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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 19 settembre 2006

 

 


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La dimostrazione dei requisiti speciali

Consiglio di Stato, sentenza n. 5324 del 14 settembre 2006 - Sorteggio dei requisiti di ordine speciale: la legge non richiede il mendacio doloso in quanto non ha importanza l’elemento psicologico dell’inadempimento.

Giurisprudenza richiamata:

Consiglio di Stato, sentenza n. 2482 dell’ 8 maggio 2002  - Art 10 comma 1 quater della Legge Merloni: le  tre conseguenze sono parallele ed autonome: non c’è differenza tra inadempimento formale (per errore o altro) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti per partecipare alla gara).


Se il bando nulla dice…

Tar Lazio, Roma,  sentenza n. 8493 del 15 settembre 2006 - Sorteggio dei requisiti speciali (ora art. 48 dl 163/2006) : qualora né il bando di gara né il relativo disciplinare contengano alcuna indicazione circa i documenti da presentare a riprova dei requisiti dichiarati, l’Amministrazione è  tenuta a consentire alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, attraverso documenti con efficacia probatoria  certa anche in assenza dei documenti contabili istituzionalmente chiamati a fornire la prova purchè la documentazione presentata risultasse comunque idonea a dimostrare l’esistenza dei suddetti requisiti.


Principio di autotutela per lannullamento degli atti di gara

Consiglio di Stato, sentenza n. 5328 del 14 settembre 2006 - La coerenza dell’azione amministrativa è un valore perseguito dall’ordinamento e pertanto al fine di tutelare tale valore è ammissibile l’uso dei poteri di autotutela al fine di rimuovere atti viziati per contraddittorietà. 


Elementi che devono essere noti sin dalla partecipazione

Consiglio di Stato, sentenza n. 5323 del 14 settembre 2006 - Offerta economicamente più vantaggiosa: è fatto obbligo alle stazioni appaltanti di enunciare nel capitolato d’oneri o nel bando di gara i criteri che intendono applicare per assicurare che i partecipanti alla gara d’appalto conoscano, attraverso la lettura del bando di gara, in base a quali parametri verrà effettuata la valutazione, in modo da conoscere sin dalla partecipazione gli elementi che possono influenzare l’offerta. 


Illegittima inserzione di una clausola che attribuisce valore nettamente preponderante a servizi gratuiti complementari rispetto a quelli principali, oggetto del contratto

Consiglio di Stato, sentenza n. 5192 del 7 settembre 2006 - Servizi gratuiti complementari: non è censurabile ex se la  circostanza che una lettera d’invito abbia facultato gli istituti partecipanti a presentare un progetto tecnico con offerta di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti nel capitolato d’appalto, definiti espressamente come “complementari” o “aggiuntivi”, “senza oneri aggiuntivi” rispetto al prezzo a base di gara, a condizione che venga rispettato il limite dato dalla necessità che detti servizi, per così dire, accessori  non snaturino l’oggetto della gara acquisendo  un valore preponderante in seno ai criteri di valutazione.


Obbligo di immediata impugnazione di quelle clausole che  rappresentano una lesione concreta ed attuale.

Consiglio di Stato, sentenza n. 5185 del 7 settembre 2006 - Le clausole di un bando di gara che effettivamente potrebbero impedire la partecipazione, nel cui ambito ordinariamente si collocano quella che stabiliscono il possesso di requisiti di ammissione,  devono essere immediatamente impugnate; mentre se il ricorso attiene ai criteri dell’aggiudicazione (sugli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa) , l’impresa per fare valere i propri diritti, deve prima presentare domanda di partecipazione. 


Termini e modalità di presentazione dei ricorsi

Consiglio di Stato, sentenza n. 5191 del 7 settembre 2006 - L’ammissione di un concorrente non lede immediatamente un altro partecipante alla selezione, ma lo pregiudica soltanto nel momento in cui, in conseguenza di tale ammissione, egli non consegua l’utilità sperata, ovvero la definitiva aggiudicazione: è dunque dalla conoscenza di questa che inizia a decorrere il termine per far valere i vizi del procedimento, attraverso l’impugnazione del provvedimento conclusivo.


Mercato dei prodotti informatici: lindice di diffusione di un determinato prodotto è un buon elemento per saggiarne la qualità

Consiglio di Stato, sentenza n. 5191 del 7 settembre 2006 file - Gara per l’affidamento della fornitura, installazione, attivazione e manutenzione di “personal computer”: è ragionevole ed ammissibile che l’Amministrazione – nell’attribuzione dei punteggi ai fini della selezione dell’offerta più vantaggiosa - - stabilisca un griglia di valutazione in base alla “quota di mercato dei PC forniti” in quanto in un mercato sofisticato e soggetto ad una evoluzione tecnologica molto rapida, il criterio di una presenza consistente e verificabile sul mercato non è affatto arbitrario.


Non c’è obbligo per il giudice amministrativo di avvalersi di un CTU

Consiglio di Stato, sentenza n. 5251 dell’11 settembre 2006 - Per decidere sugli apprezzamenti tecnici della p.a., il giudice amministrativo ha la facoltà e non l’obbligo di avvalersi di consulenti. 


Le condizioni di accettazione di un ricorso

Consiglio di Stato, sentenza n. 5144 del 6  settembre 2006 - E’ mancante di interesse a ricorrere e in ogni caso da rigettare il ricorso proposto in tema di selezione per la scelta dell’altro contraente, quando a priori risulti con certezza che il ricorrente, anche in caso di annullamento degli atti impugnati, non potrebbe risultare vincitore, stante la mancata dimostrazione del c.d. superamento della prova di resistenza e di prova della marginalità dei punteggi.


La pa deve sempre verificare laffidabilità dellaltro contraente

Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana, sentenza n. 468 dell’ 1 agosto 2006 - La Corte dei Conti afferma la responsabilità amministrativa per danno erariale a carico di alcuni amministratori comunali nonché del segretario (quale garante della legalità e correttezza amministrativa ), per aver deliberato l' affidamento di un servizio televisivo ad una ditta, nonché l' assunzione  a carico dell' Ente delle spese di ospitalità per la troupe e per l' allestimento degli esterni necessari alle riprese, tutto ciò in assenza di alcuna verifica sulla credibilità della proposta, dimostratasi infatti truffaldina.