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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 11 settembre 2007

 

 


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Qual è lo scopo della verifica dell’offerta anomala? Quali sono i limiti del giudice nel sindacato della discrezionalità tecnica in merito alla verifica dell’anomalia? Si possono confrontare tra loro due offerte considerate anomale?

Consiglio di Stato, sentenza n.  4694 del 7 settembre 2007 - E’ fondamentale, nel giudizio sulla anomalia, che ciascun offerente abbia la possibilità di far valere il suo punto di vista e di fornire ogni più utile e completa spiegazione a sostegno dei diversi elementi che compongono la propria offerta; ne consegue che la rinnovazione a seguito dell’annullamento giurisdizionale per ritenuta contraddittorietà (e non soltanto per generica carenza della motivazione) non preclude all’Amministrazione la possibilità di richiedere ed al concorrente di fornire elementi di giudizio ulteriori che consentano di ricondurre nell’ambito della legalità il proprio operato..


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Quali sono gli elementi per dimostrare il collegamento sostanziale fra imprese che partecipano allo stesso appalto?

Consiglio di Stato, sentenza n. 4721 del 7 settembre 2007 - E’ corretto il comportamento di una Commissione che , effettuando un’analisi comparativa della documentazione amministrativa prodotta, ha ravvisato l’esistenza di un collegamento sostanziale tra tre partecipanti sia per l’uniformità dei plichi contenenti le buste, sia per l’unicità del corriere che aveva curato la spedizione, sia perché le polizze assicurative risultavano rilasciate dalla stessa compagnia assicuratrice e nello stesso giorno e in vicino ordine di successione; sia per l’uniformità di compilazione della modulistica, sia per il medesimo confezionamento della busta contenente l’offerta economica (applicando ceralacca in tre punti coincidenti ed apponendo il timbro e la firma del rappresentante dell’impresa in una posizione identica), mentre secondo il disciplinare di gara la busta contenente l’offerta economica doveva essere chiusa idoneamente in modo da assicurare l’assoluta segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura.


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Si possono modificare le norme di un bando di gara? Può una commissione non applicare un’espressa clausola del bando, considerandola troppo onerosa (obbligo per i concorrenti di produrre dichiarazione che attesti l’avvenuta presa visione dei luoghi dell’appalto, “corredata, a pena di esclusione, della firma del legale rappresentante dell’impresa”)?

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1980 del 6 settembre 2007 - L’eventuale potere di modificare il bando di una gara spetta, eventualmente, all’amministrazione appaltante – che tale bando ha redatto – e non certo alla commissione di gara, che è vincolata all’applicazione rigorosa delle clausole contenute nel bando :  le eventuali modifiche ad un bando non possono che essere contenute in  un espresso provvedimento soggetto alle medesime forme di pubblicità del bando modificato.


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Quali sono i limiti per l’applicazione dell’articolo 46 _ Documenti e informazioni complementari_ del decreto legislativo 163/2006 smi?

Consiglio di Stato, sentenza n.  4674 del 6 settembre 2007 - La norma che prevede la possibilità per la stazione appaltante di chiedere chiarimenti in ordine al contenuto di documenti e dichiarazioni presentate in sede di gara deve essere considerata come volta a superare le regole particolarmente formalistiche previste nelle procedure di selezione del contraente (comunque sempre nei limiti previsti dagli artt.11-14 dello stesso decreto legislativo), al fine di tutelare l’interesse della amministrazione relativamente alla maggior partecipazione possibile alle gare onde poter valutare tra una rosa più ampia di offerte, è anche vero che l’operatività di siffatto principio non può spingersi fino al punto da configurare l’esistenza in capo all’amministrazione di un potere discrezionale volto a porre rimedio ad eventuali insufficienze o inadempienze della impresa partecipante, soprattutto laddove le stesse appaiano imputabili esclusivamente alla impresa..


