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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 25 settembre 2006

 

 


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Legittima una procedura ristretta riservata a ditte con sede operativa centrale o distaccata ubicata in alcune regioni specifiche

Consiglio di Stato, sentenza n. 5377 del 15 settembre 2006 - L’interesse pubblico sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, funzionale alla migliore selezione dell’aggiudicatario, deve necessariamente coordinarsi con la tutela delle specifiche esigenze della stazione appaltante, anche di quelle connesse alle modalità di svolgimento dei controlli e delle risorse finanziarie a disposizione e alla necessità di ottimizzare le risorse personali a disposizione: è quindi legittima  una clausola territoriale  che limita la partecipazione alla gara a ditte con sede operativa centrale o distaccata ubicata in alcune regioni. 


Responsabilità della pa intesa come apparato solo per colpa grave. Conflitto di interesse nella pa

Consiglio di Stato, sentenza n. 5444 del 19 settembre 2006 - Poiché non c’è colpa grave, non c’è risarcimento. Le situazioni di conflitto d’interesse, nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., quando esistano contrasto ed incompatibilità, anche solo potenziali, fra il soggetto e le funzioni che gli vengono attribuite: non è quindi corretto che partecipi in Ati , ad una procedura pubblica, una Società che risulta essere socio di minoranza di una S.r.l., a cui la stessa amministrazione appaltante ha affidato consulenza tecnica finalizzata alla predisposizione del bando e assistenza tecnica nella verifica della gestione - garantita per tutta la durata del contratto

Giurisprudenza richiamata e correlata:

Consiglio di Stato, sentenza n. 32  del 10 gennaio  2005 - Il consiglio di Stato (n. 32/2005)  sancisce una svolta nel criterio della colpa (solo grave) della pa come apparato ( e quindi non solo del singolo dipendente norma del dpr n. 3/1957 a seguito di attività materiale) nella responsabilità civile terzi per perdite patrimoniali (lesione di interessi legittimi a seguito di attività provvedimentale illegittima) Responsabilità civile extracontrattuale della pa per attività provvedimentale: inevitabile giudizio di colpevolezza nella violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante ovvero esclusione per colpa lieve!

Consiglio di Stato, sentenza n. 478  del 15 febbraio  2005 - Il supremo giudice amministrativo stabilisce i criteri per l’accertamento del requisito dell’elemento soggettivo, nella fattispecie di responsabilità dell’amministrazione, per attività provvedimentale illegittima: dolo e colpa grave! Esistono due modelli di tutela risarcitoria: reintegrazione in forma specifica e risarcimento per equivalente (forma “surrogatoria”) ; quest’ultima soluzione varia a seconda che il criterio di aggiudicazione sia stato quello del prezzo più basso oppure dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 


Codice dei contratti pubblici : il fideiussore della definitiva può essere diverso dal garante della provvisoria

Il decreto legislativo, all’articolo 75, comma 8, prevede che la cauzione provvisoria debba essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore (la Merloni parlava “del fideiussore” mentre successivamente solo il regolamento(dpr 554/99), all’articolo 100  menzionava l’impegno del fideiussore), in caso di aggiudicazione, a rilasciare la cauzione definitiva: questa scelta legislativa implica due considerazioni, primo che tutte le modalità di presentazione della provvisoria obbligatoriamente prevedono di essere accompagnate dal citato impegno, e secondo che non necessariamente, il garante che emette la provvisoria debba corrispondere a quello che si impegna per la definitiva.


L’impegno di un fideiussore a garantire l’aggiudicatario non può essere condizionato

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1850 del 28 agosto 2006 - Negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi la cauzione provvisoria, come previsto dall’articolo 75 del dl 163/2006,  deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, ad emettere anche la cauzione definitiva: un tale impegno non puo’ (e non deve) essere condizionato e quindi non può essere accettata la clausola per la quale il  fideiussore potrebbe  rifiutare l’emissione della cauzione definitiva “qualora si siano verificate a carico del contraente le seguenti ipotesi: “Protesti, escussioni di garanzia a seguito di mancato adempimento contrattuale, liquidazione volontaria o sottoposizione a procedure concorsuali ed il mancato pagamento dei compensi di proroga riferiti ad altri atti”..

