Pubblicato il N. 37/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.
#
Primo piano
Corte Costituzionale, Relazione annuale sul 2020 - Comunicato stampa
MEF, Prorogato al 18 giugno il termine per la presentazione della relazione allegata al conto annuale - UPEL, Proroga al 18 giugno della scadenza per l’invio della relazione allegata al conto annuale
Segretari Comunali
Albo Segretari, Avviso del 14 maggio con scadenza 24 maggio
Governo e Parlamento
Funzione Pubblica, Approvato in Aula al Senato il decreto legge 44/2021
Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier - n. 375/I Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici - D.L. 44/2021 - A.S. 2167. Con gli emendamenti approvati dalla 1a Commissione. Edizione provvisoria
Ministero dell'interno, Finanza locale, Comunicato del 13 maggio 2021 Pagamento del contributo a favore degli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2021, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Ministro per la Pubblica Amministrazione, Il 17 maggio ritorna la Settimana dell’Amministrazione Aperta 2021
SOSE, Post sisma 2016: il ruolo di SOSE per censire i danni alle opere pubbliche
Dal mondo delle Autonomie
Anci, Demolizione opere abusive, Dal 15 maggio al via le nuove domande on line per secondo bando di contributi ai comuni
Anci, Cooperazione internazionale, Premio dei presidenti per la cooperazione intercomunale tra Italia e Germania – Scadenza e faq
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12421 del 11 maggio 2021 Per le società 'in house', ed in particolare di ente pubblico locale, sussiste il divieto di assunzione a tempo indeterminato in assenza di procedura concorsuale. Il divieto di assunzione senza pubblico concorso (o procedura ad evidenza pubblica) sussiste anche nei casi di accertamento giudiziale della nullità di contratti a termine con connesso ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti di aziende municipalizzate o società a totale partecipazione pubblica. Infatti già la L. n. 1338 stabiliva che: "A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nei rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 , e dunque l'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento del personale. Si rammentati inoltre la sentenza della C.Cost. n. 292006 (ma vedi già C.Cost. n. 46693) secondo cui non era fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, c.4, lett. f), della l. della Regione Abruzzo n. 23 del 2004, in relazione all'art. 117, c. 2, lett. I), Cost., in quanto detta disposizione, nel prevedere che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l'assunzione di personale dipendente, porrebbe a carico di società private obblighi e oneri non previsti per l'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile". Ed invero, la disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all'art. 97 Cost. rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 12414 del 11 maggio 2021 In tema di società c.d. in house, il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modif. in I. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla I. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato". Nel caso di specie, si deve altresì richiamare il principio, secondo il quale "In tema di reclutamento del personale nell'ambito delle società c.d. in house, l'art. 7, c. 4, lett. f), della I.r. Abruzzo n. 23 del 2004, ha imposto l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, per l'assunzione di personale dipendente delle società di gestione di servizi pubblici locali, già prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in I. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla I. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, che ha disposto l'applicazione generalizzata a tali società dei criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato la conversione a tempo indeterminato di vari contratti a termine, a progetto e di somministrazione, conclusi con una società a capitale pubblico della regione Abruzzo)".
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3682 del 10 maggio 2021, La previsione dell'ordinamento italiano di forme di motivazione aggravata per supportare gli affidamenti in house muove da un orientamento di sfavore verso gli affidamenti diretti in regìme di delegazione interorganica. L'istituto dell'affidamento in house, alla stregua della piana lettura dell'art. 192, c. 2, del d.lgs. n. 50/2016, si pone in posizione subalterna rispetto all'affidamento del servizio stesso mediante gara pubblica per essere imposto all'amministrazione aggiudicatrice che a quello intenda ricorrere un onere motivazionale rafforzato. Come recentemente statuito "l'art. 192, comma 2, del Codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 50 del 2016) impone che l'affidamento in house di servizi disponibili sul mercato sia assoggettato a una duplice condizione, che non è richiesta per le altre forme di affidamento dei medesimi servizi (con particolare riguardo alla messa a gara con appalti pubblici e alle forme di cooperazione orizzontale fra amministrazioni): a) la prima condizione consiste nell'obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l'esclusione del ricorso al mercato. Tale condizione muove dal ritenuto carattere secondario e residuale dell'affidamento in house, che appare poter essere legittimamente disposto soltanto in caso di, sostanzialmente, dimostrato 'fallimento del mercato' rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine a "gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche", cui la società in house invece supplirebbe; b) la seconda condizione consiste nell'obbligo di indicare, a quegli stessi propositi, gli specifici benefìci per la collettività connessi all'opzione per l'affidamento in house (dimostrazione che non è invece necessario fornire in caso di altre forme di affidamento - con particolare riguardo all'affidamento tramite gare di appalto -). Anche qui la previsione dell'ordinamento italiano di forme di motivazione aggravata per supportare gli affidamenti in house muove da un orientamento di sfavore verso gli affidamenti diretti in regìme di delegazione interorganica, relegandoli ad un ambito subordinato ed eccezionale rispetto alla previa ipotesi di competizione mediante gara tra imprese". Resta, al contempo, evidente che la tecnica di redazione privilegiata dall'Amministrazione non può dirsi soggetta ad una metodica rigida e vincolante essendo sufficiente che la trama argomentativa compendiata nella relativa statuizione dia adeguatamente conto dell'aderenza della scelta compiuta alle coordinate sopra richiamate. Inoltre, i sospetti di incostituzionalità (perché introdotta, tra l'altro, in asserita violazione del divieto di cd. gold plating), e di incompatibilità comunitaria sono stati di recente fugati, sul fronte costituzionale, dalla sentenza del giudice delle leggi n. 100 del 27 maggio 2020 e, sul versante europeo, da ultimo, dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 6 febbraio 2020 nelle cause riunite nn. C-89/19 e C-91/19.