Segretarientilocali News – Notiziario n. 50 del 4 luglio 2019

04 Lug 2019

Pubblicato il N. 50/2019 del Notiziario di Segretari enti locali.

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Primo piano

UNSCP, Newsletter n. 3 del 1 luglio

Open PolisCome funziona il Foia in Italia, L’accesso civico generalizzato agli atti e documenti della Pubblica amministrazione 

Anac, Prevenzione della corruzione e della trasparenzaOn line la piattaforma Anac per l’acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione

Segretari Comunali

Forumcostituzionale, L’affermazione di un carattere fiduciario è compatibile con le funzioni del segretario comunale? (sent. n. 23/2019)

Nomine Segretari, Avviso del 2 luglio con scadenza 12 luglio

Governo e Parlamento

Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie, Fondo integrativo per i comuni montani: pubblicato, in data 28 giugno 2019, il Bando per le annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017

Funzione PubblicaPubblicato il 4° Piano d'azione nazionale per l'open government 2019-2021

MIT, UPI, Apertura applicativo per richiesta cofinanziamento Fondo Progettazione 2018/2019

Servizio Studi di Camera e Senato, Nota Breve - n. 112 Modifica all'art. 4 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario A.S. 1110 Documentazione per l'attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

MEF, Il testo della lettera di Conte e Tria alla Commissione Ue - La comunicazione con cui la Commissione europea ha deciso di non proporre la procedura contro l'Italia - Evitata la procedura di infrazione Ue. Tria: Oggi l’Italia è stata premiata due volte

Il Sole 24 Ore, Niente procedura d’infrazione: pronto il sì Ue ai conti 2019. Ma il mancato impegno per il 2020 rende più difficile il confronto in autunno

Dal mondo delle Autonomie

Dl Crescita, La nota di lettura Anci Ifel sulle norme di interesse per gli Enti Locali

Piccoli ComuniDecaro: “Al governo le nostre priorità: ripopolamento, semplificazione, dignità per amministratori”

Anci, Piccoli ComuniCastelli: “Gornate Olona sarà occasione per tanti sindaci di confrontarsi sui problemi quotidiani”

UPI“Riorganizzare le Province valorizzando il personale”

RegioniCategorie protette: chiesto un chiarimento su linee guida assunzioni obbligatorie

RegioniInclusione scolastica degli studenti con disabilità: emendamenti al Decreto

RegioniConsumo del suolo: audizione delle Regioni sui disegni di legge all'esame del Senato

Legautonomie, Newsletter ALI 2 luglio

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Regioni.it, Monitoraggio sentenze Corte Costituzionale: bimestre maggio-giugno

Consiglio di Stato, sez. IIIsentenza n. 4509 del 1 luglio 2019,  E’ legittima la prescrizione, inserita nella licenza per l’esercizio di attività di gioco lecito, rilasciata dalla Questura, che prevede che “devono essere rispettati gli orari imposti dal Sindaco in materia di apertura degli esercizi pubblici localizzati nel territorio. Il cartello dell'orario dell'attività deve essere esposto ben visibile al pubblico, all'ingresso del locale”. 

Tar Sardegna, sez. Isentenza n. 547 del 18 giugno 2019 sul metodo di qualificazione delle concessioni miste; ed inoltre che, la controversia riguardante l'atto di risoluzione del rapporto concessorio per la gestione della struttura equestre comunale adottato dal Comune (e i connessi profili di condanna e restitutori), appartiene alla giurisdizione del g.o. 

Tar Lazio, sez. III, sentenza n. 8341 del 26 giugno 2019, La RAI è tenuta all'osservanza delle procedure di evidenza pubblica nell'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, salve le relative specifiche deroghe ed eccezioni. In particolare, la RAI. è designata direttamente dalla legge (cfr. art. 49, c. 1, del d.lgs. n. 177 del 31.7.2005 - "T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici") quale concessionaria del "servizio pubblico generale radiotelevisivo". Poiché la RAI è un'impresa pubblica (sotto forma societaria, in cui lo Stato ha una partecipazione rilevante) operante nel settore dei "servizi" pubblici di telecomunicazioni radio e televisive in concessione, assoggettata, ai poteri di vigilanza e di nomina da parte dello Stato e costituita per soddisfare finalità di interesse generale, essa deve essere qualificata come "organismo di diritto pubblico" tenuto ad osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica, nonché le rispettive norme interne attuative, per la scelta dei propri contraenti in tutti gli appalti di valore eccedente le soglie indicate per i servizi di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 158 del 1995 (ad eccezione delle sole procedure per l'aggiudicazione di appalti che siano relativi specificamente a servizi di radiodiffusione e televisione - settore "escluso" dalla Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992)", con le relative conseguenze in ordine alla giurisdizione esclusiva del g.a.. Pertanto, poiché, nel caso di specie, la gara ha ad oggetto un "servizio di riprese elettroniche ENG per l'area metropolitana di Roma", che non rientra in alcuna delle ipotesi derogatorie previste dall'art. 17, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, in quanto non riguarda la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione, né la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ne consegue che la procedura di affidamento del servizio di riprese televisive indetta dalla RAI S.p.a. non rientra nel predetto ambito derogatorio. Il "servizio di riprese" in oggetto non è assimilabile alla "produzione" di un programma televisivo, né al concetto di "materiale associato" al programma; le riprese televisive costituiscono, piuttosto, una componente della produzione televisiva che attiene - ad esempio - alla realizzazione di un telegiornale o di un programma televisivo, per le quali è indubbio che la RAI avrebbe dovuto applicare il codice degli appalti alla stregua della natura giuridica di tale ente radiotelevisivo sopra richiamata.  

