Pubblicato il N. 61/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Anci, Amministrative 2021, Il vademecum Anci sulle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre (ballottaggi 17 e 18)
Segretari Comunali
Albo Segretari, Co.A 6 sessione ordinaria – Regolamento didattico
Albo Segretari, Avviso del 31 agosto con scadenza 10 settembre
Governo e Parlamento
Ministero dell'interno, Circolare DAIT n.64 del 30 agosto 2021 Pubblicazione decreti del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Funzione pubblica, Censimento auto blu, calo del 21% rispetto al 2018
Anci Lombardia, Bando ministeriale attraversamenti semaforizzati per non vedenti
Funzione pubblica, Pil, Istat: nel secondo trimestre +2,7%, +17,3% annuo
Camera dei Deputati, La valutazione dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (aggiornamento al 30 luglio 2021)
Dal mondo delle Autonomie
Anci, Servizio idrico, Riconoscimento automatico bonus sociale: accreditamento gestori al SII entro il 12 settembre
Anci Campania, Disabilità: dalla Regione 100.000 euro per realizzare aree-giochi inclusive
Anci, #AnciGiovani2021, Il 24 e 25 settembre prossimi a Roma la XI assemblea programmatica di Anci Giovani
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5785 del 6 agosto 2021 Il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall’appalto di servizi proprio per l’assunzione da parte del concessionario del rischio di domanda: mentre l’appalto ha struttura bifasica tra appaltante ed appaltatore ed il compenso di quest’ultimo grava interamente sull’appaltante, nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l’utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione - Giurisprudenza Appalti, Sulla natura dell’accordo quadro e sulla differenza tra appalto e concessione. Un caso in cui vi era incertezza circa il reale oggetto della prestazione
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6119 del 31 agosto 2021 Il potere sanzionatorio esercitato dall’Anac nei confronti dei concorrenti di gara pubblica ha natura vincolata di talché, eventuali imprecisioni o deficit formali rinvenibili nel percorso procedimentale e, soprattutto, nel provvedimento sanzionatorio, non possono condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 7 agosto 1990, n. 241. In sede di esercizio del potere sanzionatorio esercitato dall’Anac nei confronti dei concorrenti di gara pubblica - ai sensi dell’art. 40 del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con delibera del 26 febbraio 2014 - ciò che deve intervenire, ai fini del rispetto del termine perentorio di 60 giorni dalla acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla formulazione di una contestazione di addebito, è l'inoltro, da parte della unità organizzativa competente per i procedimenti sanzionatori, della proposta di avvio del procedimento al Consiglio dell'Autorità per acquisirne l'approvazione; mentre non rileva la data dell'approvazione della proposta da parte dell'organo deliberante, nonché quella, ulteriore, della comunicazione all'interessata.
Tar Lombardia, sez. II, sentenza n. 1918 del 11 agosto 2021 Le osservazioni e in generale tutti gli apporti partecipativi presentati dai privati nei confronti di un piano urbanistico in itinere sono finalizzati a consentire che il punto di vista del soggetto potenzialmente leso assuma rilevanza e venga adeguatamente considerato, in modo che l’Amministrazione si determini correttamente e compiutamente in omaggio ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) che devono presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa. Ne deriva che il rigetto delle osservazioni, benché connotato da rilevante e ampia discrezionalità e pur non richiedendo particolari formalità, deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell’adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali.
Tar Lombardia-Brescia, sez. I, sentenza n. 757 del 19 agosto 2021 Le pertinenze debbono presentare, per essere qualificate come tali, alcune caratteristiche oggettive fondamentali, quali la mancanza di autonomia rispetto alla costruzione considerata, il carattere necessariamente oggettivo della specifica destinazione, il rapporto di durevole subordinazione con la preesistente costruzione, la relazione di strumentalità e complementarietà funzionale, le dimensioni necessariamente contenute della pertinenza. Preliminarmente, peraltro, è “necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto…” (T.A.R. Puglia Bari Sez. III Sent., 19/06/2008, n. 1524)
Tar Veneto, sez. III, sentenza n. 1021 del 23 agosto 2021 È illegittima la previsione regolamentare e, conseguentemente, il provvedimento di diniego che su di essa trova fondamento, che permette la realizzazione di impianti di telefonia esclusivamente sugli immobili di proprietà comunale. Tale previsione, lungi dal limitarsi ad escludere la possibilità di installare gli impianti in questione con riferimento a taluni siti sensibili individuati in modo specifico, determina un divieto generico e generalizzato di installazione degli impianti stessi su immobili e aree che non siano di proprietà comunale, risolvendosi, in realtà, in un aprioristico divieto di installare siffatti impianti in determinate zone del territorio comunale e appare potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull’intero territorio comunale. A tal proposito, giova ribadire che, anche di recente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito che “il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio” (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 374, che richiama Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 687).
Corte dei conti:
iusmanagement, Liquidazione dell’indennità di risultato alle posizioni organizzative senza obiettivi è danno erariale
Approfondimenti
UPEL, Rassegna enti locali 12/2021
Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia, parere, Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 e permessi ex l. 104/1992. Cumulo.
Giurisprudenza Appalti, I proventi delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada destinabili anche all’acquisto di mezzi per la protezione civile
Amministrativ@mente, La tutela del terzo di buona fede nell’ipotesi di confisca a seguito di lottizzazione abusiva
UPEL, Regolarizzazione automatizzata per le fatture elettroniche emesse senza bollo
Gazzetta Ufficiale
Regioni, Gazzetta Ufficiale: la rassegna di agosto
Altro
IFEL, Catalogo eventi
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