Notiziario n. 71 del 8/10/2020

08 Ott 2020

Pubblicato il N. 71/2020 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Governo, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 66

Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020)

Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A05463) (GU Serie Generale n.248 del 07-10-2020)

ALI, Anticipazioni del nuovo DPCM: ecco cosa contiene il nuovo decreto anti-Covid. Consulta le schede ALI

Segretari Comunali

Lentepubblica, Accesso alla carriera di Segretario Comunale e Provinciale: emendamento approvato

Governo e Parlamento

Governo, Consiglio dei Ministri n. 65

Senato, Il testo del DDL di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia approvato dal Senato

Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier n. 281/2 Vol. I Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (cd. “Decreto Agosto”) - Volume I - Articoli 1-57-quater - D.L. 104/2020 A.C. 2700 - Parte I Schede di lettura - Edizione provvisoria

Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier n. 281/2 Vol. II Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia ("Decreto Agosto") Volume II - Articoli 58-115 D.L. 104/2020 - A.C. 2700. Parte I - Schede di lettura

Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier n. 281/3 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Quadro di sintesi degli interventi. Edizione provvisoria - D.L. 104/2020 - A.C. 2700

SenatoResoconto di seduta, Comunicazioni del Ministro della salute sulle misure di contenimento del virus Covid-19 e approvazione della proposta di risoluzione n. 2

Camera dei DeputatiComunicazioni del Ministro Speranza sulle misure di contenimento del Covid

Anci LombardiaEmergenza coronavirus 322 - Nota Ministro dell'Interno ai Prefetti

Dal mondo delle Autonomie

AnciDissesto idrogeologico, Decaro: “Governo non scarichi la responsabilità sui sindaci ma ci coinvolga. Lo chiediamo da mesi”

Anci Lombardia, Dissesto idrogeologico, Mauro Guerra al Governo: "un confronto serrato che porti a individuare le emergenze e un piano per affrontarle"

Anci PiemonteEmergenza maltempo: il presidente Corsaro ha incontrato il governatore Cirio

AnciAiuti di Stato. Anci: escludere le agevolazioni comunali dalla disciplina degli “aiuti di stato”

Anci, Finanza locale, Anticipazioni di liquidità per i debiti commerciali. Scadenza termini 9 ottobre

Anci, Mobilità sostenibile, Fondo Progettazione fattibilità infrastrutture. Prorogata scadenza richieste assegnazione risorse

Anci, Infrastrutture sociali, Il decreto su modalità di assegnazione del contributo ai Comuni del Sud per infrastrutture sociali

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza n. 5454 del 15 settembre 2020 La quarta sezione del Consiglio di Stato sottopone alla Adunanza plenaria la questione se anche il curatore dell’impresa in stato di fallimento possa essere annoverato tra i soggetti destinatari dell’ordine di rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati nell’area su cui insiste l’impresa stessa. Giustizia Amministrativa, Alla Plenaria gli oneri del curatore fallimentare legati all’abbandono di rifiuti

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 5237 del 26 agosto 2020 L'efficienza del servizio è uno dei presupposti per poter configurare l'eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria. L'efficienza del servizio è uno dei presupposti per poter configurare l'eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria. La fattispecie prevista dall'art. 147, c. 2 -bis del d.lgs. n.152/2006 consente, infatti, solo in casi eccezionali a singoli Comuni la gestione in forma autonoma del SII; si tratta di norma derogatoria ed eccezionale, che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, atteso che una più ampia interpretazione comporterebbe l'effetto di vanificare il principio dell'unicità di gestione per ambiti territoriali ottimali, riducendone fortemente la portata applicativa. Pertanto, nel caso di specie, è legittimo l'atto dell'Ufficio d'Ambito che ha dichiarato improcedibile la richiesta del Comune relativa all'accertamento delle condizioni ex art. 147, c. 2-bis, del d.lgs., n. 152/2006 (nel testo introdotto dall'art. 62, ca 4, della l. n. 221/2015) per la prosecuzione in forma autonoma del servizio idrico integrato, sussistendo numerosi parametri che denotano l'inefficacia della gestione del servizio idrico integrato da parte della società in house del Comune, e, come già osservato, l'efficienza è uno dei presupposti per poter configurare l'eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria.

