Segretarientilocali News – Notiziario n. 85 del 2 dicembre 2019
02 Dic 2019
Pubblicato il N. 85/2019 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Manuali Anci, Programma nazionale anticorruzione. Le norme di interesse per gli enti locali nel XX quaderno Anci
Anci, Pella: “Nel dl fiscale accolto emendamento per l’abrogazione di anacronistici tetti di spesa”
DIRE, Comuni, il Premio Giacobelli 2019 alla segretaria di Martina Franca Lucia D’Arcangelo
Segretari Comunali
UNSCP Lazio, Prevenzione della corruzione, organizzazione amministrativa e appalti pubblici - Convegno a Frosinone il 13 dicembre
Nomine Segretari, Avviso del 29 novembre con scadenza 9 dicembre
Governo e Parlamento
Camera dei Deputati, Lunedì in Aula, Reclutamento del personale scolastico e disposizioni in materia fiscale
Camera dei Deputati, Sì al decreto sulla ricostruzione delle zone terremotate
Regioni, Report della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre
Regioni, Autonomia differenziata: il giudizio dei Presidenti di Regione sulla bozza di legge quadro
Regioni, Boccia: l'autonomia è una vittoria di tutti, che non ha colore politico
Dal mondo delle Autonomie
Anci, Conferenza unificata, A Comuni e Città metropolitane 98 milioni per interventi nelle scuole su normativa antincendio
Anci, Consigli comunali, Il 29 novembre evento “Assemblee al centro: Consigli Comunali e Cultura: l’esperienza di Matera”
Anci, Assemblee al centro, Prima tappa a Matera. Fucito: “Una campagna importante per sottolineare ruolo Assemblee elettive”
UPI, Manovra: UPI chiede incontro urgente al Presidente Conte
UPI, Manovra: UPI ribadite in Conferenza Unificata le priorità
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 8160 del 29 novembre 2019, Il piano comunale di classificazione acustica previsto dalla legge n. 447/1995 e dalla legge regionale dell’Abruzzo n. 23/2007 abbia natura di atto generale, in quanto lo stesso contiene una disciplina di carattere indifferenziato relativa alla classificazione del territorio e dei relativi livelli sonori (cfr. art. 4, comma 1, lett. a), e art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 447/1995). Ciò detto, non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte. Di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola l’obbligo di provvedere e a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5529/2016). In sostanza, la mancata emanazione del provvedimento finale intanto può assumere il valore di silenzio-inadempimento (oggetto dello speciale rito previsto dagli art. 31 e 117 c.p.a.) in quanto sussista un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione di competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante lo svolgimento di un procedimento amministrativo volto all'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico. Pertanto, come nel caso di specie, non si può configurare un silenzio-inadempimento dell'Amministrazione nei confronti di un atto avente contenuto generale, il quale è indirizzato ad una pluralità indifferenziata di destinatari e non è destinato a produrre effetti differenziati nella sfera giuridica di singoli soggetti specificamente individuati (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 6096/2017). La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che l'istituto sotteso all'art. 2 della legge n. 241/1990 (silenzio - inadempimento) e la possibile esperibilità del rimedio sul silenzio non può trovare applicazione allorquando non è configurabile un interesse qualificato del privato tale da poter rivendicare l'esistenza di un obbligo per l'ente di procedere all'adozione di atti a contenuto generale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 7090/2018 e n. 6048/2019).
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 8110 del 29 novembre 2019, Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui gli appalti pubblici devono pur sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso: laddove i costi non considerati o non giustificati siano invece tali da non poter essere coperti neppure mediante il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 8125 del 28 novembre 2019, i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti sono applicabili, nel caso di un accordo di programma, in quanto compatibili e con riferimento alla natura dell’atto, cosicché l'interpretazione delle clausole dubbie va compiuta osservando le regole ermeneutiche contenute nell'art. 1362 e ss. c.c. (cfr. Cons. Stato sez. VI, 24 settembre 2019, n. 6378)
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 8014 del 25 novembre 2019, Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, se è vero che l'esito di una procedura di gara è impugnabile solamente da colui che vi ha partecipato, è pur vero che a tale regola generale si deroga allorché l'operatore contesti in radice l'indizione della gara ovvero all'inverso contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto, ovvero ancora impugni direttamente le clausole del bando assumendone l'immediato carattere escludente: in tali ipotesi infatti la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale. Tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano anche quelle che prevedono un importo a base d'asta insufficiente alla copertura dei costi, inidoneo cioè ad assicurare ad un'impresa un sia pur minimo margine di utilità o addirittura tale da imporre l'esecuzione della stessa in perdita. Nel caso di specie non può ragionevolmente dubitarsi che la contestata previsione della lex specialis che ha previsto come prezzo a base d'asta (al netto di IVA, riferito al servizio giornaliero per ciascun detenuto, c.d. diaria) un importo pari a €. 3,90, identico a quello della identica gara bandita nel 2013, integri le caratteristiche della clausola immediatamente escludente. Dunque la mancata presentazione della domanda di partecipazione alla gara de qua costituisce conseguenza diretta ed immediata, non illogica, né irrazionale, né tantomeno strumentale, della ritenuta (da parte del concorrente) non congruità di quella clausola del bando di gara, di per sé inidonea a poter formulare una offerta seria, adeguata e consapevole, e non può determinare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse. Non può infatti logicamente ammettersi che il concorrente sia tenuto a presentare in ogni caso la domanda di partecipazione ad una procedura di gara, pur in presenza di una clausola che non gli consente di presentare un'offerta congrua, idonea e competitiva al solo fine di precostituire in modo sterile e puramente formale la propria situazione di legittimazione e di interesse ad agire, pur essendo ragionevolmente certo e del tutto consapevole che la sua domanda non potrà essere favorevolmente apprezzata ai fini dell'aggiudicazione della commessa (che è l'unico bene cui aspira); tanto meno può ammettersi che il concorrente, in difformità dalle previsioni della lex specialis, proprio ed esclusivamente al fine di creare artificiosamente la propria legittimazione ad agire debba formulare un'offerta in rialzo o un'offerta in perdita.
Tar Veneto, sez. III, sentenza n. 1290 del 27 novembre 2019, La nozione di “servizi analoghi” non deve essere assimilata a quella di “servizi identici”, dovendo ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara tutte le volte in cui il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto: il concetto di “servizio analogo”, deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità. E’ stato così ribadito che “nelle gare pubbliche, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di «servizi analoghi», tale nozione non può essere assimilata a quella di «servizi identici» dovendosi conseguentemente ritenere, in chiave di favor partecipationis, che un servizio possa considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944). Analogamente, “quando la lex specialis di gara richiede, come nella fattispecie, di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, né le è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno contemperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche” (Cons. Stato, V, 25 giugno 2014, n. 3220)”; cfr. anche T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18 novembre 2014, n. 2892.
Corte dei conti:
Corte dei conti, sez Autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento.
Corte dei conti, sez. Veneto, deliberazione n. 339/2019, “Il servizio fornito dall’asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l’accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino”. La Corte Costituzionale ha evidenziato, del pari, l’assimilazione “ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche” (cfr. sent. n. 467/2002 e sent. n 370/2003.). Pertanto, i servizi educativi ricadono nell’ampia categoria dei servizi pubblici, nella quale è ora possibile far rientrare anche le strutture “asili nido”, (interpretando il D.M. del 1983 alla luce della nuova normativa) essendone stata stabilita, tra l’altro, esplicitamente la possibile fruizione gratuita a favore delle famiglie meno abbienti (art. 9 del D.Lgs. n. 65 del 2017). Anche a prescindere dall’esatta qualificazione dei servizi educativi come servizi a domanda individuale, ovvero quali servizi pubblici tout court, si ritiene che il legislatore non abbia negato la possibilità, agli enti locali, di concedere alcuni servizi ritenuti di interesse pubblico prevalente per lo sviluppo della comunità di riferimento, anche a titolo gratuito, secondo le modalità ritenute più idonee per una gradazione della contribuzione a carico delle famiglie meno abbienti, in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui le stesse versano, come rilevabile dall’indicatore ISEE, richiamato dallo stesso art. 9 della Legge n. 65 del 2017. Ovviamente, prevedendo, a tal fine, ragionevoli “scaglioni” differenziati in base al predetto indicatore della situazione economica equivalente, i quali, pertanto, non potranno prescindere dalla verifica delle condizioni economiche dei destinatari, fermi restando tutti vincoli posti dalla normativa vigente in tema di equilibrio di bilancio. Analogamente a quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie con la recentissima deliberazione n. 25 del 7 ottobre 2019 relativamente al servizio di trasporto scolastico, non può che confermarsi, quindi, anche per questa fattispecie, la possibilità, per gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nonché nel rispetto della clausola di invarianza della spesa, di provvedere alla copertura finanziaria dei servizi educativi con risorse proprie, con tutti gli strumenti concessi dall’ordinamento vigente, sulla scorta di una valutazione di amministrazione attiva di competenza esclusiva dell’ente di riferimento, entro il limite di rispetto del principio di ragionevolezza. Ne consegue pertanto la possibilità “… di erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati, laddove sussista un rilevante e preminente interesse pubblico, e dall’altro, di definire un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie …”. Sarà, tuttavia, necessario predeterminare criteri rigorosi e ragionevoli di gradazione, garantendo così, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, l’ossequio dei principi di ragionevolezza, imparzialità, trasparenza ed economicità dell’agire pubblico.
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Gazzetta Ufficiale
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Comunicato Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione del triennio 2019-2021. (19A07404) (GU Serie Generale n.279 del 28-11-2019)
Istituto Nazionale di Statistica Comunicato Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di ottobre 2019 che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (19A07440) (GU Serie Generale n.280 del 29-11-2019)
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