Notiziario n. 40 del 27 maggio 2021

27 Mag 2021

Pubblicato il N. 40/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (21G00084) (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021)

Anci, Finanza locale, Dl Sostegni bis, la nota sintetica Anci sulle norme di interesse per i Comuni

Garante PrivacyDocumento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile protezione dei dati (Rpd) in ambito pubblico

Segretari Comunali

Albo Segretari, Corso Se.F.A 2020. Regolamento. Istruzioni per l’accesso al campus virtuale ed al corso. Calendario videolezioni sincrone

Albo SegretariAvviso del 25 maggio con scadenza 4 giugno

Governo e Parlamento

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato del 25 maggio 2021 Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

RegioniTrasporto pubblico locale: vertice Governo-Regioni-enti locali in vista del nuovo anno scolastico

MIMS, Dl Imprese, Lavoro, Giovani e Salute: Mims, nuove risorse per Tpl, mobility manager, sicurezza stradale

Anci, Centri estiviCentri estivi 2021, pubblicate le linee guida aggiornate

RegioniPnrr: entro la settimana la governance

Dal mondo delle Autonomie

Anci, CulturaNasce l’Osservatorio Anci, Forum terzo settore, alleanza Coop per partenariati speciali

Anci, Convenzione ONU Infanzia, A 30 anni dalla ratifica italiana, Anci e Unicef insieme per #LungavitaAiDiritti

Anci, Campagna #RinasciLegale, Falcomatà: “Raccontiamo la rinascita dei beni confiscati. Nuovi usi e servizi per la comunità”

Anci, Urbact, Anci partecipa alle conferenze finali dei Transfer Network con città italiane tra i partner

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Consiglio di Stato, Ad. Pl., sentenza n. 8 del 25 maggio 2021, Gli atti emanati dall’amministrazione, pur in presenza della nomina e dell’insediamento del commissario ad acta, non possono essere considerati affetti da nullità, poiché essi sono adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina o l’insediamento del commissario medesimo; tali atti potranno essere, ricorrendone le condizioni, dichiarati nulli dal giudice per la diversa ipotesi di violazione o elusione del giudicato (art. 21-septies, l. n. 241 del 1990), ovvero annullati perché ritenuti illegittimi all’esito di domanda di annullamento in un ordinario giudizio di cognizione, ma non possono in ogni caso essere considerati emanati in difetto assoluto di attribuzione e, per questa ragione, ritenuti affetti da nullità; b) il commissario ad acta nominato dal giudice potrà esercitare il proprio potere fintanto che l’amministrazione non abbia eventualmente provveduto; qualora persista il dubbio del commissario in ordine all’esaurimento del proprio potere per intervenuta attuazione della decisione (poiché, ad esempio, questa è reputata dal commissario parziale o incompleta), lo stesso potrà rivolgersi al giudice che lo ha nominato, ai sensi dell’art. 114, comma 7, c.p.a.; c) gli atti emanati dal commissario ad acta, non essendo espressione di potere amministrativo, non sono annullabili dall’amministrazione in esercizio del proprio potere di autotutela; qualora l’amministrazione intenda dolersi di tali atti (ritenendoli illegittimi ovvero non coerenti con il comando contenuto nella decisione del giudice), potrà esclusivamente rivolgersi al giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., ovvero al giudice del silenzio, ai sensi dell’art. 117, comma 4, c.p.a.; d) qualora il commissario ad acta adotti atti dopo che l’amministrazione abbia già provveduto a dare attuazione alla decisione, gli stessi sono da considerarsi inefficaci e, ove necessario, la loro rimozione può essere richiesta da chi vi abbia interesse al giudice dell’ottemperanza o del giudizio sul silenzio; allo stesso modo deve concludersi per la speculare ipotesi di atti adottati dall’amministrazione dopo che il commissario abbia provveduto. 

Tar Lazio, sez. II bissentenza n. 6098 del 24 maggio 2021, Il mancato trasferimento delle infrastrutture al gestore d'ambito equivale, di fatto, alla mancata adesione all'Autorità d'Ambito e, pertanto, è possibile, da parte dell'Amministrazione regionale, esercitare i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 172, c. 4, del D. Lgs. n. 152/2006. Fermi gli obblighi del gestore unico, l'affidamento del servizio idrico integrato che viene in rilievo non implica una deresponsabilizzazione degli enti soci in favore dei quali detto servizio viene espletato essendo la società in house comunque espressione delle stesse amministrazioni socie, pur con la connotazione ibrida che contraddistingue tale modello alla luce della disciplina recata nel testo unico s.

