Pubblicato il N. 33/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Governo, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 16
Anci, Scadenze contabili, Proroghe: Decaro, bene rinvio per i bilanci comunali
Anci, Trasparenza, Online il Quaderno operativo dell’Anci sugli organismi indipendenti di valutazione
Segretari Comunali
Funzione Pubblica, Parere sul conferimento dell’incarico di Capo di Gabinetto del Sindaco all’ex Segretario Generale del comune in quiescenza
Albo Segretari, Avviso del 30 aprile con scadenza 10 maggio
Governo e Parlamento
Funzione Pubblica, Lavoro agile, ecco cosa cambia con il “decreto proroghe”
Funzione Pubblica, Smart working, nella Pubblica amministrazione via la soglia minima del 50%
Camera dei Deputati, Approvato il decreto sul differimento delle consultazioni elettorali per il 2021;
Camera dei Deputati, Esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della regione di residenza
Anci, Dl elezioni, Via libera definitivo dalla Camera. Voto rinviato all’autunno per il permanere dell’epidemia
Ministero dell'interno, Finanza locale, Comunicato del 29 aprile 2021 Ulteriore erogazione del Fondo di solidarietà comunale.
Dal mondo delle Autonomie
UPI, Recovery: UPI “Positivi fondi per strade provinciali nel fondo complementare”
UPI, Recovery, UPI: dal Ministro Franco impegni su investimenti per strade nella prossima manovra
Anci, Scuola, Contributi ad aziende di trasporto scolastico per perdite fatturato. Aiuto di Stato “de minimis”
Anci, Welfare, Recovery Plan (PNRR), la nota di lettura del Dipartimento Welfare Anci
Anci, Recovery, Decaro: “I temi ci sono, ora fondamentale semplificare per rendere concreto il piano”
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Corte Costituzionale, sentenza n. 80 del 29 aprile 2021 È incostituzionale - per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost. - l'art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 («Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»), convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 2020, n. 8, in tema di utilizzo del fondo anticipazione di liquidità (FAL) degli enti locali [«il combinato disposto delle norme censurate» - si legge nella motivazione della sentenza - «produce un fittizio miglioramento del risultato di amministrazione con l'effetto di esonerare l'ente locale dalle appropriate operazioni di rientro dal deficit, che non vengono parametrate sul disavanzo effettivo ma su quello alterato dall'anomala contabilizzazione del fondo anticipazioni liquidità».
Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 10244 del 19 aprile 2021 Nonostante ANCI veda attribuiti a sé anche compiti di natura tendenzialmente amministrativa, svolti su mandato e dietro finanziamento statale e il cui esercizio è regolato da norme di natura pubblicistica, l'assenza di un'espressa previsione normativa che la qualifichi come "ente pubblico" ai sensi dell'art. 4 della l. n. 70/1975, la forma giuridica prescelta e la sua funzione lato sensu sindacale, ossia di rappresentanza degli interessi dei comuni associati e di raccordo con il sistema centrale, inducono ad escludere che essa possa essere annoverata tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1, c.2 del d.lgs.165/2001. Essa è un soggetto di diritto privato: lo statuto è inequivoco in tal senso, come si desume dal nomen iuris utilizzato, dal rinvio per la sua regolamentazione alle norme del codice civile, dalla sua struttura, dall'atto costitutivo inter vivos posto in essere dai comuni promotori; dalla libertà nella adesione e nella recedibilità degli associati. I suoi scopi sono stati individuati in quelli tipici delle associazioni di rappresentanza (come sindacati, o associazioni di categoria) che, attraverso la partecipazione in ogni sede nella quale si discutono questioni di interesse delle istituzioni locali rappresentate, coincidono con la tutela degli interessi degli associati. Sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze, ed è viceversa del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l'applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato. Ne consegue che, trattandosi di un soggetto di diritto privato e discutendosi della legittimità di atti non riconducibili all'esercizio di alcun pubblico potere, in mancanza di specifiche disposizioni normative contrarie, la procedura di convocazione dell'assemblea e di nomina del coordinatore regionale deve dichiararsi sottoposta alla giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3385 del 27 aprile 2021 Ai fini della convalida dell’atto viziato da insufficiente motivazione, va posta la distinzione: a) se l’inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), il difetto degli elementi giustificativi del potere non può giammai essere emendato, tantomeno con un mero maquillage della motivazione: l’atto dovrà comunque essere annullato; b) se invece la carenza della motivazione equivale unicamente ad una insufficienza del discorso giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione presa, siamo di fronte ad un vizio formale dell’atto e non della funzione: in tale caso, non vi sono ragioni per non riconoscersi all’amministrazione la possibilità di tirare nuovamente le fila delle stesse risultanze procedimentali, munendo l’atto originario di una argomentazione giustificativa sufficiente e lasciandone ferma l’essenza dispositiva, in quanto riflette la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento. La convalida dell’atto viziato da insufficiente motivazione, va posta la distinzione: a) se l’inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale può essere adottata anche se pende l’impugnativa dell’atto da convalidare; in tale caso, l’interessato, con motivi aggiunti, può domandare, sia l’annullamento dell’atto di convalida perché autonomamente viziato ‒ contestandone quindi la stessa ammissibilità ‒, sia l’annullamento dell’atto come convalidato, adducendone la persistente illegittimità. L’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. e, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120. ‒ che impone alla pubblica amministrazione di esaminare l’affare nella sua interezza, già nella fase del procedimento, sollevando, una volta per tutte la questioni ritenute rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente in relazione ai profili non ancora esaminati ‒ deve trovare applicazione, per evidenti ragioni sistematiche (e per evitare facili aggiramenti), anche nel caso di convalida per difetto di motivazione.