Tar Lombardia-Brescia sez. I, sentenza n. 680 del 1 ottobre 2020 La determinazione del quorum funzionale necessario per l’approvazione delle deliberazioni è attualmente rimessa all’autonomia regolamentare dell’organo comunale, atteso che ai sensi dell’articolo 38, comma 2 del Tuel è demandata al regolamento la disciplina del funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto. L’unico vincolo posto dalla legge statale riguarda il quorum strutturale; la norma dispone, infatti, che la fonte regolamentare deve indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco. Quanto al significato, ai fini del quorum funzionale del voto di astensione dei componenti dell’organo “non esiste alcun principio di matrice costituzionale, dal quale possa ricavarsi il corretto metodo di computo” degli stessi da parte di organi collegiali deliberanti (TAR Lazio, sez. I^, 2 ottobre 2007, n. 9642)”. (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 22 marzo 2016, n. 3565). È legittima la previsione di un regolamento per il funzionamento del consiglio comunale che esclude gli astenuti dal calcolo del quorum funzionale, atteso che l’astenuto non esprime né approvazione né disapprovazione rispetto alla proposta in votazione. Tale scelta di escluderlo dalla base di calcolo del quorum deliberativo mira ad assicurare all’astensione un valore diverso rispetto all’espressione del voto contrario, cui altrimenti sarebbe assimilata negli effetti.

Tar Sicilia-Catania, sez. III, sentenza n. 2347 del 30 settembre 2020 Il proprietario di aree comprese nello strumento urbanistico può impugnare la deliberazione consiliare relativa al piano stesso, approvata con il voto di un consigliere per il quale si ritiene sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore per violazione dell'art. 78 del Tuel, “laddove provi che l'interesse personale del consigliere, che avrebbe dovuto imporre a quest'ultimo l'astensione, ha arrecato un diretto pregiudizio anche ai propri fondi. In caso contrario, qualora l'intervento in consiglio dell'amministratore in conflitto di interessi non abbia avuto alcun effetto sul regime giuridico delle aree dell'esponente, non esiste interesse di quest'ultimo alla denuncia della violazione dell'art. 78, visto che l'eventuale accoglimento del gravame avrebbe conseguenze soltanto su fondi non di proprietà del ricorrente, che non vedrebbe pertanto mutato il regime giuridico dei propri immobili” (Tar Basilicata, sez. I, 15 dicembre 2011, n. 584; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, 6 marzo 2013, n. 481). In termini ancora più specifici, si è condivisibilmente chiarito che: “la circostanza che alla seduta consiliare di approvazione di uno strumento urbanistico abbiano partecipato consiglieri comunali in conflitto di interessi può comportare soltanto l'annullamento delle previsioni dello strumento urbanistico in relazione alle quali si configura il conflitto d'interesse; di conseguenza la relativa censura è inammissibile per carenza d'interesse, se il ricorrente non dimostri che tale annullamento comporterebbe per lui un vantaggio” (Tar Lombardia, Milano, II, 17.5.2010, n. 1526).

Tar Liguria, sez. II, sentenza n. 680 del 2 ottobre 2020 Ai sensi dell’art. 192 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, “ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”. La norma, muovendo dall’implicito presupposto della natura secondaria e residuale dell'affidamento in house, impone che l'affidamento in autoproduzione di servizi disponibili sul mercato sia specificamente motivato adducendo, tra l’altro, le ragioni che hanno comportato l'esclusione del ricorso al mercato. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come la relazione ex art. 34, c. 20, del D.L. n. 179/2012 sulle modalità di affidamento del servizio non possa essere degradata a mero orpello procedimentale, e come, nel caso in cui si opti per l'affidamento diretto in house, sia richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo circa la praticabilità delle scelte alternative (Cons. di St., V, 8.4.2019, n. 2275), da compiersi mediante un'analisi effettuata in concreto, caso per caso, sulla base di dati comparabili (Cons. di St., V, 16.11.2018, n. 6456). Sono pertanto illegittime le delibere che motivano la scelta dell’affidamento in house, nella relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’articolo 34 comma 20 del D.L. 179/2012, per ragioni esclusivamente di convenienza economica, senza espressa indicazione delle ragioni in ordine al mancato ricorso al mercato.

