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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 20 febbraio 2007

 

 


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Sono già cominciate le prime sentenza sulle cauzioni rilasciate (o non) a norma dell’art 75 del Decreto legislativo 163/2006 – Le polizze devono rispettare la legge e non il bando!


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Tutti i requisiti strutturali ed operativi della cauzione provvisoria devono ritenersi direttamente applicabili a tutte le procedure di gara  a pena di esclusione

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 991 del 12 febbraio 2007  - L’art 75 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è una norma di natura cogente, di diretta  applicazione a tutte le procedure di scelta del contraente,  e quindi indipendentemente da un loro espresso richiamo da parte della legge di gara. 


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L’autoceritificazione applicata alla norma del sorteggio di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 163/2006 s.m.i.

Tar Sicilia, Catania, sentenza n. 234 dell’ 8 febbraio 2007 - I concorrenti sorteggiati non possono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ammissione limitandosi a richiamare quanto affermato nelle autocertificazioni, ma hanno l'obbligo di fornire la prova dell'esistenza effettiva del requisito che è oggetto di verifica.

Giurisprudenza correlata:

Tar Piemonte, Torino, sentenza n. 650 del 23 marzo  2005 - Diverso regime di prova a norma dell’articolo 10 comma 1 quater della L. 109/94 s.m.i.:i partecipanti devono dimostrare il reale possesso dei requisiti speciali con le modalità stabilite dalla lex specialis; per il primo e il secondo invece basta una nuova dichiarazione autocertificativa. 


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L’attività delle Soa deve rispettare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio

Tar Lazio, Roma, sentenza n. 1374 del 14 febbraio 2007 - Le SOA sono società private che svolgono una funzione pubblica  essendo competenti a rilasciare l’attestazione richiesta, sicchè si verifica un’ipotesi di esercizio privato di funzione pubblica, come ormai riconosciuto dalla costante giurisprudenza e, pertanto, la loro attività deve essere improntata a principi di massima indipendenza e trasparenza. 


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Quando sussiste l’interesse a ricorrere: l’utilità deve essere immediata

Consiglio di Stato, sentenza  n. 587 del 12 febbraio 2007 - L’interesse all’impugnazione non sussiste se l’accoglimento del ricorso non conduce all’utilità cercata dal ricorrente, occorrendo a tal fine l’intermediazione di altri eventi o procedimenti di ipotetica realizzazione e rispetto ai quali l’annullamento dell’atto impugnato si pone non come causa ma quale mero antecedente.


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La certezza dell’utilità giuridica di un provvedimento

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 1113 del 16 febbraio 2007 - La prova di resistenza all'impugnazione di un provvedimento amministrativo, ossia l'interesse di un soggetto ad agire avverso quest'ultimo se reputato lesivo della sua sfera giuridica, va verificata in relazione alla certezza dell'utilità giuridica che il ricorrente potrebbe ritrarne dall'annullamento. 


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L’esatto momento di riferimento per l’applicazione della normativa

Consiglio di Stato, sentenza  n. 557 del 12 febbraio 2007 - Nell’applicare la normativa vigente occorre riferirsi non al momento dell’approvazione del progetto relativo all’opera, ma quello di indizione dell’appalto, che è l’atto con efficacia esterna, ed è quindi a questa indizione che bisogna fare riferimento


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La richiesta di un vincolo di subordinazione dei dipendenti nei confronti della società partecipante non è  in contrasto con le norme comunitarie

Consiglio di Stato, sentenza n. 558 del 12 febbraio 2007 - Se in un capitolato speciale di un appalto di servizi viene richiesto che la manodopera predisposta all’esecuzione del contratto debba essere alle strette dipendenze dell’impresa partecipante, una Commissione di gara non può ammettere il subappalto dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.


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L’esclusione dalle gare per collegamento sostanziale

Consiglio di Stato, sentenza  n. 554 del 12 febbraio 2007 - L’esclusione di due o più imprese per collegamento sostanziale è oggetto di interesse ai fini dell’inserimento di tali dati nel Casellario informatico, ai sensi dell’articolo 27, comma 2 lettera t del Dpr n. 34/00, perché ciò consente alle stazioni appaltanti di escludere, in via di autotutela, dalle proprie gare, le imprese oggetto di annotazione, qualora ricorrano oggettivi dubbi sulla serietà e indipendenza delle offerte, valutazione che, ovviamente, non può che essere effettuata a posteriori. 


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Pretesa distinta soggettività dell’ATI rispetto alle imprese

Consiglio di Stato, sentenza  n. 593 del 12 febbraio 2007 - Il raggruppamento d’imprese non è un soggetto giuridico, e nemmeno un centro di imputazione di atti e rapporti giuridici distinto ed autonomo rispetto alle imprese raggruppate:  ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l’aggiudicazione. 


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Nessuno può essere ammesso a far valere in giudizio posizioni giuridiche di cui non sia titolare

Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 141 del 31 gennaio 2007 - E’ inammissibile il ricorso della seconda classificata avverso un’illegittima esclusione di una ditta che non ha presentato ricorso, dimostrando quindi di non avere interesse alla propria riammissione. 


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Accertata presenza di un unico centro decisione di due imprese partecipanti alla stessa gara: obbligo di esclusione per entrambe le società

Tar Toscana, Firenze, sentenza n. 127 del 26 gennaio 2007 - La plausibile riconducibilità delle offerte ad un medesimo centro decisionale, oppure a realtà aziendali comunque connotate da molteplici elementi in comune, comporta il rischio che le medesime, anche se non previamente concordate, siano conosciute prima della loro presentazione con la conseguenza che, in tal guisa, vengono violati i principi di segretezza, di par condicio tra i partecipanti e di libera concorrenza. 

In tali sensi, dando rilevanza a situazioni di collegamento sostanziale, si è determinato di recente anche il legislatore che nel decreto leg.vo 12.4.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici) all’art. 34 (disposizione non applicabile al caso di specie poiché la procedura di gara è iniziata nel giugno 2006 e cioè in epoca anteriore all’entrata in vigore del detto Codice) ha espressamente comminato l’esclusione dalla gara delle offerte che “sulla base di univoci elementi” risultano “imputabili ad un unico centro decisionale”.