Pubblicato il N. 81/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Senato, Atto Senato n. 2448 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024
Blog dei Segretari del Lazio, Le novità per gli enti locali nella legge di bilancio 2022 (1): l'incremento delle indennità per sindaci e amministratori locali
Segretari Comunali
Albo Segretari, Avviso del 11 novembre con scadenza 21 novembre
Governo e Parlamento
MIT, Circolare protocollo 34647 del 10/11/2021 Modifiche disciplina amministrativa conducenti introdotte dalla L.156 2021 di conversione del DL 121 2021
MEF, Circolare dell’11 novembre 2021, n. 26 Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2022
Regioni, Manovra: Regioni propongono un accordo con il Governo in 7 punti
Ministero dell'interno, Direttiva del ministro Lamorgese per lo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie
Ministero dell'interno, Finanza locale, Irpef 5 per mille - Assegnazioni disposte nell'anno 2020 Elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi nell'anno 2020. Rendiconti trasmessi dai comuni che hanno ricevuto contributi per importi superiori a 20.000 Euro per l’anno finanziario 2018. Anno d’imposta 2017.
Dal mondo delle Autonomie
Anci, #Anci2021, A Parma tre giorni di grandi numeri e presenze per la XXXVIII Assemblea annuale di Anci
Anci, #Anci2021, La cronaca della seconda e della prima giornata della XXXVIII Assemblea Anci di Parma
Anci, #Anci2021, Draghi: “Per l’Italia una nuova fase con i suoi 8.000 Comuni protagonisti”
Anci, #Anci2021, Decaro: “A Parma lunga e allargata riunione di governo per costruire in concreto il Paese futuro”
UPI, PNRR: “Prioritario garantire personale specializzato a Province e Comuni”
Anci, Piano nazionale di ripresa e resilienza, Audizione alla Camera, Canelli: “Accelerare i tempi per completare opere previste e assunzioni”
UPI, de Pascale “La bozza di DDL su revisione della legge 56/14 è un buon punto di partenza”
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 11 novembre 2021 La proroga del blocco degli sfratti per morosità - disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19 - è una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto è destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, «senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione)». Comunicato stampa, Emergenza COVID: legittimo il blocco degli sfratti per morosità, ma “non è tollerabile” una proroga oltre il 31 dicembre 2021
Corte Costituzionale, sentenza n. 212 del 11 novembre 2021 È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. («coordinamento della finanza pubblica») - la normativa della Regione Toscana (l. 69/2020) che destina al fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici i risparmi derivanti dal progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam attribuito agli addetti agli uffici stampa istituzionali.
Tar Lombardia-Brescia, sez. II, sentenza n. 940 del 9 novembre 2021 E' principio generalmente riconosciuto quello secondo cui la richiesta di riesame di un provvedimento non ingenera alcun obbligo di provvedere in ordine alla stessa in capo all’ente destinatario, con la conseguenza che non può configurarsi nessun obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi. Tale principio è efficacemente riaffermato nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3277/2020, nella quale si legge che “deve escludersi la sussistenza di un dovere generalizzato dell’amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che la richiesta avanzata dai privati nei confronti dell’amministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela è da considerarsi “una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere” (cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 2774 del 2012, e 767 del 2013). Invero, come noto “i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell’amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione della quale essa sola è titolare” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1469 del 2010 e n. 4362 del 2008).
Tar Sicilia-Catania, sez. II, sentenza n. 3302 del 5 novembre 2021 In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'operatore economico che non ha partecipato alla gara e non può più esservi ammesso (nella fattispecie, a seguito della declaratoria di irricevibilità, confermata in appello, del ricorso da esso proposto avverso il bando), non è legittimato ad accedere ai relativi atti ex artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), in quanto privo di un interesse concreto e attuale; né può avvalersi dell'accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), poiché tale istituto mira a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, onde non può essere utilizzato per fini meramente individuali.
