Pubblicato il N. 89/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
IFEL, Assegnazioni ai Comuni – Aggiornamento
Aran Agenzia, Elezioni RSU: Calendario elettorale
Segretari Comunali
Albo Segretari, Avviso del 10 dicembre con scadenza 20 dicembre
Governo e Parlamento
MITD, Servizio Civile Digitale: pubblicata la graduatoria dei programmi ammessi
Istruzione, Ministero istruzione, indicazioni operative su obbligo vaccinale per personale scolastico
Ministero dell'interno, Finanza locale, Comunicato del 9 dicembre 2021 Attribuzione ai comuni, a seguito di apposita attestazione, di 131.293.742,14 euro per il pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate
Dal mondo delle Autonomie
IFEL, Decima Conferenza sulla Finanza e l'Economia Locale - dal 13 al 15 dicembre in diretta streaming
Anci, Riforma abuso di ufficio, Decaro: “Bene richiesta archiviazione per Bonaldi, giusta battaglia Anci per dignità dei sindaci”
Anci, Next Generation EU, Borghi storici, il 20 dicembre webinar sulle misure previste dal Pnrr per renderli più attrattivi
Anci Piemonte, Vaccinazione obbligatoria per le polizie locali (Webinar il 13/12)
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Consiglio di Stato, Ad. Pl., sentenza n. 22 del 9 dicembre 2021 Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. L’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso; l’interesse al ricorso è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d’ufficio dal giudicante, nel rispetto dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.
Consiglio di Stato, sez. II., sentenza n. 8150 del 6 dicembre 2021, Il trasferimento del militare, anche per ragioni di incompatibilità ambientale, rientra nel genus degli ordini militari e ad essi non si applicano, ex art. 1349 c.m., le garanzie della l. n. 241 del 1990, mentre prevalgono le esigenze poste a base del trasferimento per incompatibilità ambientale prevalgono su quelle relative ai benefici di cui all’art. 33 comma 5, l. n. 104 del 1992. Il trasferimento di un militare intervenuto in conseguenza di segnalazioni non viola la disciplina in materia di c.d. whistleblowing nel caso in cui le appaiono motivate non tanto dall’esigenza di una mera e lata volontà di concorrere a perseguire l’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, quanto, piuttosto, da un interesse personale e, comunque, strettamente connesso a rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 7994 del 30 novembre 2021 In tema di pubblico impiego, gli accordi stipulati dall'Amministrazione con le organizzazioni sindacali producono effetti solo nei confronti dei lavoratori in servizio, salvo che tali accordi stabiliscano altrimenti e i lavoratori cessati dal servizio abbiano conferito specifico mandato con rappresentanza a dette organizzazioni o ne abbiano ratificato l'attività negoziale
Tar Molise, sez. I, sentenza n. 420 del 9 dicembre 2021 Costituisce orientamento pacifico della giurisprudenza che lo speciale rimedio dell’azione avverso il silenzio sia utilmente esperibile non solo in presenza di condotte del tutto omissive, ma anche in presenza di atti solo preparatori o, appunto, soprassessori. È stato, infatti, chiarito che “Nel tempo la giurisprudenza, al fine di rendere sempre più efficace e quindi effettiva la tutela avverso l’inerzia della pubblica amministrazione, ha precisato che tal rimedio è esperibile non solo in presenza di condotte omissive che si protraggano oltre i termini di legge, ma anche in presenza di atti infra procedimentali o soprassessori, per tali dovendosi intendere quelli che solo apparentemente configurano una spendita di potere ma che sostanzialmente eludono l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono l’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge violando il dovere di provvedere normativamente imposto (cfr. Cons. Stato, V, 22 gennaio 2015, n. 273). In particolare è stato precisato che in ragione della sua natura meramente interlocutoria e della sua inidoneità a manifestare la volontà dell’Amministrazione, l’atto soprassessorio non è autonomamente impugnabile e non rende inammissibile l’azione avverso il silenzio (Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2742)” (così in C.d.S., IV sez., sentenza n. 2265/2019; in termini anche C.d.S., sez. III, n, 4561/2019)" - Giurisprudenza Appalti, Gara in stallo da oltre 4 anni: il TAR condanna la SA a provvedere
Corte dei conti:
Corte dei conti, Sez. Autonomie, Delibera n. 18/SEZAUT/2021/QMIG La Sezione delle autonomie, sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, ha affermato che, in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e, in particolare, dell’atto di proclamazione degli eletti, l'obbligo della relazione di fine mandato sussiste ed è disciplinato dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per analogia con l'ipotesi, ivi espressamente regolata, dello scioglimento anticipato. In ragione della peculiarità della fattispecie, la Sezione ha ritenuto che il soggetto tenuto alla sottoscrizione della relazione è il commissario straordinario e che la relazione non può limitarsi al solo periodo della gestione commissariale ma, per esigenze di trasparenza e di continuità delle rendicontazioni, deve riguardare anche la gestione svolta durante il mandato elettivo successivamente annullato.
Approfondimenti
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ntplusentilocaliedilizia, Incentivi per funzioni tecniche, concorsi, anzianità di servizio e progressioni orizzontali
Gazzetta Ufficiale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2021 Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate - anno 2021. (21A07102) (GU Serie Generale n.290 del 06-12-2021)
Ministero della Salute Ordinanza 2 dicembre 2021 Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali». (21A07252) (GU Serie Generale n.290 del 06-12-2021)
Legge 3 dicembre 2021, n. 205 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (21G00228) (GU Serie Generale n.291 del 07-12-2021)
Testo coordinato del Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139 Testo del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2021, n. 241), coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 2021, n. 205 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.». (21A07259) (GU Serie Generale n.291 del 07-12-2021)
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