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Giurisprudenza - Rassegna a cura di Sonia Lazzini - 23 gennaio 2007

 

 


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Non c’è pace per il Codice dei contratti ed inoltre attenzione: con il primo di febbraio il mancato pagamento della tassa implica l’esclusione da tutti gli appalti, lavori, forniture e servizi di importo superiore a150.000 euro: Si dovrà scriverlo sul bando!   


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Le audizioni del Ministro Di Pietro in Parlamento per la modifica del decreto legislativo 163/2006

Il giorno mercoledì 17 gennaio 2007 presso la VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera si è svolta l’  Audizione del Ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro, sulle problematiche riguardanti il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006

Il giorno mercoledì 17 gennaio 2007 presso la VIII Commissione permanente (Lavori Pubblici, Comunicazioni) del Senato si è svolta l’  Audizione del Ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro, sulle problematiche riguardanti il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006

Il ministro Di Pietro interviene in sede di replica, confermando la propria disponibilità a inserire le disposizioni innovative nell'ambito di un ulteriore decreto correttivo e ad assicurare l'approvazione del primo decreto correttivo nella formulazione originaria, fatto salvo comunque il recepimento delle osservazioni formulate dalle Commissioni, dalla Conferenza unificata, e dal Consiglio di Stato. Dopo essersi riservato di introdurre nuove norme per il coordinamento del codice con la legislazione vigente nell'ambito di un futuro schema di decreto, si sofferma sull'istituto della finanza di progetto, precisando di considerare già applicabili in via amministrativa le procedure finanziarie indicate dal senatore Grillo e di condividere, in ogni caso, la proposta di prevedere una disciplina di carattere legislativo.


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Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2007.

Con deliberazione del 10 gennaio 2007  [cfr notiziario del 15 gennaio]  l’Autorità ha determinato, per l’anno 2007, l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento.

La Deliberazione entra in vigore il 1° febbraio 2007 e si applica a tutte le procedure avviate da quella data in poi.

Il contributo deve essere versato per qualsiasi procedura finalizzata all’esecuzione di lavori pubblici o all’acquisizione di servizi e forniture per importi pari o superiori a 150.000 euro

L’Autorità ha, altresì, approvato le istruzioni operative rivolte agli anzidetti soggetti in merito all’applicazione della deliberazione del 10 gennaio 2007 ed, in particolare, sulle modalità di funzionamento del sistema informativo di monitoraggio della contribuzione

Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta.

La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella di pubblicazione sulla G.U.R.I. ovvero quella di pubblicazione sull’Albo Pretorio ove previsto dal Codice


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Sopraluogo eseguito solo all’esterno della struttura carceraria ove si eseguiranno i lavori: legittima l’esclusione

Tar Campania, Napoli, sentenza n. 432 del 18 gennaio 2007 - Il sopraluogo  effettuato  all’esterno della struttura carceraria  non può  essere assimilato al sopraluogo che, prescritto dalla normativa di gara, prevede una ricognizione-ispezione dell’immobile specifico per verifica e individuazione delle singole parti abbisognevoli degli adeguati interveti riparatori: tra i due concetti non vi è coincidenza  già dal punto di vista terminologico inerendo soltanto al sopraluogo all’interno, e non a quello all’esterno della struttura, il portarsi fisicamente “sopra il luogo” in cui si deve operare (nella specie il campo operativo è costituito da immobili da ristrutturare in chiave  antisismica). 


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Per ottenere la riduzione della cauzione provvisoria al 50%, nell’attestazione Soa deve comparire la certificazione  del possesso del sistema di qualità

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sentenza n. 36  dell’ 11 gennaio 2007 - Così come la mancata presentazione dell’offerta non potrebbe non comportare l’esclusione della domanda di quel partecipante, – indipendentemente da un’espressa sanzione di esclusione - allo stesso modo la mancata produzione di uno degli altri adempimenti richiesti sempre tra le condizioni di partecipazione non può che comportare la medesima conseguenza. : la stazione appaltante non avrebbe potuto consentire alcuna integrazione o regolarizzazione del requisito mancante.


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Deve sussistere una sostanziale corrispondenza tra i requisiti posseduti  e la parte del servizio effettuata da ciascuna delle imprese associate

Tar Campania, Napoli,  sentenza n. 364 del 17 gennaio 2007 - L’attestazione soa e  e la  certificazione di qualità ISO 9000.costituiscono senz’altro requisiti di carattere soggettivo imposte a ciascuna partecipante all’associazione temporanea di impresa mentre la valutazione dell'idoneità tecnica, finanziaria ed economica dei raggruppamenti, quando si riferisce ad aspetti di carattere oggettivo (come il fatturato), va effettuata, in via di principio, cumulativamente, tenendo conto della sommatoria dei mezzi e delle qualità che fanno capo a tutte le imprese raggruppate.


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Giurisprudenza in applicazione al dl 163/2006: La tutela della concorrenza deve essere rispettata in tutta l’attività contrattuale della pubblica amministrazione

Consiglio di Stato, sentenza n. 30 del 10 gennaio 2007 - Per qualsiasi contratto che la pubblica amministrazione andrà a stipulare con un privato, comprese quindi le convenzioni, devono essere rispettati i principi europei di tutela della concorrenza valevoli al di là dei confini tracciati da direttive specifiche in quanto tesi ad evitare restrizioni ingiustificate e sproporzionate alla regola generale della libertà di competizione

Documentazione correlata:

Per il  Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 – art. 2) il procedimento di selezione del miglior contraente attua i principi di imparzialità e buon andamento enunciati dalla Costituzione (art. 97)  e garantisce la concorrenza tra le imprese: mentre le leggi nazionali sono poste a tutela dell’interesse pubblico nel predisporre adeguati strumenti di ricerca e selezione del contraente adatto a specifiche esigenze, la normativa di derivazione europea si pone come garante della libera concorrenza e quindi di osservanza del noto principio della par condicio

Il riferimento alla Legge 241/90 (così come modificata dalla L. 15/2005) nell’articolo 2 comma 3 del   Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006) rende obbligatoria, come già evidenziato  dal Ministero per le politiche comunitarie con la circolare numero 8756 del 6 giugno 2002,  l’applicazione dei principi comunitari anche agli appalti sotto soglia


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La negoziazione con tutti gli offerenti costituisce un elemento essenziale della procedura negoziata

Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 8 dell’11 gennaio 2007 - La disciplina della procedura negoziata, dettata dal d.lgs. n. 163 del 2006, presuppone che si svolga una negoziazione che non può essere riservata al solo concorrente che abbia proposto, sin dall’inizio, il prezzo più basso, ma deve svolgersi tra l’ente aggiudicatore e i vari concorrenti al fine di arrivare alla scelta del prezzo più conveniente per la fornitura del servizio. Il comma 40 dell’art. 3 del d.lgs. n. 163 del 2006, definisce invero le procedure negoziate come «le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto»; va altresì ricordato che il successivo art. 226 stabilisce che «nel caso … delle procedure negoziate … gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare».


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Le Sentenze della Corte di Giustizia Europea

Sulla nozione di appalto pubblico di lavori e sulla modalità di calcolo del valore dell'appalto merita di essere segnalato quanto riportato nella sentenza della Corte di Giustizia Europea n.C-220/05 del 18 gennaio 2007