Tar Liguria, sez. I, sentenza n. 946 del 9 novembre 2021 Il Comune può esercitare anche i servizi pubblici di interesse economico (oltre a quelli privi di tale rilievo) nelle forme dell’amministrazione diretta, ossia internalizzandoli e gestendoli con la propria organizzazione. L'affidamento della gestione di un porto turistico si caratterizza per il fatto che, accanto alla concessione di beni demaniali marittimi, impone la prestazione di servizi funzionali all'esercizio della nautica da diporto (ormeggio, disormeggio, alaggio, varo, etc.). Si tratta, quindi, di una figura complessa e peculiare nella quale profili in tema di concessione di beni pubblici coesistono con aspetti attinenti all'affidamento di servizi pubblici. Di qui l'astratta convergenza della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e degli appalti pubblici, nonché della normativa in materia di demanio marittimo e delle regole concernenti l'autorizzazione delle attività economiche . Nella prassi, peraltro, accade sovente che, per gestire l'approdo direttamente oppure tramite una società in house o mista, i Comuni si autoaffidino in concessione il compendio portuale. Ciò ha fatto anche il comune, nel caso di specie, la quale si è autointestata il titolo demaniale (e, quindi, ha assunto l'esercizio diretto dei servizi nautici). Siffatto modus operandi è legato sia all'esigenza formale di redigere un atto scritto ai fini dell'iscrizione nel registro delle concessioni demaniali marittime, sia alla distinzione, risalente al codice della navigazione del 1942, fra profili dominicali e gestionali del demanio marittimo. Invero, la proprietà dei beni demaniali marittimi fa capo allo Stato, sì che attualmente i poteri attinenti alla situazione proprietaria (ad esempio, la sdemanializzazione) vengono esercitati di concerto fra il Ministero delle Infrastrutture e l'Agenzia del Demanio. Invece, le competenze gestorie spettano alle Regioni o, nel caso di rilascio di concessioni demaniali, ai Comuni, ove non attribuite alle Autorità di Sistema Portuale dalla legge n. 84/1994. Ciò premesso, la gestione di un porto turistico è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica e a domanda individuale, giacché, nonostante la finalità turistico-ricreativa soddisfi interessi privati di una fascia ristretta di utenti, sussistono nondimeno rilevanti interessi pubblici quali la valorizzazione turistica ed economica del territorio, l'accesso alla via di comunicazione marina e la potenziale fruizione da parte dell'intera collettività laddove ricorrano eccezionali esigenze di trasporto pubblico. In virtù del principio di autoorganizzazione ed in base al diritto unionale, il Comune può esercitare anche i servizi pubblici di interesse economico (oltre a quelli privi di tale rilievo) nelle forme dell'amministrazione diretta, ossia internalizzandoli e gestendoli con la propria organizzazione. In particolare, per quanto concerne il quadro normativo nazionale, è pacifico che attualmente non sussiste alcun obbligo degli enti locali di affidare a terzi sul mercato i servizi pubblici di rilevanza economica, potendo senz'altro optare per la gestione in via diretta (tale assunto è oggi unanimemente condiviso, essendo venuta meno l'originaria previsione che consentiva l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica solamente a società miste o ad imprese private selezionate con gara, oppure, in presenza dei relativi presupposti, ad enti in house). Né un simile obbligo è rinvenibile nel diritto europeo, che configura la gestione diretta o tramite società in house come modulo generale alternativo all'affidamento a terzi mediante selezione pubblica.
Corte dei conti:
Corte dei Conti, sez. Lombardia, deliberazione n. 253/2021 A seguito delle modifiche apportate dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia - Self Enti-locali, I compensi ai componenti delle commissioni di concorso
Approfondimenti
IFEL, La finanza comunale in sintesi - Rapporto 2021
IFEL, Personale comunale e formazione: competenze e scenari
IFEL, I Comuni italiani 2021 - Numeri in tasca
Gianluca Bertagna, Graduatorie di altri enti
Blog dei Segretari del Lazio, Controllo della certificazione verde in ambito lavorativo: dal Parlamento una semplificazione che il Garante Privacy ritiene affetta da criicità
Giustizia Amministrativa, Risultato amministrativo, discrezionalità e PNRR: una proposta per il Giudice
Giustizia Amministrativa, Dal Consiglio di Stato all’istituzione dei Tribunali amministrativi regionali: una lunga storia di tutele contro il potere arbitrario
Iusmanagement, Il legislatore ha deciso: il regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche può essere retroattivo
Contabilità Pubblica, Il vincolo dell’equilibrio di bilancio tra attuazione dei diritti sociali e responsabilità politica: un’interessante ordinanza della Corte dei conti – sezione regionale di controllo per l’Abruzzo
ntplusentilocaliedilizia, Certificazione per l'anno 2021 della perdita di gettito
ntplusentilocaliedilizia, Dall'Arera i chiarimenti operativi sul Pef 2022-2025
Gazzetta Ufficiale
Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (21G00166) (GU Serie Generale n.265 del 06-11-2021)
Legge 8 novembre 2021, n. 155 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile. (21G00167) (GU Serie Generale n.266 del 08-11-2021)
Testo coordinato del Decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 Testo del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 216 del 9 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.». (21A06623) (GU Serie Generale n.266 del 08-11-2021)
Altro
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