato un apposito articolo alla regolamentazione di specifiche ipotesi di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi negli enti affidatari della gestione del servizio. Questa disciplina, introdotta in applicazione del criterio della legge delega concernente la “separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi”, ha posto sin da subito il problema del coordinamento con la normativa generale in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi pubblici recata dal D.lgs. n. 39/2013. La questione era già stata sottoposta dalla stessa Anac all’attenzione del Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi in sede consultiva, ed ha successivamente formato oggetto di un apposito paragrafo del PNA 2025. Sulla scorta di quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. I, con il parere n. 907 del 30.07.2024, l’Autorità anticorruzione, in quella sede, ha sottolineato l’autonomia funzionale della disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 201/2022: essa è infatti specificamente intesa ad implementare l’efficienza del sistema dei servizi pubblici locali in funzione della promozione della concorrenza tra gli operatori economici interessati ad assumerne la gestione. Ne consegue che detta disciplina si giustappone a quella posta dal D.lgs. n. 39/2013, il cui ambito di applicazione è solo parzialmente sovrapponibile. Ciò non esclude, peraltro, che talune disposizioni di quest’ultimo decreto possano trovare applicazione alle fattispecie contemplate dal primo, in forza di un espresso o implicito richiamo ad esse. L’Anac ha riconosciuto, in particolare, anche con riferimento alle fattispecie introdotte di cui al D.Lgs. n. 201/2022, l’operatività del potere di controllo del RPCT di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, nonché del potere di vigilanza e sanzionatorio della stessa Anac previsto dal d.lgs. medesimo. Ad ogni modo, la rilevanza della questione dei rapporti tra le due normative è stata in parte ridimensionata dalla ricordata abrogazione, ad opera del Legislatore del 2025 dell’art. 7 del D.lgs. n. 39, il quale ricomprendeva fattispecie in parte sovrapponibili a quelle prefigurate dall’art. 6 del D.Lgs. n. 201/2022.
Ciò premesso, la prima questione interpretativa affrontata dall’Anac con la decisione in commento, che involgeva i rapporti tra le due normative, riguardava l’applicabilità delle disposizioni definitorie contenute nell’art. 1 del D.lgs. n. 39/2013 alle fattispecie di inconferibilità previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 201/2022. In altri termini, si poneva il quesito se le anzidette previsioni definitorie debbano concorrere alla determinazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni previste dal cit. art. 6 del D.Lgs. n. 201/2022. Le parti sottoposte al procedimento in parola, in particolare, sostenevano che ai fini della qualificazione dell’incarico di Vicepresidente del CdA della società di cui si è detto come incarico di “amministratore”, e, quindi, della configurabilità della causa di inconferibilità prevista dall’art. 6, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 201 del 2022, occorre verificare il possesso di “deleghe gestionali dirette” (ex art. 1, comma 2, lett. l) da parte dell’interessato, possesso che nel caso di specie faceva difetto. Ebbene, l’Anac, proprio facendo leva sull’anzidetta autonomia del corpus normativo introdotto dal d.lgs. n. 201 del 2022, peraltro più rigido e rigoroso dell’ordinario, e privilegiando, quindi, il canone di interpretazione letterale, esclude l’operatività in detto contesto delle disposizioni definitorie predette, attraverso un’applicazione analogica delle stesse.
L’altra questione affrontata dall’Anac ai fini dell’accertamento nel caso in questione dell’ipotesi di conferibilità prospettata atteneva all’ulteriore requisito richiesto dall’art. 6, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 201 del 2022 per la configurazione della fattispecie, ossia la competenza dell’ente al cui organo di indirizzo politico appartiene l’incaricato “all’organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo”. La ricorrenza di detta condizione nel caso di specie era resa problematica dal fatto che la legge regionale in materia, come sopra accennato, affida le funzioni amministrative in questione ad un apposito Ente (un’agenzia istituita per ciascun bacino territoriale in cui è articolato il territorio regionale), dotato di una propria soggettività autonoma rispetto a quella degli enti locali che vi partecipano ed a cui apparteneva il soggetto incaricato. Tale circostanza non è tuttavia apparsa preclusiva all’Anac, la quale per un verso ha fatto leva sulla considerazione che il D.lgs. n. 201/2022 riconosce in capo agli enti locali un generale potere di monitoraggio in ordine all’adempimento delle obbligazioni da parte del gestore e al raggiungimento dei livelli di qualità predefiniti. Per altro verso, l’Autorità ha valorizzato la circostanza che gli enti locali a cui apparteneva il soggetto incaricato detengono l’80% del capitale sociale dell’Agenzia in questione, concorrendo a determinarne, attraverso l’Assemblea dei soci, le linee strategiche, nonché le risorse da trasferire al concessionario (in base al contratto di servizio) tramite l’approvazione dei bilanci. Tale situazione appare all’Anac rientrare nell’alveo di quelle che il legislatore ha inteso impedire attraverso l’introduzione della causa di inconferibilità in questione. Si pone, infatti, in evidenza che l’obiettivo principale del decreto è quello di “recidere una certa coincidenza soggettiva tra soggetto regolato e regolatore”. Nel caso di specie, peraltro, la commistione dei ruoli controllato/controllante risultava accentuata dalla circostanza che il soggetto incaricato partecipava in rappresentanza del socio Provincia ad una serie di riunioni dell’Assemblea dei soci dell’Agenzia, esprimendo la volontà dell’ente locale.