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3538 del 6 maggio 2021, In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) l'annullamento del bando di gara comporta l'automatica caducazione del provvedimento di aggiudicazione (invalidità ad effetto caducante), con la conseguenza che il ricorrente avverso il primo non è tenuto a impugnare anche il secondo; 2) nel giudizio d'impugnazione del bando di gara promosso dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ex art. 211, comma 1-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), unico contraddittore necessario è la stazione appaltante che ha adottato il bando, mentre l'operatore economico che, conclusasi la procedura, sia risultato aggiudicatario può intervenire nel processo in qualità di controinteressato sopravvenuto (artt. 28, comma 2, e 109, comma 2, c.p.a.); 3) l'interesse pubblico sotteso alla legittimazione dell'ANAC a impugnare i bandi di gara è realizzato solo a condizione che, accolto il ricorso, sia annullato l'intero bando e disposta la riedizione della procedura con altre regole; 4) è illegittima la clausola del bando la quale impone all'aggiudicatario l'obbligo di remunerare la centrale di committenza (nella specie, Asmel Consortile s.c. a r.l.) in misura percentuale rispetto all'importo posto a base di gara, trattandosi di previsione che contrasta sia con l'art. 41, comma 2-bis, d.lgs. cit. (divieto di porre a carico dei concorrenti e dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme telematiche) sia, in quanto priva di base legislativa, con l'art. 23 Cost.
Tar Puglia, sez. II, sentenza n. 730 del 23 aprile 2021 Nel caso in cui il consiglio comunale approvi la maggiorazione dei compensi spettanti ai revisori comunali, in modo superiore al massimo consentito dalla legge, a fronte della chiarezza del dato normativo relativo alla fattispecie de qua, la deliberazione deve ritenersi nullità per contrarietà con norme imperative di legge, non potendo la stessa prevedere compensi in misura superiore ai limiti massimi stabiliti dal decreto ministeriale, costituendo detti limiti evidenti norme imperative limitative della spesa pubblica. Infatti, nella misura in cui la corresponsione delle maggiorazioni risulta essere pacificamente avvenuta in contrasto con norme imperative, risulta essere privo di un elemento strutturale essenziale quale la causa stessa del pagamento, intesa come legittima giustificazione meritevole di tutela dell’attribuzione patrimoniale. Di talché, invero, in ossequio al dettato normativo dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che, al primo comma, prevede la nullità strutturale dell’atto, per cui “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”, il provvedimento originario, attributivo delle maggiorazioni di cui si discute, deve ritenersi ab origine nullo.
Corte dei conti:
Corte dei conti, sez. Lombardia, Delibera n. 76/2021 Alle Unioni di comuni è consentito il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, in conformità all’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovando applicazione la disciplina dell’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. La verifica del rispetto dei vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni resta disciplinata dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.
Approfondimenti
Giustizia Amministrativa, Il segnalatore di illeciti
Anac, Contratti pubblici, Il Presidente dall’Anac Busia interviene alla presentazione del Rapporto 2021 infrastrutture strategiche e prioritarie
Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna, Fascicolo n. 1/2021
Funzione Pubblica, Smart Working, prima indagine sulla qualità del lavoro agile in 34 amministrazioni centrali
UPEL, CDP, Richieste di rimborso anticipato e riduzione prestiti
Lavori Pubblici, Tolleranze costruttive: il superamento del 2% porta alla demolizione?
Salvis juribus, La riforma ‘2020’ della Conferenza dei Servizi
Salvis juribus, La rilevanza dell’omissione degli obblighi dichiarativi, ex art. 80, co. 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016, negli appalti pubblici
Ius in itinere, La sentenza n.77/2021 della Corte Costituzionale in materia di regolarizzazione di difformità edilizie
ntplusentilocaliedilizia, Monitoraggio anno 2021 e relazione allegata al conto annuale
Gazzetta Ufficiale
Legge 6 maggio 2021, n. 61 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00071) (GU Serie Generale n.112 del 12-05-2021)
Testo coordinato del Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30 Testo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 62 del 13 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 6 maggio 2021 n. 61 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena». (21A02906) (GU Serie Generale n.112 del 12-05-2021)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2021 Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2021. (21A02667) (GU Serie Generale n.112 del 12-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 19)
Altro
AGID, Design dei servizi della PA: in consultazione le linee guida
IFEL, Catalogo eventi
Abbonati per continuare a leggere
L’accesso al “Notiziarioentilocali”, edito dall’Associazione culturale Niccolò Machiavelli, è consentito previa sottoscrizione di un abbonamento annuale.
Il servizio è offerto:
- agli Enti Locali, alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti Pubblici Vari, nonché a privati, al prezzo di € 100,00 + IVA al 4% (Legge di Stabilità 2016), per un importo complessivo di € 104,00.
- ai segretari comunali e provinciali in servizio, che sottoscrivano in proprio l’abbonamento, è riservato il prezzo di favore di € 80,00 + IVA al 4% (Legge di Stabilità 2016), per un importo complessivo di € 83,20.
- agli ex segretari comunali e provinciali (ora pensionati) è riservato il prezzo di favore di € 50,00 + IVA al 4% (Legge di Stabilità 2016), per un importo complessivo di € 52,00.
Sei già abbonato? Accedi