Notiziario n. 34 del 12 maggio 2022

12 Mag 2022

Pubblicato il N. 34/2022 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Aran, Firmato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali periodo 2019/2021

Funzione PubblicaPa, Brunetta: "In porto il nuovo contratto per le funzioni centrali, la rivoluzione del lavoro pubblico è in corso"

Senato, Servizio Studi, Dossier n. 542 Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) D.L. 36/2022 - A.S. 2598

Segretari Comunali

NeoPA, La Cassazione ribadisce il no alla retribuzione "maggiorata" post galleggiamento per i Segretari comunali

Albo Segretari, Avviso del 10 maggio con scadenza 20 maggio

Governo e Parlamento

Servizio Studi di Camera e SenatoDossier n. 543 Elezioni amministrative e referendum da tenersi nel 2022 e modalità operative per la raccolta del voto. Schede di lettura - A.C. 3591 - D.L. 41/2022

Servizio Studi di Camera e SenatoDossier n. 527/1 Misure economiche e umanitarie in relazione alla crisi ucraina. Con gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 6a e 10a. Edizione provvisoria - D.L. 21/2022 - A.S. 2564

Senato, Servizio Studi, Dossier - n. 530/2 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria D.L. 24/2022 - A.S. 2604"

Servizio del BilancioNota di lettura - n. 305 A.S. 2604: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato n.2 del 9 maggio 2022 Approvazione della modalità di certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l'attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2022.

Ministero dell'interno, Finanza localeComunicato del 9 maggio 2022 Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose (art. 144 T.U.O.E.L.). Acconto anno 2022 e saldo anni precedenti.

Ministero dell'interno, Circolare DAIT n.47 del 9 maggio 2022 Elezioni 12 giugno 2022. Fabbisogno del materiale elettorale. Elenchi modulistica, manifesti, schede di voto e altri adempimenti organizzativi dei procedimenti elettorali

Dal mondo delle Autonomie

Anci, Terremoto 2016Sul sito del ministero dell’Istruzione lo scorrimento delle graduatorie sisma fondo da 120 milioni

Anci, Occupazioni abusiveAudizione Anci, Buonajuto:“Politiche abitative inadeguate e scarsità risorse hanno acuito problema”

Anci, Pnrr/PINQUA, Nicotra: “Modello avviato tra Mims, Anci e Invitalia da replicare su altre misure”  

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Consiglio di Stato, sez. VIsentenza n. 3480 del 3 maggio 2022, In applicazione del principio del c.d. one shot temperato, per evitare che l'amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale, è dovere della stessa pubblica amministrazione riesaminare una seconda volta l'affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione (per l'avvenire, e, in sostanza, per una terza volta) di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato; tale principio costituisce il punto di equilibrio tra due opposte esigenze, quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi 

Consiglio di Stato, sez. VIsentenza n. 3446 del 3 maggio 2022 Non occorre il previo annullamento della sanatoria di opera edilizia abusiva, al fine di negare il completamento di un edificio abusivo in zona paesaggistica,  sanato illo tempore senza notiziare la Soprintendenza.

Consiglio di Stato, sez. VIsentenza n. 3578 del 9 maggio 2022, Il procedimento avviato con l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare nell’interesse di una persona di cittadinanza straniera deve essere chiuso nel termine di 180 giorni, e ciò in quanto ai sensi dell’art. 2, comma 4, l.  7 agosto 1990, n. 241, la materia dell’emersione deve ritenersi esclusa dall’intero sistema dei termini per il procedimento amministrativo previsto dai tre commi dell’art. 2 e, a maggior ragione, dal termine più breve previsto dal relativo comma 2 

