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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 29 maggio 2007

 

 


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Un ricorso è inammissibile per carenza d'interesse se il suo accoglimento, comunque, non potrebbe cambiare la graduatoria
Tar Toscana, Firenze, sentenza n. 766 del 18 maggio 2007 - Gara per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: appare più che ragionevole che la Commissione abbia interpretato il Capitolato nel senso di attribuire un maggiore peso alle sedi già attive rispetto a quelle solo programmate e che, quindi, abbiano prefissato il criterio per cui mentre per 4/o più sedi attive spettavano 7 punti, per ciascuna disponibilità all'apertura si prevedeva l'attribuzione di punti 0 75; pertanto l'attribuzione di 3 punti per la valutazione della organizzazione del servizio sotto il profilo logistico (capitolato art. 5, pa. 3) proposta dall'ATI ricorrente (per entrambi i lotti) risulta immune dai vizi.


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La tutela dell'interesse procedimentale si realizza nella reintegrazione in forma specifica
Consiglio di Stato, sentenza n. 2590 del 22 maggio 2007 - Appare logico che la richiesta risarcitoria sia esaminabile al di fuori di una pronuncia di annullamento, formulata, secondo i casi che possono presentarsi in concreto, in termini ipotetici e virtuali, e quindi processualmente incidentali, laddove si ritenga non suscettibile di ulteriore vigenza il provvedimento in origine impugnato, ovvero formulata in via di statuizione principale, laddove l'effetto demolitorio sia in concreto ancora utilmente incisivo sull'assetto sostanziale.


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Il giudice amministrativo è competente in materia di revisione dei prezzi nei contratti d'appalto di durata
Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 2025 del 25 maggio 2007 - La scelta  legislativa - art. 6 comma 19 L. 537/93- di affidare alla giurisdizione esclusiva del GA anche la materia della revisione dei prezzi nei contratti d'appalto di durata, non soltanto resiste agli interventi normativi successivi in materia di riparto di giurisdizione negli appalti - tant'è che tale scelta è espressamente confermata nel Codice dei contratti pubblici, v. art. 244 3° comma del d.lgs 163/06,  ma è coerente  anche sul piano costituzionale con le previsioni dell'art. 103 Cost., come peraltro evidenziato, ancorchè  incidentalmente, dal giudice delle leggi nella nota sentenza  204/04.


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Il necessario superamento della prova di resistenza per determinare l'intereresse a ricorre
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 5681 del 25 maggio 2007 - Il Giudice Amministrativo, in materia di valutazione dell'interesse a ricorrere in occasione di controversie, aventi ad oggetto selezioni pubbliche per la scelta del contraente dell'Amministrazione, non può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva, le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendo dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non sarebbe aggiudicataria in caso di accoglimento del ricorso; con  la conseguenza che sarebbe inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione dell'aggiudicazione di una gara pubblica ove non emerga che l'impresa ricorrente  risulterebbe aggiudicataria, in caso di accoglimento del gravame.


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Per il sorteggio dei requisiti di ordine speciale, è perentorio solo il termine dei 10 gg per i partecipanti, mentre per l'aggiudicatario ed il secondo, decide la Stazione Appaltante
Tar Basilicata, Potenza, sentenza n. 344 del 5 maggio 2007 - In assenza di una specifica disciplina sul punto da parte della lex specialis di gara, il responsabile del procedimento, in presenza di effettive esigenze di celerità, può sempre imporre all'impresa aggiudicataria il rispetto di un congruo termine perentorio per la presentazione dei documenti, attestanti il possesso dei requisiti di ammissione autodichiarati diversi da quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 10, comma 1 quater, L. n. 109/1994, cioè può prevedere la fissazione di un termine più lungo di quello di 10 giorni, mentre il termine breve di 10 giorni, invece, potrebbe essere utilizzato, anche in assenza di un'esplicita disposizione della lex specialis di gara, nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non avesse già rispettato un termine ordinatorio, determinato mediante una richiesta precedente.
Giurisprudenza richiamata e  correlata:
Consiglio di Stato, sentenza n. 7758 del 29 novembre 2004 - E' solo nei confronti dei sorteggiati che l'articolo 10 comma 1 quater della L. 1009/94 s.m.i. impone un termine perentorio per la presentazione della documentazione comprovante il reale possesso dei requisiti speciali (rischio della garanzia provvisoria): nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo, il termine ( anche se debba essere o meno perentorio) deve essere indicato dal committente in virtù della discrezionalità dell'amministrazione nella individuazione dei tempi tecnici di svolgimento ulteriore della procedura.
Consiglio di Stato, sentenza n. 6003 del 27 Ottobre 2005 - L'art. 10, comma 1-quater, l. 109/1994 , contempla due momenti per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente stabiliti nel bando di gara: uno perentorio per i sorteggiati, l'altro, solo, sollecitatorio nei riguardi dell'aggiudicatario ed al concorrente che segue, a meno che diversamente non disponga la lex specialis di gara. 
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 7610 del 14 luglio 2006 -  La circostanza che il bando od il capitolato non prevedano un termine per la produzione in originale della documentazione richiesta all'aggiudicataria(certificato del casellario giudiziale e polizza fideiussoria a cauzione definitiva), non impedisce all'amministrazione di imporre un termine perentorio per l'espletamento di tale adempimento: la richiesta può essere fatta anche via fax  in quanto ciò che rileva è l’ effettiva cognizione che l'interessato abbia avuta della richiesta della pubblica amministrazione.
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 9248 del 30 ottobre 2006 - Al fine di poter ottenere una proroga al termine perentorio di 10 giorni per la presentazione della documentazione attestante il reale possesso dei requisiti di ordine speciale, l'impresa sorteggiata deve dimostrare una situazione di scusabilità ovvero provare l'esistenza di un fatto oggettivo, e non soggettivo, che abbia dato ragione al ritardo.


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Appalto per la forniture di arredi
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 4743 del 23 maggio 2007 - Deve considerarsi illegittimamente esclusa un'impresa per non aver presentato i campioni richiesti in un unico plico e in un'unica busta assieme all'offerta economica.


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In caso di insussistenza del requisito della regolarità contributiva, la revoca della aggiudicazione della gara ha perduto, per espressa e specifica disposizione  di legge in merito, il proprio caratteristico carattere discrezionale
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 4779 del 23 maggio 2007 - La stazione appaltante è tenuta per legge a procedere alla verifica della sussistenza del requisito sostanziale di partecipazione alla gara rappresentato dalla regolarità contributiva e quindi, in caso di riscontro negativo, a provvedere alla revoca della aggiudicazione eventualmente intervenuta nelle more, indipendentemente dal suo carattere soltanto provvisorio od invece già definitivo: la impresa partecipante alla gara deve conservare la correttezza contributiva per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione (addirittura seppure ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento attraverso il meccanismo dell'accreditamento con valuta retroattiva").


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La revoca dell'attestazione SOA deve essere motivata in maniera dettagliata
Tar Lazio, Roma, sentenza n. 4800 del 24 maggio 2007 - Appalti di lavori: i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa devono esistere sin dal momento della partecipazione alla procedura di gara ed essere verificabili con esclusivo riferimento a tale momento, non essendo quindi suscettibili di dimostrazione o sanatoria postuma.: per cui, una volta revocata dall'Autorità di Vigilanza l'attestazione SOA che un partecipante ha presentato in una procedura ad evidenza pubblica, non resta alla Stazione Appaltante  che prenderne atto adottando a sua volta, per evidenti esigenze di pubblico interesse, i provvedimenti di revoca (di aggiudicazione di gara ed ammissione di offerta)
oggetto di contestazione.


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La salvaguardia della salute dei pazienti giustifica l'annullamento di un'aggiudicazione
Tar Campania, Napoli, sentenza n. 5687 del 25 maggio 2007 - Il potere di annullamento d'ufficio, in autotutela, dell'aggiudicazione, anche dopo la stipula del contratto d'appalto, è ben possibile, in presenza di gravi ragioni di opportunità e di un interesse pubblico attuale, prevalente sull'affidamento, ormai consolidato, dell'aggiudicatario: ancor più nel caso in cui  l'interesse pubblico concreto ed attuale, prevalente sulle aspettative della società ricorrente alla conservazione degli effetti dell'aggiudicazione, è rappresentato dalla salvaguardia della salute dei pazienti in terapia dialitica, di tale rilievo - attese la gravità delle conseguenze, potenzialmente derivanti dall'uso di acque non adeguatamente trattate - da giustificare il sacrificio dell'aspettativa giuridicamente qualificata, sorta nella sfera giuridica dell'aggiudicatario medesimo, per effetto dello stato d'avanzamento della procedura, sino alla conclusione dell'accordo contrattuale.


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Sulla  pubblicità della fase di apertura dell'offerta economica.
Consiglio di Stato, sentenza n. 2355 dell'11 maggio 2007 - Il codice dei contratti pubblici demanda al futuro regolamento di attuazione la disciplina delle modalità di funzionamento della commissione di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: la segretezza di alcune fasi è però  imposta dalla stessa necessità di permettere la maggiore serenità di giudizio della commissione di gara ma non è nemmeno trascurabile il rilievo che, in ogni caso, anche il valore della trasparenza amministrativa deve essere opportunamente coordinato con l'esigenza di evitare inopportuni aggravamenti del procedimento, ora vietati dall'articolo 1 della legge n. 241/1990. 
Giurisprudenza richiamata:
Consiglio di Stato, sentenza n.1427 del 18 marzo 2004 - In quali circostanze l'operato delle Commissioni può comportare violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara ad evidenza pubblica????
Consiglio di Stato, sentenza n.2370 del 27 aprile 2006 - Ferma restando la obbligatoria pubblicità della seduta in cui si procede alla verifica della integrità dei diversi plichi di cui si compone l'offerta  la giurisprudenza ha ribadito che nelle gare che necessitano di una valutazione comparativa di fattori, come nell'appalto concorso, o nel metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta economica possa avvenire in seduta non pubblica.


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Il parere della Corte dei Conti
Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, sentenza n. 118 dell' 11 aprile 2007 - La giurisdizione amministrativa contabile è completamente autonoma da quella del giudice ordinario in quanto i presupposti dell'azione erariale sono collegati al rapporto di servizio interno, intercorrente tra dipendente e Amministrazione di appartenenza e più specificamente alla violazione o meno degli obblighi di servizio con danni alle finanze della P.A..