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 3287 del 23 aprile 2021 Secondo l’art. 32, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, “[…] Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. La stessa modalità è richiamata dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76 del 2020 per gli affidamenti diretti sotto soglia, disciplinati dal medesimo decreto, in cui il procedimento sia stato avviato entro il 31 dicembre 2021 (“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”). Ai fini degli affidamenti diretti sotto soglia (anche nella disciplina ordinariamente applicabile recata dal Codice dei contratti), è dunque sufficiente che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta dell’affidatario, “dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione” (Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.3.1). La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.
Tar Lombardia, sez. II, sentenza n. 1037 del 23 aprile 2021 secondo l’orientamento consolidato una volta decorsi trenta giorni di tempo dalla presentazione della SCIA per rilevare eventuali carenze nei requisiti ovvero nei presupposti e, quindi, adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività segnalata e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, l'Amministrazione può, comunque, azionare il c.d. potere repressivo “in presenza delle condizioni previste dall' articolo 21-nonies” della L. n. 241/1990. In sostanza, pur non trattandosi di un’autotutela in senso tecnico (difettando un preventivo provvedimento amministrativo) sussiste, comunque, un potere di reprimere l’attività del privato ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (da ultimo questa Sezione n. 1069/2020). Nel caso di specie, quanto alle ragioni di interesse pubblico, deve ritenersi sufficiente il richiamo all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 che prescrive la distanza di 10 metri per l'apertura di finestre antistanti l'edificio confinante, che si fonda sull'interesse pubblico di impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario: trattasi, come ha rilevato la giurisprudenza, di prescrizione avente carattere di assolutezza e inderogabilità, risultante da fonte normativa statuale, sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali, da sola sufficiente a fondare la legittimità dell'annullamento del titolo edilizio senza spazio per la considerazione e la ponderazione di opposti interessi. Quanto al decorso del termine di 18 mesi, deve ritenersi legittimo il superamento del suddetto termine, oltre ai casi di falsa attestazione, nei casi di dichiarazione resa in modo tale da non permettere una completa verifica di conformità.
Corte dei conti:
Corte dei conti, sez. Lombardia, delibera n. 65/2021 Per espressa previsione legislativa a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali effettuate con i contributi di cui all’art. 1, comma 797 e ss. della L. 178/2020, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all’art. 33 del d.l. n. 34/2019.
UPEL, Corte dei conti, erogazione compensi legati a pratiche di condono edilizio
Approfondimenti
La Gazzetta degli enti locali, Il podcast della Gazzetta #21 – Diritto di accesso dei consiglieri comunali e tutela della riservatezza dei terzi: le contrastanti indicazioni della giurisprudenza
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Giusizia Amministrativa, La decadenza, tra princìpi generali ed applicazioni amministrative e tributari
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UPEL Varese, ARCONET, Analisi investimenti Enti Territoriali
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Gazzetta Ufficiale
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Decreto 11 febbraio 2021 Criteri e modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici. (21A02418) (GU Serie Generale n.98 del 24-04-2021)
Ministero dell'Interno Decreto 14 aprile 2021 Riparto delle risorse a titolo di trasferimento ai comuni delle isole minori, previste in 3 milioni di euro per l'anno 2021, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa. (21A02446) (GU Serie Generale n.98 del 24-04-2021)
Ministero dell'Interno Comunicato Avviso relativo al decreto 14 aprile 2021, concernente il riparto parziale per l'importo di 82,5 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti e commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. (21A02447) (GU Serie Generale n.98 del 24-04-2021)
Ministero dell'Interno Decreto 14 aprile 2021 Riparto delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 753, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previste in misura pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. (21A02501) (GU Serie Generale n.100 del 27-04-2021)
Corte dei Conti Delibera 31 marzo 2021 Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020. (Delibera n. 7/SEZAUT/2021/INPR). (21A02430) (GU Serie Generale n.100 del 27-04-2021)
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