Tar Abruzzo, sez. I, sentenza n. 158 del 5 maggio 2022 Nel sistema del d.lgs. n. 165 del 2001 sono assegnati al dominio del diritto pubblico solo i procedimenti e gli atti generali (normativi e non) concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, nonché la determinazione delle piante organiche complessive (art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001), mentre ogni altra determinazione relativa agli uffici, unitamente alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, è assunta dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (art. 5 comma 2). Questi stessi principi valgono per l'ordinamento degli enti locali ai sensi dell'art. 89 del TUEL (in tali termini, Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 16/06/2009) 15-10-2009, n. 6327). Ne consegue che ai sensi dell'art. 63, d.lg. n. 165 del 2001, spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro - fatta esclusione degli atti inerenti alle procedure concorsuali tese alla costituzione del rapporto di pubblico impiego - ogni altra controversia in cui venga in discussione lo sviluppo e la gestione del rapporto di pubblico impiego in base a disposizioni di legge, di regolamento e di C.C.N.L., a partire dall'atto di assunzione e fino alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto (ibidem, Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 16/06/2009) 15-10-2009, n. 6327). Ciò premesso, la controversia avente per oggetto la legittimità della determinazione regionale di nomina del responsabile unico del procedimento per la costituzione del catasto stradale e sua adozione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nella specie, è di tutta evidenza, che non si discorre di poteri autoritativi, trattandosi piuttosto di una determinazione per l'organizzazione degli uffici inerente alla gestione del rapporto di lavoro assunta dal dirigente competente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 89, comma 6 del TUEL ovvero di un atto concernente il funzionamento degli apparati, appartenente alla gestione dei rapporti di lavoro (Cassazione civile, sez. un., 24 gennaio 2003, n. 1128, ma vedi anche 27 giugno 2003, n. 10288; 24 settembre 2002, n. 13918; 24 aprile 2002, n. 6041, nello stesso senso Consiglio di Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 4282; vi, 11 maggio 2001, n. 2611).

Corte dei conti:

Corte dei contisez. contr. Pugliadel. n. 80/2022 Il cd. scavalco d’eccedenza è consentito dall’ordinamento alle condizioni e nei limiti stabiliti dall’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Pertanto, l’attività presso il comune ricevente può svolgersi solo al di fuori dell’orario di lavoro ordinario e per un numero massimo di 12 ore settimanali, non potendosi superare il limite di durata massima dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario di 48 ore a settimana (vedi SRC della Lombardia, deliberazione n.118/2012/PAR). Così come è pacifico che il personale di cui l’Ente può avvalersi deve essere già assunto con contratto di lavoro individuale a tempo pieno presso altro ente e che l’amministrazione di appartenenza deve aver rilasciato un’espressa autorizzazione (cfr. SRC della Corte dei conti dell’Umbria deliberazione n. 129/2020/PAR). Pertanto, non può essere ritenuto conforme a legge, per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, servirsi dell'attività lavorativa svolta da dipendenti di altre amministrazioni locali, ai sensi e nei termini indicati dall’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (SRC UMB/129/2020/PAR). L’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedendo un rapporto di lavoro che costituisce un unicum nel panorama del pubblico impiego non può che operare nel rispetto dei requisiti e limiti previsti dall’ordinamento. In ottemperanza al principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione è lasciata alla volontà e discrezionalità degli enti la decisione di utilizzare l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, a condizione che siano presenti tutti i requisiti voluti dal legislatore. Così come è discrezionale la valutazione di concedere la autorizzazione laddove non arrechi pregiudizio al corretto e tempestivo svolgimento dell’attività presso l’ente di appartenenza e non interferisca con i compiti istituzionali, ferma restando la volontà del dipendente di prestare la propria attività presso enti diversi. La retribuzione, a fronte di una attività lavorativa ulteriore (anche di tipo differente) svolta nel comune con popolazione fino a 5.000 abitanti (o negli altri enti previsti dalla normativa in oggetto) deve necessariamente rispettare i vincoli e i parametri stabiliti dai contratti collettivi di riferimento. NeoPA, Nuovo parere della Corte dei conti sullo “scavalco d’eccedenza”

Approfondimenti  

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Gazzetta Ufficiale

Presidenza del Consiglio dei Ministri Comunicato Approvazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 (22A02743) (GU Serie Generale n.105 del 06-05-2022)

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga Comunicato Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali a valenza e impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni. (22A02774) (GU Serie Generale n.107 del 09-05-2022)

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