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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 24 luglio 2007

 

 


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Per ottenere il risarcimento del danno da mobbing, un dipendente pubblico deve prima chiedere l’annullamento degli atti rivolti contro di lui: l’omessa impugnazione può essere fonte di acquiescenza nonché di concorso di colpa

Tar Veneto, Venezia, sentenza n. 2503 del 18  luglio 2007 - PER IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE , l’esercizio della pretesa risarcitoria fondata sull’affermata lesione di un interesse legittimo deve intendersi impedito a chi ha omesso di impugnare, nel termine decadenziale, il provvedimento amministrativo asseritamente produttivo del danno del quale domanda il ristoro, tutela sia la parte privata che in tal modo può sollecitamente accedere al rimedio giudiziale al fine di ottenere nella maggior parte dei casi il riconoscimento delle proprie ragioni in via diretta  e non già per equivalente patrimoniale (comunque, in subordine,garantito), sia la pubblica amministrazione che – a sua volta, e soprattutto in dipendenza dei fini di interesse generale da essa perseguiti  – necessita di certezza giuridica al fine di fondare la legittimità del suo operato, e senza che quest’ultimo - quindi – possa formare oggetto di contestazione entro i ben più lunghi termini di prescrizione (esigenza, questa, addirittura essenziale per le pubbliche amministrazioni che sono chiamate a svolgere funzioni che impongono celerità decisionali e, soprattutto, duratura permanenza degli effetti delle determinazioni assunte, proprio in quanto sottese agli interessi primari che intuitivamente assistono  – tra l’altro –  le esigenze della difesa nazionale e della tutela dell’ordine pubblico), UN DIPENDENTE PUBBLICO CHE HA SUBITO UN DANNO DA MOBBING DEVE PRIMA RICHIEDERE L’ANNULLAMENTO DEGLI ATTI A CUI TALE COMPORTAMENTO ILLECITO SI RIFERISCE ALTRIMENTI IL SUO RICORSO E’ INAMMISSIBILE, ED INOLTRE PROPRIO L’OMESSA IMPUGNAZIONE DEI  PROVVEDIMENTI AUTORITATIVI , HA PER CERTO AGGRAVATO IL DANNO, RENDENDOLO IRREVERSIBILE..


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Anche per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, ancorchè sia considerato un appalto “non oneroso”, l’offerta tecnica deve essere distinta da quella economica

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 6603  del 10 luglio 2007 - Appalto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo: è illegittima una clausola del bando che preveda che la documentazione relativa sia all’offerta tecnica, sia all’offerta economica, sia inserita, dai concorrenti, in un unico plico in quanto, la misura delle commissioni pretese dalle Compagnie assicuratrici individuate dal cd. ”broker”, non pare indifferente sotto il profilo economico, attesi i suoi inevitabili riflessi sul bilancio della stazione appaltante, onde ne risulta confermato che la relativa offerta deve essere tenuta rigorosamente distinta da quella, concernente il merito tecnico vero e proprio.


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Requisiti di ordine generale e capacità giuridica di sottoscrivere i contratti con la pa: come dimostrare la completa dissociazione da comportamenti illeciti di precedenti amministratori?

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 6502  del 17 luglio 2007 - Per evitare che la condanna inflitta al soggetto, che ha ricoperto cariche sociali, si ripercuota sulla società non è sufficiente la sola cessazione dalla carica sociale, per dimissioni o per allontanamento, “potendosi trattare di mera sostituzione di facciata”, ma occorre la dimostrazione che quest’ultima ha adottato “atti concreti e tangibili di dissociazione dalla condotta delittuosa, quale ad es. l’aver iniziato verso lo stesso azione di responsabilità sociale”.


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Sui limiti del potere discrezionale di una Stazione appaltante nel richiedere la reintegrazione di documentazione mancante

Consiglio di Stato, sentenza n. 4027 del 16  luglio 2007 - Non può condividersi l’assunto secondo il quale la produzione di una parte del bilancio – e, precisamente, della relazione del consiglio di amministrazione di cui all’art. 2428 c.c. – contenente gli elementi da prendere in considerazione al fine di consentire la valutazione della situazione economica, può essere ritenuta equivalente al richiesto bilancio, in quanto la stessa dicitura utilizzata da un’Amministrazione nella lettera di invito (costituente, com’è noto, assieme al bando di gara, lex specialis della procedura ad evidenza pubblica), nella quale viene indicato quale unico documento da presentare proprio il bilancio, pena l’invalidità dell’offerta, esclude tale possibilità.


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Appalto concorso : bisogna escludere che scostamenti solo nominali e di lieve entità dai parametri di massima stabiliti nel disciplinare di gara possano condurre con carattere di automatismo ad una determinazione di esclusione per inammissibilità dell’offerta tecnica.

Consiglio di Stato, sentenza n. 4043 del 19  luglio 2007 - E’ noto che nel  sistema di selezione del contraente denominato “appalto concorso” l’Amministrazione predispone un progetto di massima recante l’ indicazione dei tratti essenziali delle prestazioni di cui intende avvalersi: proprio alla qualificazione del progetto come recante specifiche di massima segue che lievi scostamenti in sede di offerta tecnica dalle indicazioni predisposte dalla stazione appaltante non possono risolversi in causa di inammissibilità dell’offerta medesima per contrasto con la “lex specialis” del concorso.