Tar Calabria-Reggio Calabria, sentenza n. 437 del 2 luglio 2019, Le ordinanze contingibili ed urgenti debbano considerarsi come atti dal contenuto atipico che le Amministrazioni possono adottare nel caso di situazioni eccezionali, anche derogando alle fonti primarie dell’ordinamento, pur dovendosi necessariamente inscrivere nei limiti della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento, nonché della normativa comunitaria di principio. Come è noto, i caratteri della contingibilità e dell’urgenza stanno ad indicare che tali tipi di provvedimenti possono essere congruamente posti in essere nei soli casi di eventi imprevedibili, eccezionali, straordinari e nell’imminenza di un pericolo. Inoltre, avendo il carattere di provvedimenti extra ordinem, le citate ordinanze si imporrebbero in tutti quei casi in cui gli ordinari mezzi predisposti dall’ordinamento non risultassero attivabili o efficaci. Da questo punto di vista, il potere di ordinanza, si estrinseca nella possibilità da parte del Sindaco di far fronte ad emergenze per le quali non è possibile intervenire mediante provvedimenti tipici o attraverso le procedure ordinarie previste normativamente, così da ravvisare in esso un potere idoneo a colmare le possibili lacune dell’ordinamento giuridico in fatto o, più raramente, in diritto. Le ordinanze de qua sono altresì subordinate al “principio di proporzionalità”, dovendosi ritenere le stesse illegittime in tutte le ipotesi in cui l’Amministrazione procedente avrebbe potuto raggiungere gli stessi risultati con misure ordinarie diverse e con un minore sacrificio degli interessi coinvolti. Lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che il rispetto del principio di proporzionalità si traduce nel potere di sacrificare anche degli interessi giuridicamente protetti, entro ragionevoli limiti temporali ed oggettivi e con il rispetto di rigorose garanzie sostanziali e formali (cfr. Cons. Stato, sent. n. 4812/2008)” (TAR Bari, sez. I, sentenza n. 990 del 5 luglio 2018). Giurisprudenza AppaltiUna ordinanza contingibile e urgente va bene….due no!

Giustizia amministrativaNormativa e giurisprudenza di interesse per la GA a cura dell'US n. 26 del 1 luglio 2019

Corte dei conti:

Corte dei conti, Sez. LiguriaDeliberazione 20 giugno, n. 66/2019/SRCLIG,  L’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 ha prescritto, al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, che i comuni e le province redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative espletate. In particolare, il comma 2 del citato art. 4 (come novellato dall’art. 11 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) ha disposto che “la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”. Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria. Il comma 6 della medesima norma dispone, infatti, che “in caso di 3 mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”.  Il legislatore prevede un sistema sanzionatorio omogeneo, sia nel caso di mancata redazione della relazione, sia in quello di mancata pubblicazione. Entrambi producono quale effetto la minore conoscenza, per il cittadino, delle decisioni adottate nel precedente mandato amministrativo e dei relativi risultati.  Il mancato adempimento degli obblighi previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, accertato dalla Corte dei conti, va formalmente comunicato al Sindaco ed all’organo di revisione, spettando allo stesso ente locale il potere-dovere di irrogare le eventuali sanzioni, stante l’assenza di apposita previsione volta ad attribuire alla Corte dei conti la predetta competenza (cfr. SRC Puglia, deliberazione n. 36/VSG/2015 e SRC Liguria, deliberazione n. 8/2015). Lo stesso ente locale è onerato di comunicare alla Sezione regionale le misure adottate (cfr. SRC Abruzzo, deliberazione n. 65/VSG/2014).  

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Comunicato stampa del 1 luglio 2019 Questionario della Sezione Autonomie su 8mila Amministrazioni su attuazione agenda digitale

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Newsletter UNSCP, Una giornata di formazione in ricordo di Andrea Ciccone

Newsletter UNSCP, Emanuele Cristini, il ricordo di una collega

Newsletter UNSCP, UNSCP Piemonte, a confronto con il territorio

Newsletter UNSCP, Approfondimento sulla sentenza n. 33/2019 della Corte

Newsletter UNSCP, Istruzioni antiriciclaggio per la PA, il ruolo del Segretario

Diritto dei Servizi Pubblici, Il servizio pubblico di trasporto scolastico (e la copertura della spesa)

Diritto dei Servizi Pubblici, Le società a controllo pubblico: una geometria ad assetto variabile

AIC, Non c’è pace per le province: il caso delle funzioni in materia di ambiente

AIC, Audizione resa il 13 giugno 2019 innanzi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sull’attuazione e le prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116

Giustizia Amministrativa, La rilevanza giuridica della programmazione 

Giustizia Amministrativa, Riflessioni sulla legittimazione a ricorrere delle autorità indipendenti, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 13/2019

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