Segretarientilocali News – Notiziario n. 6 del 27 gennaio 2020
27 Gen 2020
Pubblicato il N. 6/2020 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Camera dei Deputati, Emendamenti al Dl Milleproroghe
Anci Lombardia, Materiali seminario Legge di bilancio 2020 – Delibera ARERA
Anci, Legge di bilancio 2020, Gli effetti della manovra sulla finanza comunale (slides di A. Ferri - Responsabile Finanza locale ANCI/IFEL)
Segretari Comunali
Milleproroghe, Emendamenti presentati in materia di Segretari comunali
Nomine Segretari, Avviso del 24 gennaio con scadenza 3 febbraio
Governo e Parlamento
Governo, Consiglio dei Ministri n. 24
Funzione Pubblica, Dadone: “Molti spunti concreti dalla visita a Parigi”
Anci Lombardia, Reddito di Cittadinanza: esoneri dagli obblighi (circolare MLPS)
Ministero dell'interno, Elezioni regionali in Calabria e in Emilia-Romagna, domenica 26 gennaio
Servizio Studi di Camera e Senato, Nota breve n. 166 Le elezioni regionali in Emilia-Romagna
Servizio Studi di Camera e Senato, Nota breve n. 165 Le elezioni regionali in Calabria
Dal mondo delle Autonomie
Anci, Documento ANCI sul sistema di tutela dei minori: criticità e proposte dei Comuni
Anci, Ambiente, Il Manifesto di Assisi contro la crisi climatica. Ecco l’alleanza tra le migliori energie del Paese
Anci Campania, Nuove modalità per pagare i crediti ai Comuni: arriva la rata ‘su misura’
Anci Campania, Esercizio provvisorio del bilancio: cosa possono o devono fare i Comuni
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Consiglio di Stato, sez. I, con parere n. 2859 del 13/11/2019, Il provvedimento di revoca dell’incarico di un singolo assessore previsto dall’art. 46, comma 4, del Tuel può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore. Il provvedimento richiede comunque una motivazione che può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il sindaco ha solo l'onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un assessore, visto che è soltanto quest'ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca. Blog dei Segretari del Lazio, La revoca dell'Assessore va motivata
Corte di Cassazione, Sez. Un., ordinanza n. 31753 del 5 dicembre 2019 Al fine di determinare il giudice competente in merito ad un provvedimento da ricondurre ai poteri del sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuel deve essere anche richiamato, come disposizione attributiva della giurisdizione, l'art. 133, comma 1, lettera q) , c.p.a., secondo cui spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie «aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato» (in senso conforme, ordinanza n. 28331 del 5 novembre 2019).
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 536 del 20 gennaio 2020 In materia di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riguardo all’individuazione del destinatario dell’ordine di eseguire i lavori indispensabili per eliminare il pericolo, presupposto indispensabile è la disponibilità del bene in capo a tale soggetto, che costituisce condizione logica e materiale indispensabile per l’esecuzione dell’ordine impartito.
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 545 del 22 gennaio 2020 La regola di alternatività opera anche quando, dopo l’impugnazione in sede straordinaria dell’atto presupposto, venga gravato in sede giurisdizionale l’atto conseguente, al fine di dimostrarne l’illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell’atto presupposto; cosicché il giudizio già pendente avverso l’atto presupposto esercita una vis attractiva su ogni altro atto ad esso oggettivamente connesso e fa escludere che la contestazione rivolta agli atti connessi possa aver luogo attraverso separato ricorso in diversa sede; è pertanto inammissibile l’impugnazione in sede giurisdizionale del decreto di esproprio se con precedente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era stata impugnata l’occupazione d’urgenza dei terreni.
Tar Lombardia-Milano, sez. III, sentenza n. 2725 del 23 dicembre 2019, per consolidata giurisprudenza, l’amministrazione non abbia l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su un’istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela (che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico) e come il potere di autotutela sia incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio–inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a.Ciò posto in linea di principio, il TAR Milano aggiunge che va tuttavia dato atto di come la stessa giurisprudenza, a parziale temperamento del succitato rigoroso orientamento, abbia riconosciuto che, fermo restando il carattere discrezionale dell’autotutela, il riesame da parte dell’amministrazione, quale fase ad essa prodromica, possa ritenersi in taluni casi (e non solo in relazione ad atti vincolati) doveroso; se, infatti, non può legittimarsi un uso distorto e strumentale della richiesta di riesame che investa situazioni già valutate dall’amministrazione, sì da rimettere in discussione rapporti già definititi e provvedimenti rimasti inoppugnati (con pregiudizio per il principio di certezza dell’azione amministrativa), nondimeno il concreto esercizio del potere di autotutela è pur sempre vincolato all’attuazione delle finalità per cui esso è attribuito dalla legge del perseguimento, secondo le migliori modalità, dell’interesse pubblico, nella comparazione con i differenti interessi coinvolti nella vicenda oggetto di valutazione.per consolidata giurisprudenza, l’amministrazione non abbia l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su un’istanza diretta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela (che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico) e come il potere di autotutela sia incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio–inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Ciò posto in linea di principio, va tuttavia dato atto di come la stessa giurisprudenza, a parziale temperamento del succitato rigoroso orientamento, abbia riconosciuto che, fermo restando il carattere discrezionale dell’autotutela, il riesame da parte dell’amministrazione, quale fase ad essa prodromica, possa ritenersi in taluni casi (e non solo in relazione ad atti vincolati) doveroso; se, infatti, non può legittimarsi un uso distorto e strumentale della richiesta di riesame che investa situazioni già valutate dall’amministrazione, sì da rimettere in discussione rapporti già definititi e provvedimenti rimasti inoppugnati (con pregiudizio per il principio di certezza dell’azione amministrativa), nondimeno il concreto esercizio del potere di autotutela è pur sempre vincolato all’attuazione delle finalità per cui esso è attribuito dalla legge del perseguimento, secondo le migliori modalità, dell’interesse pubblico, nella comparazione con i differenti interessi coinvolti nella vicenda oggetto di valutazione.
Corte dei conti:
Corte dei conti, sez. Autonomie, deliberazione n. 1/SEZAUT/2020/INPR Programma delle attività per l’anno 2020 (art. 5, comma 2, del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti)
Approfondimenti
CELVA, Parere, Verifica incompatibilità carica di revisore dell’ente e presidente della società partecipata del comune
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cmgoceano, La indennità di carica
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Gazzetta Ufficiale
Ministero dell'economia e delle finanze Decreto 28 novembre 2019 Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2018 e 2019. (20A00398) (GU Serie Generale n.18 del 23-01-2020)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Decreto 4 dicembre 2019 Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli. (20A00447) (GU Serie Generale n.19 del 24-01-2020)
Altro
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