Notiziario n. 33 del 9 maggio 2022

09 Mag 2022

Pubblicato il N. 33/2022 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

Ministero dell'interno, Pubblicazione n.1 - Elezioni amministrative - Agg. maggio 2022 Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature. Con aggiornamento a maggio 2022

Ministero dell'interno, Circolare DAIT n.46 del 6 maggio 2022 Presentazione ed ammissione delle liste per le elezioni comunali di domenica 12 giugno 2022. Aggiornamento delle relative Istruzioni. Riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste

Ministero dell'interno, Circolare DAIT n.45 del 6 maggio 2022 Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Nomina degli scrutatori e relativo manifesto.

Decreto-Legge 4 maggio 2022, n. 41 Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonche' per l'applicazione di modalita' operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. (22G00053) (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2022)

Ministero dell'internoCircolare DAIT n.44 del 5 maggio 2022 Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'art.75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

Ministero dell'internoCircolare DAIT n.43 del 4 maggio 2022 Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Disponibilità dei locali scolastici.

Anci, Vademecum per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 e ballottaggio del 26 giugno 2022

Segretari Comunali

AnacQuestionario per i Responsabili anticorruzione in collaborazione con la Scuola dell’Amministrazione

Albo Segretari, Avviso del 6 maggio con scadenza 16 maggio

Governo e Parlamento

Ministero dell'internoComunicato del 6 maggio 2022, Associazionismo comunale 2022 - Riparto Regioni.

Funzione PubblicaCensimento auto di servizio, migliora la partecipazione: torna a rispondere l'80% delle amministrazioni

Anci, PnrrBando scuole innovative, online le graduatorie degli enti locali ammessi a finanziamento 

Anci, Pnrr, Bando scuole innovative. Allevi: “Ok incremento risorse e graduatoria Enti locali”  

PerlaPA, Rilevazione Permessi ex-lege 104/92 e GEDAP

Dal mondo delle Autonomie

Anci, Dl ConcorrenzaSalvemini: “Forte preoccupazione per due proposte emendative sui rifiuti” 

Anci, Pnrr“Missione Italia”. Il 22 e 23 giugno a Roma l’evento Anci sul Pnrr dei Comuni e delle città

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Corte di Cassazione, Sez. Un.sentenza n. 14049 del 4 maggio 2022,  Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia riguardante il provvedimento di revoca del titolo autorizzativo di un'attività commerciale o produttiva, adottato dal Comune per irregolarità nel pagamento dei tributi locali, ai sensi dell'art. 15-ter del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 («Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»), convertito, con modificazioni, nella l. 28 giugno 2019, n. 58.

Corte di Cassazione, Sez. Tr., sentenza n. 13011 del 26 aprile 2022 In tema di imposte: 1) ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di quella ipotecaria e catastale a un atto sottoposto a condizione sospensiva, è ben possibile, se la condizione riguarda più beni, che l'atto inizi a spiegare i propri effetti in modo parziale, allorché le parti abbiano prefigurato un avveramento della condizione in modo progressivo, prendendo in considerazione i singoli beni oggetto del negozio e il momento in cui l'avente diritto ne ha acquistato la materiale disponibilità, con conseguente applicazione dell'imposta per detti beni in misura proporzionale; 2) ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e catastali a un atto concessorio di beni demaniali, ove si accerti, in base al tenore dell'atto, che le parti abbiano costituito, oltre alla concessione d'uso, anche diritti di superficie funzionali alla realizzazione dell'oggetto di concessione, la base imponibile è costituita dall'ammontare dei canoni di concessione dovuti per la durata di quest'ultima, e a tale base vanno applicate le diverse aliquote relative all'atto di concessione d'uso e alla costituzione di diritti di superficie.

Tar Milano, sez. IV, sentenza n. 967 del 2 maggio 2022, «I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d'appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della lex specialis di gara; i chiarimenti della stazione appaltante, infatti, sono ammissibili solo se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis, un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 Cost.» (Consiglio di Stato, III, 7 gennaio 2022 n. 64). Nessuna deroga potrebbero apportare i chiarimenti alla lex specialis nemmeno ove (per ipotesi) l’Amministrazione ritenesse di avere errato nella configurazione del bando: «Nel disciplinare di gara l'errore materiale non è emendabile con lo strumento dei chiarimenti, in quanto l'errore materiale o l'omissione commessa nella lex specialis richiede una apposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della stazione appaltante, adottata con le medesime forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento» (Consiglio di Stato, III, 7 gennaio 2022 n. 64).