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Lo scopo della norma di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 163/2006 smi è quella di  porre rimedio a incertezze o equivoci generati dalla ambiguità delle clausole del bando e della lettera di invito o comunque presenti nella normativa applicabile alla concreta fattispecie

Consiglio di Stato, sentenza n.  1068 del 6 marzo 2006 - La disposizione di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 163/2006 smi non ha inteso assegnare alle amministrazioni aggiudicatrici una mera facoltà o un potere eventuale, ma ha piuttosto inteso codificare un ordinario modus procedendi, volto a far valere, entro certi limiti, la sostanza sulla forma o, peggio, sul formalismo dell’esibizione della documentazione in gara), orientando l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica  l’istituto comunitario di carattere generale è, pertanto, diretto ad evitare che la esigenza della massima partecipazione possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale nella documentazione.

Giurisprudenza collegata:

Consiglio di Stato, sentenza n.  364 del 4 febbraio 2004 - Qualora la mancanza della sottoscrizione riguardi un elemento fondamentale incidente sulla individuazione stessa della dichiarazione come documento effettivamente imputabile al soggetto dichiarante, non è errore scusabile: l’obbligo della sottoscrizione si collega alla necessità di individuare con certezza il collegamento tra l’offerta, l’impresa e i documenti allegati.


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Come dimostrare l’illogicità  quale vizio di legittimità di un atto amministrativo, ad esempio in merito alla determinazione del punteggio in un appalto da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa?

Consiglio di Stato, sentenza n. 4678 del 6 settembre 2007 - Sotto il profilo teorico, occorre ricordare come, in una materia nella quale il contenuto della statuizione è attribuito alla competenza dell’autorità amministrativa, l’illogicità viene in rilievo, quale vizio di legittimità dell’atto amministrativo, solo laddove la scelta in concreto effettuata esorbiti dall’ambito di quelle astrattamente possibili alla stregua dei principi generali e del sistema in cui questa si inserisce: non basta, quindi, sostenere che il meccanismo proposto dalla parte sia migliore o più armonico rispetto a quello concretamente adottato dall’amministrazione, ma occorre anche dimostrare che quest’ultimo sta fuori dall’arco delle scelte logicamente e giuridicamente possibili..


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Qual è l’ambito di discrezionalità di una Stazione appaltante riguardo alle norme della lex specialis di gara il cui inadempimento comporta l’esclusione dalla procedura?

Consiglio di Stato, sentenza n. 4683 del 6 settembre 2007 - La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento : ne  discende che, qualora il bando commini espressamente l’esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, anche soltanto formali, l’Amministrazione è tenuta a dare precisa ed incondizionata esecuzione a tali previsioni, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell’adozione del bando.


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Può il SUNIA agire a tutela di un interesse collettivo riferibile in via unitaria e indivisibile a tutti gli aspiranti all’assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica ma a tutela dell'interesse di una parte di essi (extracomunitari e soggetti comunque non aventi una lunga residenza nella provincia di Vicenza) ?

Consiglio di Stato, sentenza n. 4692 del 7 settembre 2007 - Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa , ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria, con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizione disomogenee.


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E’ corretto il comportamento di un  Comune che  ha deciso di procedere, a distanza di pochi mesi dal rilascio del permesso di costruire, al suo annullamento d’ufficio in quanto la corte condominiale apparteneva a tutti i condomini del caseggiato e gli altri condomini non avevano dato il proprio assenso, che è presupposto essenziale nel caso di comproprietà dell’area per il rilascio della concessione?

Consiglio di Stato, sentenza n. 4703 del 7 settembre 2007 - L'Amministrazione comunale, nel corso dell'istruttoria sul rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire ex D.P.R. 6. 6. 2001 n. 380), deve verificare che esista il titolo per intervenire sull'immobile per il quale è chiesta la concessione edilizia - anche se questa è sempre rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi - e se il titolo non viene provato è legittimo che il rilascio della concessione venga negato..