Corte dei conti:

Corte dei conti, sez. Puglia, del. n. 85/2020 La Corte dei Conti ha ricordato che: 1) Ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies e 40, comma 1 del d.lgs. 165/2001, ogni contratto decentrato integrativo deve essere accompagnato da una relazione tecnico- finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti, in quanto è imprescindibile la valutazione di controllo circa la sostenibilità dei costi derivanti dall’adozione del contratto integrativo e la conformità degli stessi ai vincoli di legge e di bilancio in generale, specie in relazione ai trattamenti accessori; 2)Ai sensi dell’art. 6, comma 6 del CCNL FL 21.05.2018, devono essere inviate formalmente all’organo di revisione dei conti le relazioni di cui al punto precedente e laddove non pervengano rilievi entro 15 gg dal suddetto organo, l’ente ha la possibilità di sottoscrivere comunque il contratto decentrato integrativo; 3) La certificazione preventiva e non successiva (c.d. sanatoria) dell’organo di revisione dei conti costituisce elemento imprescindibile, conformemente a quanto disposto dall’art. 119 della Costituzione. Pertanto non è possibile sottoscrivere ed applicare contratti decentrati integrativi privi di certificazione in quanto non ancora rilasciata o addirittura avente rilievo negativo (si veda circolare della RGS n. 25/2012). Self-Enti locali, Fondo incentivante e certificazione del revisore

Approfondimenti 

ASFEL, Raccolta dei principi contabili applicati 2020

Anci Liguria, ‘Ridurre i rifiuti da prodotti in plastica monouso’: vademecum per i Comuni

La Gazzetta degli enti locali, Il podcast della Gazzetta #19, La riforma del reato di abuso d’ufficio nel Decreto Semplificazioni

Servizio consulenza regione Friuli Venezia GiuliaProgressioni orizzontali. Art. 32, comma 5, del CCRL 15 ottobre 2018.

Servizio consulenza regione Friuli Venezia GiuliaIndennità di ordine pubblico di cui all'art. 10, DPR n. 164/2002, per i servizi su strada per il controllo delle misure di contenimento del contagio da COVID-19

Ntplusentilocaliedilizia, Divieto di assunzione, ferie in malattia, permessi studio e tassazione degli arretrati

Ntplusentilocaliedilizia, Fabbisogni standard, nuova proroga al 31 dicembre 2020 

Ntplusentilocaliedilizia, Polizia locale: semplice indennità di turno per chi lavora durante una festa infrasettimanale

Italia Oggi del 2 ottobre, Contratti decentrati, fondo da aumentare

Aran, CFL 99b Il periodo di prova, ai sensi dell’art. 20, comma 4 del CCNL del 21 maggio 2018, è da considerarsi sospeso per effetto delle diverse fattispecie di assenza previste dalle disposizioni legislative relative allo stato di emergenza epidemiologico derivante da Covid-19 (artt. 23, 24, 25 e 26 del D.L 18/2020 e dall’art. 19 del D.L. 9/2020)?

Aran, CFL 98 In relazione a quanto disposto dall’art. 67, comma 3, lettera e) del CCNL 21.5.2018 delle Funzioni Locali l’ente è obbligato ad alimentare le risorse accessorie variabili con i risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina del lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999?

Aran, CFL 97b La peculiare situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 può consentire la fruizione del congedo matrimoniale oltre il limite temporale previsto dall’art. 31, comma 2, del CCNL 21.05.2018?

Aran, CFL 96 Ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 3, del CCNL 21.5.2018 cosa si deve intendere per “esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento” e per “competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”?

Aran, CFL 95 Durante il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, le educatrici dell’asilo nido, dopo che siano state utilizzate le ferie pregresse ed applicati tutti gli altri istituti previsti dalla normativa emergenziale e dalla disciplina contrattuale ivi comprese le attività integrative di cui all’art. 31 del CCNL 14.09.2000, possono essere adibite a mansioni equivalenti nell’ambito dei servizi sociali ed in particolare alle attività connesse ai minori ed alle famiglie?

Salvisjuribus, Interesse diffuso: quale tutela?

Gazzetta Ufficiale

Ministero dell'interno Decreto 30 settembre 2020 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. (20A05377) (GU Serie Generale n.244 del 02-10-2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 Modalita' di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. (20A05307) (GU Serie Generale n.244 del 02-10-2020 - Suppl. Ordinario n. 36)

Agenzia per l'Italia Digitale Comunicato  Adozione della determina n. 419/2020, recante «Chiarimenti applicativi in merito alle circolari AGID numeri 2 e 3 del 9 aprile 2018, recanti i criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA e dei servizi SaaS per il Cloud della PA». (20A05249) (GU Serie Generale n.245 del 03-10-2020)

Altro

Anac, Anticorruzione, La Commissione Europea promuove l'Anac per la prevenzione della corruzione, la vigilanza sugli appalti e il whistleblowing. Dichiarazione del Presidente Busia

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