Tar Liguria, sez. I, sentenza n. 476 del 24 maggio 2021 Le dimissioni del Presidente del consiglio comunale non sono regolate per analogia dall’art. 38, comma 8, del TUEL. Infatti, tra le dimissioni dalla carica di consigliere comunale e quelle del Presidente del consiglio comunale non sussiste la stessa ratio: nella prima ipotesi, infatti, viene meno qualsiasi rapporto con l’ente locale, mentre nella seconda ipotesi il Presidente continua a rivestire la carica di consigliere comunale. Nella seconda ipotesi, inoltre, diversamente dalla prima, il Presidente è investito di compiti di organizzazione, direzione e promozione dell’attività del consiglio comunale, che richiedono un esercizio continuo e che possono incidere sul regolare funzionamento dell’organo. Pertanto, non sussistono ostacoli di carattere giuridico alla possibilità che le dimissioni dalla carica di Presidente del consiglio comunale possano essere soggette ad un termine iniziale. .

Tar Abruzzo-Pescara, sez. I, sentenza n. 258 del 19 maggio 2021, In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è legittimo il provvedimento che dispone l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che abbia omesso di effettuare il sopralluogo previsto come obbligatorio dalla lex specialis (fattispecie riguardante un appalto di lavori).

Tar Sicilia, sez. I , sentenza n. 1660 del 24 maggio 2021, Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia proposta per l’esecuzione della sentenza dello stesso giudice ordinario in materia di società in house preposte alla gestione di servizi pubblici locali, non essendo ravvisabile,  relativamente alle stesse, alcuna delle condizioni indicate dall’art. 7 c.p.a., atteso che nessuna norma effettua l’equiparazione in via generale alla Pubblica Amministrazione.

Corte dei conti:

Corte dei conti, sez. Lombardiadeliberazione n. 86/2021 la richiesta di parere riguarda una fondazione di diritto privato, ex IPAB, che il Comune chiede se debba essere inserita nel gruppo “amministrazione pubblica”. Come la Sezione ha già avuto modo di rilevare con le deliberazioni n. 22/2020/PAR e n. 35/2020/PAR, le fondazioni ex IPAB sono caratterizzate da una specificità del quadro normativo. Difatti, ai sensi dell’articolo 11-sexies del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, “la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.” A tale riguardo, con le citate delibere, la Sezione ha ritenuto che, “con riferimento alla riconduzione delle ex IPAB all’interno del perimetro di consolidamento del bilancio dell’Ente, tali modifiche abbiano una portata espressamente limitata ad escludere che il potere di nomina pubblica degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo, anche alla luce dell’ambito di loro immediata applicazione (governance delle imprese sociali e identificazione degli enti del Terzo settore)”. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che, al fine dell’inserimento della fondazione ex IPAB nel gruppo “amministrazione pubblica, è rimandato all’Ente il compito di valutare complessivamente la sussistenza delle altre condizioni sopra richiamate e previste dall’art. 11-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dall’allegato principio contabile applicato n. 4/4. 

Approfondimenti  

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Gazzetta Ufficiale

Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 7 maggio 2021 Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2021, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta sulle piattaforme marine (IMPi). (21A03033) (GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021)

Ministero dell'Interno Decreto 7 maggio 2021 Contributi di 5 milioni di euro, per gli anni 2021 e 2022, a favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative, per il finanziamento di interventi per la messa a norma o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi. (21A03152) (GU Serie Generale n.122 del 24-05-2021)

Altro

Anac, Protocollo d'intesa, Promozione e formazione della cultura della legalità

Anac, Delibera numero 376 del 05 maggio 2021, Richiesta di parere in merito all’applicabilità dell’art. 4 d.lgs. 39/2013 all’incarico di dirigente di Area della Direzione regionale omissis della Regione omissis ad ex collaboratore autonomo di omissis S.p.A. 

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