Notiziario n. 61 del 3/09/2020

03 Set 2020

Pubblicato il N. 61/2020 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Ministero dell'interno, Pubblicazione n.2 - Elezioni amministrative - Ed. agosto 2020 Elezione del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.

Amministrative 2020La nota operativa Anci sulle modalità di svolgimento del voto dei prossimi 20 e 21 settembre

Ministero dell'interno, Elezioni anti-Covid: mascherine, guanti e gel igienizzante negli oltre 60mila seggi

AnciDl agosto, Il documento Anci presentato in audizione alla commissione Bilancio del Senato 

UPI, Dl agosto, L’UPI in audizione al Senato “Accolte richieste di Province ma per la ripresa delle scuole servono ancora risorse”

UPI, Dl agosto, Documento della Conferenza Regioni e Province autonome

Segretari Comunali

Albo Segretari, Corsi "Spe.S" e "Se.F.A" 2019. Approvazione esiti esami ed iscrizione nelle fasce professionali

Governo e Parlamento

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato del 1°settembre 2020 Assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2020, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Senato, Calendario audizioni informali DL Rilancio - Corte dei contiAudizione della Corte sul dl rilancio

Camera, Riapertura della scuola, audizione di Agostino Miozzo, del Cts

Anci Digitale, MiBACT e Invitalia lanciano bando per idee innovative sul turismo sostenibile

Dal mondo delle Autonomie

Anci, Osservatorio Inclusione disabiliProsegue l’impegno dell’Anci e dei Comuni nell’Osservatorio per l’attuazione del dlgs 66/17”

UPI, Scuola: riapertura anno scolastico. Tutti i Documenti approvati in Conferenza Unificata

UNCEM, Scuolabus, Uncem sui 15 minuti a pieno carico: “Nei territori montani serve deroga rispetto a meteo e percorso"

Anci Liguria, Documento di ausilio per Sindaci e cittadini contenente le disposizioni nazionali e regionali in tema di trasporto pubblico locale

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 5288 del 28 agosto 2020 La astratta ammissibilità di provvedimenti a contenuto plurimo, caratterizzati da un’unitarietà solo formale, ma non anche sostanziale, in quanto scindibili in molteplici atti di diverso contenuto, indipendenti l’uno dall’altro, deve essere contemperata col divieto di commistione tra profili incompatibili tra di loro. In materia di abusi edilizi la peculiare natura della cd. sanatoria ordinaria, per il rilascio della quale l’Amministrazione è chiamata a svolgere una valutazione vincolata, priva di contenuti discrezionali e relativa alla realizzazione di un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile, non consente l’integrazione con diverse fattispecie previste da altri corpi normativi. Non è consentito sanare, né legittimare per il tramite di una semplice variante, un vizio del permesso di costruire, stante che nell’uno come nell’altro caso l’avallo postumo ha ad oggetto l’illecito, non il titolo edilizio; per intervenire sul provvedimento, infatti, occorre che l’Amministrazione agisca in autotutela che, ove si concretizzi in una convalida, avente efficacia ex tunc proprio in ragione delle sottese esigenze di economia dei mezzi dell’azione amministrativa e di conservazione, renderebbe legittimo l’intervento ab origine, senza necessità di alcuna sanatoria.

Tar Campania, sez. II, sentenza n. 3690 del 28 agosto 2020, Costituisce principio generale quello secondo il quale l’inosservanza del termine perentorio delle ore 12,00, sancito dagli artt. 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960, comporta l’esclusione della lista tardivamente presentata senza che rilevi, in senso contrario, la presenta fisica dei delegati e dei sottoscrittori nella segreteria del comune alle ore 12,00 dell’ultimo giorno; tuttavia, in ossequio al principio del favor per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, può ammettersi la validità della presentazione tardiva quando lo scostamento orario è minimo (pochi minuti) ed ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati. Peraltro, va precisato che le esigenze di certezza che sovrintendono all’applicazione delle regole del procedimento elettorale e quelle, coerenti, di tutela della par condicio di coloro che concorrono alla competizione richiedono che le eccezioni al rigoroso rispetto dei termini e delle forme prescritti dalla legge in materia, individuabili in ossequio all’altro principio generale del favor partecipationis, siano circoscritte alla ricorrenza di circostanze eccezionali (rientranti nelle ipotesi di forza maggiore), non imputabili, come tali, ai presentatori della lista ed oggettivamente riconducibili a fattori causali del tutto estranei alla loro sfera di controllo e di prevedibilità (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2014 n. 2392, 2 aprile 2003 n. 1706 e 4 marzo 2002 n. 1271). Va pertanto confermata l’esclusione di una lista disposta dalla Commissione elettorale, poichè le circostanze addotte dai ricorrenti non erano idonee a giustificare il ritardo nella presentazione della lista, in quanto: a) non erano ravvisabili circostanze eccezionali ed imprevedibili capaci di influenzare negativamente i tempi di consegna delle liste, atteso che era ragionevole aspettarsi un certo rallentamento nelle operazioni di raccolta e di autenticazione delle sottoscrizioni da parte degli uffici comunali, in virtù della doverosa osservanza delle prescrizioni di distanziamento sociale imposte dall’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19; b) il ritardo ha interessato non la fase di presentazione delle liste, ma quella di predisposizione della documentazione all’uopo necessaria, essendo alle ore 12,00 ancora incompleto l’elenco dei sottoscrittori della lista.

