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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 3 aprile 2007

 

 


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Revoca di atti di gara: dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a quello del massimo ribasso

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 2766 del 29 marzo 2007 - Nella prudente ponderazione dei costi e dei benefici che una radicale revoca (nella specie, trattasi, però, di vero e proprio annullamento con effetto ex tunc) d’un procedimento amministrativo e nel suo integrale rifacimento, la P.A. deve tener conto anche della maggior celerità che il nuovo procedimento possa assicurare ad una più efficace cura dell'interesse: la rinnovazione del procedimento deve limitarsi a quella parte della gara, nella specie successiva alla regolare acquisizione delle offerte tecniche, su cui v’è certezza d’ illegittimità, ogni diversa e totalitaria soluzione, se non accompagnata da evidenti ragioni d’inutilizzabilità del materiale istruttorio già acquisito, essendo in contrasto con le regole d’economicità e d’efficacia dell’azione amministrativa e con il divieto d’aggravare illegittimamente la procedura. 

Giurisprudenza richiamata e correlata

Consiglio di Stato, sentenza n. 6560 del 7 novembre 2006 - Affinchè l’amministrazione possa esercitare il potere di autotuela di annullamento di una procedura ad evidenza pubblica, non basta la motivazione (sufficiente e congrua) che in assenza dei “requisiti eccessivamente restrittivi”, la partecipazione alla gara “sarebbe stata certamente più ampia” ma ci vuole un’attenta analisi che porti il giudice, inequivocabilmente,  a decidere per la presenza di vizi di legittimità della procedura stessa, il cui accertamento appunto possa giustificarne l’annullamento: tanto più che l’esito della gara che ha visto la ammissione di un numero (7) di imprese partecipanti, superiore alla soglia minima di cinque, prevista dall’art. 22 del D. Lgs. n. 157/1995, comma 2. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 3989 del 23 giugno 2006 - Non può essere negato il potere dell'amministrazione di procedere, in via di autotutela, all'annullamento del bando e delle operazioni di gara, quando i relativi criteri di selezione si manifestino suscettibili di generare effetti indesiderati o comunque illogici. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 56  del 13 gennaio 2004 - Penultimo giorno di scadenza, legittima la revoca in assenza di concorrenti se, per errore materiale, il capitolato speciale non rispecchia l’intento della Giunta comunale. 

Consiglio di Stato, sentenza n. 27 del 10 gennaio 2006 - L’ asserita mancanza di requisiti oggettivi e soggettivi per partecipare all’appalto costituisce un mero fatto che non è idoneo a paralizzare l’interesse della  società a dolersi della mancata indizione di una gara pubblica per l’appalto di lavori , cui avrebbe potuto partecipare eventualmente in forma associata.


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Legittima la partecipazione di due imprese appartenenti al consorzio, autonomamente qualificate, alla stessa gara

Consiglio di Stato, sentenza n. 1423 del 23 marzo 2007 - Nessuna forma di “collegamento” può ravvisarsi in relazione alla distinta ed autonoma partecipazione alla gara di alcune, delle imprese partecipanti ad un consorzio, in assenza di contemporanea partecipazione alla gara del Consorzio medesimo: manca, infatti, pacificamente, (non risultando neppure dedotto e comprovato) l’insieme delle condizioni previste dall’art.2359 c.c.-intreccio azionario o “particolari vincoli contrattuali”-, e quindi, in linea di principio e in mancanza di ulteriori comprovate deduzioni, sia il controllo “formale” che quello “sostanziale”, non desumibili di per sé dalla comune appartenenza alla compagine consortile.


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La giurisdizione del giudice amministrativo (e non di quello ordinario) sugli atti della  cd. serie procedimentale della volontà contrattuale della pa

Consiglio di Stato, sentenza n. 1364 del 22 marzo 2007 - Con riguardo al riparto della giurisdizione in tema di contratti della P.A. costituisce “ius receptum”, alla stregua della giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato, ma anche delle Sezioni Unite della Cassazione, che il procedimento di volontà contrattuale dell’Amministrazione non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi invece attraverso due serie di atti: la c.d. serie negoziale, che consta di atti privatistici, e la cd. serie procedimentale, quali la deliberazione a contrarre, l’approvazione o il diniego o la revoca dell’approvazione, la registrazione e il visto, ovvero il diniego degli stessi; e che gli atti della serie procedimentale, avendo natura provvedimentale e costituendo esercizio di poteri pubblicistici, a fronte dei quali sono configurabili solo posizioni d’interesse legittimo, sono sindacabili dal giudice amministrativo.


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Sulla distinzione fra concessioni di servizi pubblici ed appalti di pubblici servizi

Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 461 del 12 marzo 2007 - Con l’appalto di servizio l’ente pubblico si procura una utilità diretta e ne paga il relativo costo; con la concessione, invece, esso trasla su soggetti terzi (piuttosto che fornirlo in prima persona) la gestione di un servizio, destinato a favore di una platea più o meno ampia di utenti, e consente al gestore di ricavarne un utile attraverso la percezione del corrispettivo pagato dai fruitori: anche l’affidamento in concessione di un pubblico servizio non sfugge all’applicazione dei principi comunitari in tema di pubblicità della gara, concorrenzialità e non discriminazione, previsti per la materia degli appalti pubblici.


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Quali sono le clausole del bando che devono essere immediatamente impugnate?

Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 1042 del 29  marzo 2007 - I partecipanti alle pubbliche gare hanno l’onere di impugnare immediatamente le clausole del bando che ne precludano chiaramente l’ammissione alla gara, restando, di riflesso, escluse da tale onere quelle clausole la cui portata lesiva derivi dalla interpretazione fattane dalla P.A. in sede di procedimento.


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Le sentenze  della Corte dei Conti

Corte dei Conti , Sezione Giurisdizionale per le Marche, sentenza n. 151 del 14 marzo 2007 - Ente locale – applicazione della sanzione prevista dall'articolo 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002 – debiti derivanti da esecuzione di giudicato - pagamento spese di parte corrente con somme per finanziare spese di investimento - enunciazione dei principi – individuazione nell’erario dello Stato quale beneficiario della sanzione e ammissibilità del giudizio introdotto dall’attore indicando l’ente locale beneficiario della sanzione – necessità dell’invito a dedurre per l’introduzione del giudizio – non applicabilità del giudizio ad istanza di parte di cui all’art. 58 del R.D. 13\8\1933 n. 1038 – illecito individuato nel pagamento di quota parte di interessi per ritardato pagamento conseguente a sentenza di condanna utilizzando residuo mutuo precedentemente contratto – parere favorevole di qualificati organi interni dell’Ente - sussistenza dell’errore scusabile - Tratto dal sito www. amcorteconti.it