Giurisprudenza richiamata e correlata:

Tar  Puglia, Lecce, sentenza n. 3066  del 25 maggio  2006 - Appalto di servizi: risulta legittima l’esclusione di un’impresa per mancanza dell’impegno, in allegato a una ricevuta bancaria di versamento della cauzione provvisoria,  di un fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione nonché alla rinuncia da parte del garante alla preventiva escussione del debitore principale.

 Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 951  del 6 giugno 2005 - Nel caso in cui la formulazione sulle  disposizioni tassative circa le modalità con cui deve essere prestata la garanzia provvisoria, il cui scopo è  fornire un'adeguata tutela delle ragioni della stazione appaltante, sia chiara, l’offerente non ha alcun margine di opinabilità, né all'Amministrazione appaltante viene lasciato  alcun margine di discrezionalità, nel senso che una fideiussione o polizza priva dei requisiti (sostanziali e temporali) voluti dalla legge non può costituire adempimento dell'onere posto a carico del partecipante alla gara di corredare la propria offerta con una specifica garanzia. 

Tar Puglia, Prima Sezione di Bari, sentenza n. 1293 del 24 marzo 2005 - Legittima esclusione  per carenza della documentazione prescritta dal bando di gara, in relazione all’omessa presentazione di polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria e dichiarazione d’impegno per la cauzione definitiva, il tutto in applicazione al DM 123/2004 richiamato dalla lex specialis di gara.

Consiglio di Stato, sentenza n. 4642 del 9 settembre 2005 - Il Consiglio di Stato, in contrasto con il giudice di prime cure, annulla un’aggiudicazione di una ditta la cui cauzione provvisoria non era accompagnata da valida dichiarazione di impegno, da parte del fideiussore, a sottoscrivere la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione: riconosciuto il risarcimento del danno per equivalente nella misura del cinque per cento della base d’asta al netto del ribasso. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 5403 del 12 ottobre  2001 - Si ritiene sufficiente a soddisfare l’onere previsto dalle disposizioni normative, ribadito nella clausola del bando, la prestazione di garanzia con riferimento agli “obblighi e gli oneri derivanti dalla partecipazione della Ditta obbligata alla gara di appalto indetta dall’Ente”. 

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 8432 del 27 dicembre 2005 - Richiesta di impegno ad emettere la garanzia definitiva in caso di non obbligatorietà di presentazione della provvisoria: le norme di legge aventi valore imperativo sono sempre e comunque valide, anche se l’amministrazione si dimentica di indicarne il contenuto nella lex specialis di gara; in caso comunque di dubbio, deve essere garantita la massima partecipazione senza timore di violare la par condicio. 


Annullamento di una procedura di gara

Consiglio di Stato, sentenza n. 5374 del 15 settembre 2006 - L’osservanza degli obblighi di correttezza e trasparenza dell’attività amministrativa, legittimano l’annullamento di una procedura di gara, nel caso di riscontrata inadeguatezza dei criteri selettivi adottati, che hanno portato ad una assoluta parità delle offerte tra tutti i concorrenti, nonché alla impossibilità di individuare adeguati criteri di aggiudicazione suppletivi. 


La Corte dei Conti condanna per danno all’immagine

Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Per La Regione Liguria, sentenza n. 677 del 28 luglio 2006 - Il danno all’immagine risentito da un Consorzio pubblico a seguito di concussione, corruzione, truffa e falso in atto pubblico, dall’intervenuto pagamento di tangenti per un valore complessivo di circa mezzo miliardo di lire, nonché dalla diffusione a mezzo stampa delle notizie attinenti al procedimento penale, viene quantificato in 200.000 euro dalla Corte dei Conti e richiesto al  dipendente colpevole.