Tar Calabria – Catanzaro, sez. I, sentenza n. 1438 del 28 agosto 2020 Va confermata l’esclusione di una lista presentata in ritardo disposta dalla Sottocommissione Elettorale in quanto, nel caso di specie il ritardo non era lieve, ma è quantificato nella misura di 2 ore e 45 minuti, e la documentazione destinata ad accompagnare la presentazione della lista era incompleta alle ore 12,00.

Tar Abruzzo-Pescara, sez. I, sentenza n. 247 del 28 agosto 2020, Va riammessa una lista esclusa dalla Sottocommissione elettorale perché la certificazione del Segretario comunale indicava la presentazione avvenuta alle ore 12,10, mentre i funzionari dell’Ufficio elettorale avevano predisposto la ricevuta indicando come termine di consegna le ore 9,45, verificando a quell’ora la completezza delle documentazione (ricevuta che il Segretario aveva poi stampato e sottoscritto non modificandola, salvo con riferimento all’orario di ricezione della documentazione). La lista è stata riammessa alla competizione elettorale dal Tar sulla base della seguente motivazione: “il ritardo deve essere ritenuto giustificabile, secondo i parametri elencati dalla giurisprudenza in materia elettorale (cfr. Consiglio di Stato sentenza ibidem) atteso che i presentatori si trovano nella sede comunale all’orario previsto; avevano con sé tutta la documentazione prevista; l’errore sulle modalità di presentazione è stato comunque avallato dal comportamento degli uffici comunali, per quanto sopra esposto; lo scostamento dal termine finale è minimo”.

Tar Lombardia-Brescia, sez. I, sentenza n. 572 del 24 luglio 2020 A norma dell’articolo 77, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, «La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura». Dunque, in linea di principio non vi è incompatibilità tra il ruolo di RUP e quello di membro della commissione, dovendosi avere riguardo piuttosto al ruolo che in concreto il RUP ha svolto nella predisposizione degli atti di gara. Nel caso in cui il RUP abbia firmato gli atti contenenti la disciplina di gara, ricorre, però, la diversa ipotesi di incompatibilità prevista dalla prima parte del precitato comma 4 dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale «I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta», con la conseguenza che in tale caso il RUP non può far parte della Commissione di gara.

Tar Puglia-Lecce, sez. III, sentenza n. 949 del 24 agosto 2020 Spetta all'amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara. Alla stregua dell’interpretazione giurisprudenziale preferibile dell’art. 77, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che esclude ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni e rimette all’amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il R.U.P. possa legittimamente far parte della commissione gara, deve ritenersi che il R.U.P. possa essere nominato membro della Commissione di gara, salva la prova di concreti ed effettivi condizionamenti (sul piano pratico); prova che non può desumersi ex se dalla mera commistione di funzioni svolte dallo stesso soggetto nelle fasi della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione.

Approfondimenti 

Servizio consulenza Regione Friuli Venezia GiuliaRegistrazione delle sedute del consiglio comunale. Ammissibilità e limiti.

Servizio consulenza Regione Friuli Venezia GiuliaCongedo per i genitori con figli di età non superiore ai dodici anni, di cui agli artt. 23 e 25 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020. Effetti sulle ferie.

Gianluca Bertagna, La durata delle graduatorie

Gianluca Bertagna, La mobilità obbligatoria rimane a 45 giorni 

Ntplusentilocaliedilizia, Coronavirus, verifiche fiscali sospese fino al 15 ottobre - Per il Durc niente proroga dello stato di emergenza

quotidianopa.leggiditalia.it, Le novità per la finanza territoriale contenute nel nuovo decreto di Agosto

Osservatorio AIC, Le ordinanze sindacali di necessità e urgenza al ricorrere di emergenze di carattere nazionale: il caso dello Stretto di Messina

Amministrazione in cammino, La misurazione della corruzione: tra attualità e prospettive nell’esperienza italiana

Amministrazione in cammino, Anticorruzione e concorrenza negli appalti pubblici

Gazzetta Ufficiale

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto 23 giugno 2020 Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive. (20A04443) (GU Serie Generale n.206 del 19-08-2020)

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Comunicato  Fondo per la demolizione di opere abusive (20A04606) (GU Serie Generale n.211 del 25-08-2020)

Ministero dell'economia e delle Finanze Decreto 10 agosto 2020 Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. (20A04553) (GU Serie Generale n.207 del 20-08-2020)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità Comunicato  Avviso pubblico per il finanziamento di progetti afferenti le politiche di inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (20A04605) (GU Serie Generale n.210 del 24-08-2020)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 Finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane. (20A04624) (GU Serie Generale n.214 del 28-08-2020)

Altro

INPSMessaggio n. 3160 del 28 agosto 2020 Prime indicazioni sull’indennità a favore di alcune categorie di lavoratori introdotte dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Faq relative alle disposizioni in materia di riscossione introdotte dai Decreti “Cura Italia”, “Rilancio” e “Agosto”

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