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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 12 ottobre 2006

 

 


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Attenzione all’inosservanza dei principi comunitari, anche l’art. 1 della legge 241/90! Ne parla la Corte dei Conti ma anche la Finanziaria 2007 all’art. 181  

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Il danno alla concorrenza nella responsabilità erariale.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, sentenza n. 447 del 14.7.2006 con nota di Massimo Perin magistrato della Corte dei Conti (fonte www.amcorteconti.it) - Sussiste il danno alla concorrenza da parte di un’amministrazione per la violazione dei parametri di imparzialità e buon andamento sussumibili nel principio di concorrenza che deve presiedere le scelte dell'amministrazione medesima aventi ad oggetto qualsiasi commessa pubblica di lavori, forniture e servizi, tenuto conto che tutti gli operatori di diritto e massimamente gli organi giurisdizionali debbano contribuire ad inverare nella prassi amministrativa i principi dell'ordinamento comunitario ai quali esso si ispira e che costituiscono principi dell'ordinamento nazionale, secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art. 1 della legge n. 241/1990, come attualmente modificato dall'art. 1 della legge 11.2.2005, n. 15.

Giurisprudenza correlata:

Consiglio di Stato, sentenza n. 5996 del 27 ottobre 2005 - Affinché sussistano i presupposti dell’impellente urgenza che giustifichino i ricorso alla trattativa privata (intesa come individuazione non concorrenziale del privato contraente) è necessario che nessun addebito su eventuali ritardi di attivazione possa essere imputato a comportamenti dell’amministrazione aggiudicatrice ovvero tale forma di appalto non viene ammessa allorché l’urgenza che la giustificherebbe si deve far risalire ad inerzia o responsabilità della stessa P.A.

Consiglio di Stato, sentenza n. 6368 del 15 novembre 2005 - Anche quando un soggetto pubblico non è direttamente tenuto all’applicazione di una specifica disciplina per la scelta del contraente, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario (ritraibili principalmente dagli articoli 43 e 55 del trattato C.E.), nonché dei principi generali che governano la materia dei contratti pubblici  impone all'amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, mercé l'utilizzo di procedure competitive selettive.

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 3143 del 23 marzo 2006 - Né può ritenersi valida l’argomentazione  per cui, trattandosi di  un servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione sarebbe stata del tutto svincolata dai principi di evidenza pubblica: al riguardo, è sufficiente  ricordare che ai principi di concorrenza e par condicio di derivazione europea  devono pur sempre informarsi gli ordinamenti nazionali, anche per  gli affidamenti di importo sottosoglia; in ogni caso, anche per la normativa nazionale di settore l’affidamento diretto di un pubblico appalto resta pur sempre circoscritto a specifiche ipotesi eccezionali, che devono altresì essere adeguatamente giustificate.  


Misure per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali: art. 181 del disegno di Legge Finanziaria 2007

Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo dell’Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria.

Lo Stato esercita nei confronti di questi soggetti, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131

Le controversie relative all’esercizio del diritto di rivalsa sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ferma restando la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


Le stazioni appaltanti devono  rispettare  i principi fondamentali del Trattato CEE

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie n. 8756 del 6 giugno 2002 - Anche per gli appalti di modesto rilievo economico, valgono alcune regole “etiche” europee: le  inosservanze  delle  regole comunitarie  potrebbero  rendere  lo Stato italiano destinatario  di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea ed imporre l'attivazione di consequenziali provvedimenti.


Ati, Consorzio e Società consortile: gli obblighi sono diversi

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 7128 dell’8 agosto 2006  - La disciplina da applicare ai Consorzi vale anche per la Società consortile, posto che in entrambe le forme associative l’unione delle imprese è strumentale alla partecipazione alle gare pubbliche per maggiori possibilità di successo e più efficiente capacità organizzativa, come pure analoghi sono i principi giuridici che regolano l’attività operativa dei due soggetti.


Appalti di lavori inferiori ai 150.000: dimostrazione dei lavori svolti

Tar Basilicata, Potenza sentenza n. 514 del 18 agosto 2006 - Laddove l’art. 28 del D.p.r. 34/2000 (cd decreto Bargone) stabilisce che le imprese “possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare” si deve intendere che l’importo richiesto (la cui dimostrazione deve essere fornita) è quello a base d’asta altrimenti non si capirebbe la ratio del sorteggio di cui all’articolo 10 comma 1 quater (ora art 48 del decreto legislativo 163/2006) che deve avvenire prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 


Anche per soli 60 euro in meno, la provvisoria non può essere né accetta né integrata

Tar Emilia Romagna, Parma, sentenza n. 424 del 5 settembre 2006 - Importo di una  garanzia fideiussoria provvisoria  pari a € 1.500,00 contro gli € 1.560,00 richiesti: legittima l’esclusione e la mancata possibilità di integrazione.


Modalità di presentazione della provvisoria in caso di Ati

Tar Calabria, Catanzaro, sentenza n. 971 del 7 agosto 2006 - In caso di Ati, la cauzione provvisoria deve essere intestata sia alla capogruppo che alle mandanti senza necessità di sottoscrizione da parte di tutti i componenti del raggruppamento.

Giurisprudenza richiamata:

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 8 del 4 ottobre 2005 - La cauzione provvisoria, con la possibilità del suo incameramento da parte della stazione appaltante, può assolvere una duplice funzione: da un lato, una funzione indennitaria in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, dall'altro una funzione più strettamente sanzionatoria in caso di altri inadempimenti procedimentali del concorrente.


Annullamento degli atti di gara prima dell’aggiudicazione

Tar Piemonte, Torino, sentenza n. 2265 del 12 giugno  2006 - Le norme in materia di anomalia dell’offerta e della sua verifica intendono evitare che la fase dell’esecuzione contrattuale sia contrassegnata da interruzioni dei lavori, varianti in aumento dell’importo economico dei lavori etc. che neanche la garanzia fideiussoria definitiva può compensare a fronte dell’interesse pubblico ad una tempestiva ed efficiente realizzazione dei lavori commissionati.


Anche il progettista/direttore dei lavori ((o il collaudatore), è soggetto alla Corte dei Conti

Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regione Trentino Alto Adige, sentenza n.28 del 12 aprile 2006 (fonte: www.amcorteconti.it) - Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del progettista/direttore dei lavori in quanto - indipendentemente dalla natura di organo "indiretto" o "straordinario" che il medesimo riveste, nell’assumere l’incarico con investitura di funzioni autoritative nell’interesse dell’Amministrazione preponente - la circostanza che si tratta di un interno all’Amministrazione appaltante fa sì che le prestazioni d’opera professionale rese quale progettista vengano assorbite nel normale rapporto di servizio ed i suoi errori progettuali non sono, perciò, assimilabili a quelli del libero professionista.