Trasferimento di aree previsto da convenzione urbanistica e atti di cessione (sentenza del TAR Campania)
16 Nov 2017
l rapporto tra la convenzione di natura urbanistica che prevede il trasferimento di alcune aree e il diverso e distinto atto notarile, con il quale viene effettuata la cessione, non si pone in termini gerarchici e di prevalenza – come invece nel caso del rapporto tra diverse norme di differente rango – né può dirsi che l’eventuale contrasto della convenzione con un atto successivo e strutturalmente autonomo, quale l’atto di cessione, possa risolversi nell’inefficacia del secondo o nella sua disapplicazione (1).
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Tar Napoli, sez. VIII, 14 novembre 2017, n. 5369
(1) Ha charito il Tar che il rapporto tra la Convenzione e l’atto di trasferimento, per quanto il secondo si ponga in termini attuativi del primo, è un rapporto che può dare eventualmente luogo a fenomeni di invalidità negoziale, con gli eventuali rimedi previsti per i contratti, come ad esempio l’annullamento per errore, in modo non dissimile, sebbene la convenzione in materia urbanistica appartenga alla sfera pubblicistica, dal rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo.