Segretarientilocali News – Notiziario n. 67 del 26 settembre 2019
26 Set 2019
Pubblicato il N. 67/2019 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Ministero dell'interno, Comunicato del 24 settembre 2019, Pubblicata la nuova edizione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, aggiornato fino alle modifiche apportate dal decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”. (Pubblicato nella Gazzetta Uff. della Repubblica Italiana n. 36 del 12 febbraio 2019).
Corte dei conti, PA, Corte conti proroga al 30/10 questionario su attuazione agenda digitale in enti territoriali
Segretari Comunali
Albo Segretari, “Formazione permanente e-learning 2019”. Avvio ed elenco corsi
Nomine Segretari, Avviso del 24 settembre con scadenza 4 ottobre
Governo e Parlamento
Servizio Studi della Camera, Dossier, Dominio cibernetico, nuove tecnologie e politiche di sicurezza e difesa cyber
Servizio Studi della Camera, Dossier, Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle comunità di tipo familiare che accolgono minori
Regioni, Boccia: sull'autonomia ci sono ancora nodi da sciogliere
Dal mondo delle Autonomie
Anci, Municipi senza frontiere, Giovedì 26 settembre a Roma conferenza sulle attività di cooperazione di Anci e Comuni italiani
Anci, Dall'Europa, Dal 7 al 10 ottobre a Bruxelles la settimana europea di Città e Regioni. Ecco gli eventi Anci
Anci, Edilizia scolastica, Scambio di lettere tra Decaro e Fioramonti: “Semplificare iter per garantire sicurezza ai ragazzi”
Anci, Comunicazione social, Raggi: “Utile strumento per abbattere barriere e raccontare meglio quello che fa il Comune”
UPI, Dal Sud per l’Italia: le Province del Mezzogiorno insieme per lo sviluppo
Anci Piemonte, Piste ciclabili: bando ICS per Comuni e Province (scade il 17/12)
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 18411 del 9 luglio 2019, La Corte respinge il ricorso di un lavoratore che era stato licenziato per avere abusato, in due circostanze, del permesso ex art. 33 comma 3 L. 104/1992. L’agenzia investigativa assunta dalla società datrice di lavoro aveva infatti dimostrato, attraverso l’appostamento di un suo investigatore nei pressi della casa del lavoratore, che quest’ultimo, nelle giornate in cui aveva usufruito del permesso, non era mai uscito di casa, dalla mattina molto presto fino a sera inoltrata. Il ricorrente quindi era rimasto a casa tutto il tempo e non si era recato ad assistere la zia handicappata, a differenza di quello che aveva invece dichiarato. La condotta del lavoratore, aveva quindi incrinato in modo insanabile il rapporto di fiducia con la società datrice di lavoro che aveva pertanto proceduto con il licenziamento per giusta causa. La sentenza riguarda un rapporto di lavoro tra privati, ma è ovviamente applicabile anche al lavoro pubblico.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21416 del 14 agosto 2019, Il ricorrente impugna il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla ASL di cui era dipendente, per aver dichiarato che il soggetto disabile per cui beneficiava dei permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L: n. 104/ 1992, la madre, non fosse ricoverato stabilmente presso alcuna struttura, mentre la Asl, a seguito di controlli, aveva appurato che da due anni la signora soggiornava presso una residenza sostanzialmente alberghiera. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso del dipendente chiariscono il significato del comma 3 dell’art. 33 L. 104 che così stabilisce: “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, ...ha diritto a usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito” Dicono i giudici: “la ratio legis dell'istituto in esame consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare rendendo incompatibile con la fruizione del diritto all'assistenza da parte dell'handicappato solo una situazione nella quale il livello di assistenza sia garantito in un ambiente ospedaliero o del tutto similare. Solo strutture di tal genere, infatti, possono farsi integralmente carico sul piano terapeutico ed assistenziale delle esigenze del disabile, con ciò rendendo non indispensabile l'intervento, a detti fini, dei familiari….. Se, invece, la struttura non sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie che possono essere rese esclusivamente al di fuori di essa, si interrompe la condizione del ricovero a tempo pieno in coerenza con la ratio dell'istituto dei permessi … che è quella di consentire l'assistenza della persona invalida che non sia altrimenti garantita o per i periodi in cui questa non lo sia…. Da tanto consegue che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.” Il termine “ricovero” di cui all’art. 33 L. 104/1992 è riferibile solo al ricovero in strutture di tipo sanitario.