La determinazione della capacità assunzionale del comune

Come incide il pagamento di arretrati dovuto a ragioni non imputabili all’ente

Redazione | 03 Giu 2026

Una delibera della Corte dei Conti Lombardia si sofferma sull’inclusione o meno nell’aggregato delle spese di personale, rilevanti ai fini della determinazione dei limiti assunzionali, della somma corrisposta in esecuzione di una sentenza di assoluzione

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 200 del 27 maggio 2026, affronta il tema dell’incidenza degli emolumenti arretrati corrisposti in un unico esercizio per cause non imputabili all’ente – come nel caso di retribuzioni sospese per procedimento penale conclusosi con assoluzione – sulla capacità assunzionale degli enti locali.
La Sezione chiarisce che tali importi non devono essere integralmente considerati nella spesa di personale dell’anno di pagamento, ma vanno ricondotti agli esercizi di competenza, incidendo solo parzialmente sulla capacità assunzionale.
La Corte valorizza un approccio sostanziale, volto a evitare distorsioni derivanti da eventi straordinari o da mere dinamiche temporali. Particolarmente significativo è, inoltre, il riconoscimento del comportamento prudente dell’ente che aveva accantonato le somme, preservando l’equilibrio di bilancio.
La pronuncia si pone in linea con la ratio dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, confermando che la valutazione della sostenibilità della spesa deve essere effettuata in termini strutturali.