Tar Abruzzo, sez. I, sentenza n. 159 del 6 maggio 2022 Le convenzioni concluse tra Comuni ex art. 31 del TUEL sono riconducibili al genus degli accordi di programma di cui all’art. 15 della L. n. 241/1990 costituendone una specie, connotandosi per la loro spiccata valenza pubblicistica atteso che la volontà delle Amministrazioni non è mai assimilabile ad una “volontà negoziale” fondata sull'autonomia privata, ma è una “volontà discrezionale” funzionalizzata alla tutela degli interessi pubblici (TAR Abruzzo, L’Aquila, sentenza n. 89/2021). Ne consegue, come ineludibile corollario, che l’Amministrazione può sempre recedere dall’accordo in quanto tale potere è espressione “del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubbliche” (Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3786). Il potere di recedere (nel pubblico interesse) dagli accordi amministrativi, non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale (TAR Puglia – Lecce, Sez. II – sent. 20 dicembre 2014 n. 3141). Il provvedimento che sia espressione di un tale potere di recesso va adeguatamente motivato, tenendo conto delle circostanze avvenute e delle esigenze di spesa (Cons. Stato Sez. IV Sent., 04/06/2014, n. 2859) e mediante l’indicazione del processo valutativo degli interessi su cui si va ad incidere (Cons. di Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1172).   Tar Calabria-Catanzaro, sentenza n. 767 del 5 maggio 2022 Ai sensi dell’art. 64, commi 1, 2 n. 2), D.P.R. n. 570/1960 “La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti. Sono nulli i voti contenuti in schede: … che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”. La disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favor voti, nel senso che il suffragio dev’essere considerato valido laddove se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore. Pertanto, eventuali anomalie contenute nella scheda possono trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui sia stato espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto, cosicché “le ipotesi di nullità del voto … devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione” (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 luglio 2020, n. 4789). Sul punto è stato ulteriormente chiarito che l’elemento della riconoscibilità “deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell'indicare un determinato simbolo, nell'apporre il crocesegno o nell'indicare il nominativo del candidato suffragato” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4523). Condivisibile giurisprudenza ha ancora osservato che nel procedimento elettorale la deformazione del cognome o del nome di un candidato o anche l'incertezza nell'indicazione si possono spiegare -specie quando, come nella vicenda in esame, il diminutivo corrisponda in gran parte al nome per intero- in linea di principio con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nome, che sono ipotesi non inusuali, sicché non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto e pertanto se al nome del candidato consigliere viene associato il diminutivo o il soprannome, con i quali il soggetto è verosimilmente conosciuto da tutti gli abitanti in una piccola realtà locale, detta aggiunta evidenzia una circostanza veritiera che non può essere interpretata come volontà dell'elettore di farsi identificare (Consiglio di Stato, sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474; 18 gennaio 2013, n. 278).

Corte dei conti:

Corte dei contisez. contr. Siciliadel. n. 75 del 29 aprile 2022 L’art. 84 del TUEL prevede la possibilità di ottenere un rimborso “per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.” In ordine al requisito della “necessarietà”, la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n.38/SEZAUT/2016/QMIG, ha chiarito che: “sotto il profilo soggettivo, essa ricorre quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all’effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari. In altri termini, è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del d.lgs. n. 267/2000.” E come del resto è affermato anche dalla successiva del.n.126/2019/PAR sez. contr. Marche, che afferma: “è da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all’amministratore locale, quali quelle occorse in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l’indennità di funzione di cui all’art. 82 del D.L. n. 267/2000.” Pertanto, nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile ad un assessore al di là di quelle per la partecipazione alle sedute, in quanto tali eventuali ed ulteriori spese debbono ritenersi già coperte dalla indennità di mandato, e non sono mai reputabili come “necessarie”, in quanto prive del requisito della “eterodeterminazione” della presenza in loco che è invece tipica del rimborso previsto per la partecipazione agli organi collegiali disciplinato dall’art. 84 TUEL.

Approfondimenti  

Aran, Newsletter AranSegnalazioni n. 9/2022

Garante PrivacyGPDPDigest di APRILE 2022

UPEL, Rassegna Enti Locali 17/2022

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Gazzetta Ufficiale

Decreto-Legge 2 maggio 2022, n. 38 Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti. (22G00052) (GU Serie Generale n.101 del 02-05-2022)

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Comunicato Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. (22A02619) (GU Serie Generale n.101 del 02-05-2022)

Ministero dell'interno Comunicato  Assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati selezionati dalle citta' metropolitane - M5C2 investimento 2.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (22A02669) (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2022)

Ministero dell'interno Comunicato Riparto, per il triennio 2022-2024, dei fondi e del contributo per il finanziamento delle funzioni fondamentali, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario. (22A02729) (GU Serie Generale n.102 del 03-05-2022)

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