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21412 del 14 agosto 2019, Il Comune di Rho ricorre contro la sentenza della Corte d’appello territoriale che lo aveva condannato al pagamento del compenso aggiuntivo - previsto dall’art. 24 comma 2 del CCNL comparto regioni e autonomie locali del 14/8/2000 - che alcuni lavoratori rivendicavano per aver prestato la loro attività in giornate festive infrasettimanali. Compenso aggiuntivo cha andava a cumularsi con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell’art. 22 comma 5 del suddetto contratto. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso del Comune chiariscono nella sentenza: “questa Corte ha già più volte affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come in quella domenicale) si applica l'art. 22, comma 5, del CCNL 14.9.2000 comparto Autonomie locali - che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell'art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro; …. pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1 CCNL quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all'art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro”.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21528 del 20 agosto 2019, Il ricorrente chiede che venga riconosciuta la illegittimità della sua retrocessione alla posizione di provenienza – disposta dal Comune di cui è dipendente – a causa dell’annullamento in autotutela del concorso svolto per la copertura di un posto dirigenziale. Il ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni subiti sostenendo che l’annullamento d’ufficio del concorso non implica automaticamente la nullità del rapporto di lavoro stipulato sulla base del suddetto concorso. I giudici respingono la richiesta e dettano il seguente principio di diritto: “nell'impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.p.r. n. 487/1994, la mancanza o l'illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici. Pertanto il legittimo annullamento in autotutela del concorso interno sulla cui base era stato poi stipulato il contratto di lavoro, consente alla P.A. di considerare caducato il rapporto di lavoro e di non darvi ulteriore esecuzione.” Prosegue poi la Corte: “Da quanto sopra deriva che l'eventuale responsabilità della P.A. per l'accaduto non ha natura contrattuale, … trattandosi semmai di una tipica fattispecie di responsabilità precontrattuale (e dunque extracontrattuale) ex art. 1338 c.c., per avere la P.A., attraverso l'indizione di un concorso illegittimo e la successiva stipula in base ad esso di un contratto di lavoro nullo, leso l'affidamento altrui.” Da ciò consegue che sulla base delle regole proprie della responsabilità extracontrattuale, spetta a chi lamenta di aver subito un danno, dimostrarne l’esistenza e la riconducibilità al comportamento altrui.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6251 del 20 settembre 2019, Ai sensi dell’art. 120 c.p.a., ai fini della decorrenza del termine per impugnare gli atti di gara la stazione appaltante non è più obbligata, nella comunicazione d’ufficio dell’avvenuta aggiudicazione, ad esporre le ragioni di preferenza dell’offerta aggiudicata, ovvero, in alternativa, ad allegare i verbali della procedura; la comunicazione è invece necessaria e non può essere surrogata da altre forme di pubblicità legali, quali la pubblicazione all’albo pretorio del Comune ovvero sul profilo della committente e neppure la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europee.
Corte dei conti:
Corte dei conti, sez. Lombardia, deliberazione n. 352/2019, In base all’attuale normativa vigente in materia (ex artt. 21 e 23 d.lgs. 50/2016) non si possono contabilizzare, tra le spese di investimento, gli incarichi relativi alla sole spese di progettazione, se non sono state inserite le opere pubbliche da realizzare nei documenti di programmazione dell’Ente, in cui siano esplicitate le risorse finanziarie necessarie alla loro realizzazione, ex ante, conosciute o conoscibili attendibilmente. Pertanto non si possono imputare, tra le spese di investimento, le spese inerenti gli incarichi di progettazione laddove non sia stata adeguatamente inserita, nei documenti di programmazione dell’ente, la realizzazione dell’opera pubblica, con specifica individuazione delle risorse finanziarie da reperire per la sua realizzazione, a cui la spesa di progettazione è destinata.
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Gazzetta Ufficiale
Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 20 agosto 2019 Costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare ai sensi dell'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (19A05858) (GU Serie Generale n.224 del 24-09-2019)
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Decreto 19 luglio 2019 Proroga del termine di conclusione dei lavori relativi agli interventi, di cui al Fondo ex protezione civile, annualita' 2014-2015. (Decreto n. 677/2019). (19A05881) (GU Serie Generale n.225 del 25-09-2019)
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Decreto 31 luglio 2019 Proroga del termine di aggiudicazione dei lavori relativi agli interventi finanziati con le economie dei mutui BEI 2015. (Decreto n. 687/2019). (19A05880) (GU Serie Generale n.225 del 25-09-2019)
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