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Esiste la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente ad una controversia avente ad oggetto la legittimità  dell’atto di indirizzo  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aventi ad oggetto il  quadro espositivo all’amianto dei dipendenti  di stabilimenti petrolchimici ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui agli art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 257/1992, modificati dalla legge n. 271/1993”

Consiglio di Stato, sentenza n. 4040 del 19  luglio 2007 - Sono devolute al giudice amministrativo le controversie relative ad un atto, ancorchè di indirizzo, a destinatario determinato  e diretto ad incidere, in via indiretta, sull’attività dell’INAIL di rilascio delle attestazioni di sua competenza e dell’INPS per l’eventuale applicazione dei benefici previdenziali in quanto la posizione azionata dall’impresa ha  la consistenza dell’interesse legittimo oppositivo al corretto esercizio di un potere  discrezionale fatto salvo dalla prescrizione di legge.


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Sul significato della locuzione “piena conoscenza” del provvedimento lesivo” a fini del conteggio dei termini per la presentazione di un eventuale  ricorso

Consiglio di Stato, sentenza n. 4072 del 19  luglio 2007 - Ai fini della verifica in sede giudiziale dell’osservanza del termine di legge per l’impugnazione di un provvedimento amministrativo, la piena conoscenza dell’atto – dalla quale, com’è noto, decorre, in difetto di formale comunicazione, il relativo termine – si ricollega alla avvenuta individuazione non solo della esistenza dell’atto, ma anche del suo contenuto in tutte le sue molteplici componenti.


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Stabilire la stretta esecuzione di un atto rispetto alle statuizioni di una sentenza oppure la rilevanza di una rinuncia ad un ricorso rispetto ad altro giudizio connesso, può comportare eventualmente erronee valutazioni di diritto ma non errori di fatto.

Consiglio di Stato, sentenza n. 4029 del 16  luglio 2007 - Per ritenere una sentenza l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa , l’errore deve: a) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il Giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo par istanti indiscutibile; b) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; c) non cadere su di un punto controverso, sul quale il Giudice  si sia pronunciato; d) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;e) non deve consistere in una erronea valutazione e interpretazione del fatto.


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L’ indizione di una gara ufficiosa comporta un’ autolimitazione implicita, costituita dal vincolo al rispetto dei principi tipici delle gare

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 6969  del 21 luglio  2007 - Nel caso in cui la stazione appaltante decida, nell'ambito di una trattativa privata, di indire una «gara ufficiosa», così espressamente qualificando la procedura (come nel caso di specie) e diramando le conseguenti lettere invito, la stessa, indipendentemente dalle regole espresse che eventualmente stabilisca in via di autolimitazione, è tenuta al rispetto dei principi insiti nel concetto stesso di gara, che sono quelli di trasparenza e par condicio.


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Qualora una Società privata (ancorchè di proprietà pubblica) decida di procedere con un’evidenza pubblica, le relative controversie sono devolute al giudice ordinario

Consiglio di Stato, sentenza n. 4012 del 16  luglio 2007 - Non è necessaria la procedura ad evidenza pubblica ( a norma del decreto legislativo 163/2006)  per l’ assegnazione in comodato d’uso gratuito di spazi, nell’edificio dove ha sede un soggetto privato (ancorché di proprietà pubblica), per la installazione di distributori automatici di cibi e bevande, qualora l’importo del contratto sia di euro 6500: la circostanza che la società abbia liberamente preferito – non in quanto obbligata – di disciplinare la fattispecie con una procedura simile a quella di evidenza pubblica, non comporta che le relative controversie siano devolute al giudice amministrativo, non rientrando tra quelle attratte nell'orbita della giurisdizione esclusiva di questo giudice, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. 

Giurisprudenza richiamata e correlata

Consiglio di Stato, sentenza n. 7554 del 18 novembre 2004 - Appalto sotto soglia e committente S..p.A. pubblica: no all’ evidenza pubblica quindi giudice ordinario; cambiamento anche dei bisogni assicurativi della Società e dei suoi dipendenti.


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Sulle dichiarazioni che devono essere fornite dal titolare di una ditta individuale  della quale è anche direttore tecnico

Consiglio di Stato, sentenza n. 3958 del 12  luglio 2007 - Anche se la partecipante è una ditta individuale, il cui titolare risulta essere rappresentante legale, nonché direttore tecnico, devono comunque essere fornite all’Amministrazione tutte le dichiarazioni di mancanza di una delle misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e l’assenza di condanne passate in giudicato o di applicazioni della pena ex art. 444 c.p.p. per reati che incidano sull’affidabilità morale e professionale nei confronti del titolare stesso, anche in forma negativa, precisando, appunto, che la funzione di direttore tecnico è svolta da lui personalmente, e che nessuno, oltre a lui, ha poteri di rappresentanza.


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I punteggi devono corrispondere esattamente alla differenza delle diverse offerte

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 6464 del 17 luglio 2007 - Affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: appare l’irragionevole il  criterio di attribuzione del punteggio per scaglioni di fatturato in quanto non obbedisce a criteri di logica l’eliminazione di ogni aspetto di proporzionalità con la creazione di una forbice che prescinde dal reale divario delle offerte.