Pubblicato il N. 32/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.
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Primo piano
Servizio Studi di Camera e Senato, Dossier n. 385 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
Segretari Comunali
Aran, Parere, AFL10 Nelle more della stipulazione di un contratto integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali ai sensi dell’art. 99 del CCNL 17.12.2020, è possibile continuare ad applicare i contratti integrativi di livello nazionale del 22.12.2003 e del 13.01.2009?
Aran, Parere, AFL11a In relazione a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del CCNL 17.12.2020 ed agli arretrati dovuti in forza del nuovo CCNL, nel caso di un Segretario comunale che abbia prestato servizio in più Enti negli ultimi anni gli arretrati debbono essere corriposti dall’Ente presso il quale il Segretario presta attualmente servizio oppure se ciascuno dei Comuni dovrà corrisponderli pro-quota con riferimento al periodo di servizio prestato?
Albo Segretari, Avviso del 27 aprile con scadenza 7 maggio
Governo e Parlamento
Funzione Pubblica, Pnrr: la nuova Pubblica amministrazione a misura di Next Generation Eu
Funzione Pubblica, Riforma concorsi pubblici: il ministro Brunetta chiarisce le procedure dell’articolo 10 del Dl 44/2021
Funzione Pubblica, Online la nuova home page del sito del ministro per la Pubblica amministrazione
Governo, PNRR, replica del Presidente Draghi alla Camera dei Deputati
Camera dei Deputati, Approvate comunicazioni Draghi su Recovery plan e decreto Covid
Regioni, Emergenza Covid-19: il parere sul "Decreto Sostegni"
Anci Lombardia, Scuola – Piano estate 2021
Dal mondo delle Autonomie
Anci, Attività produttive, Anci in audizione, Palone: “Bene avanzamento del Suap ma bisogna fare di più”
Anci, Sport, Credito Sportivo e ANCI insieme per nuovi finanziamenti a tasso zero per gli Enti Territoriali
Anci, Finanza locale, Canelli: “Su efficientamento energetico e mobilità sostenibile in arrivo risorse importanti”
Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza n. 3299 del 26 aprile 2021, E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93, comma 6, che disciplina la cauzione provvisoria prestata dagli operatori economici che partecipino ad una gara, nel combinato disposto con l’art. 216, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma primo, (quest’ultimo in relazione all’art. 49, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) Cost., che precludono l’applicabilità della più favorevole disciplina sanzionatoria sopravvenuta - introdotta dal nuovo Codice dei contratti, rispetto alla disciplina previgente del Codice approvato con d.lgs. n. 163 del 2016 - che prevede l’escussione della cauzione provvisoria solo a valle dell’aggiudicazione (definitiva) e, dunque, solo nei confronti dell’aggiudicatario di una procedura ad evidenza pubblica – in quanto già in vigore al momento dell’adozione del provvedimento di escussione della garanzia provvisoria
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 3095 del 15 aprile 2021 L’assenza del parere sulla regolarità tecnica del dirigente, su una proposta di deliberazione, previsto dall’art. 49 del TUEL, non incide sulla validità della deliberazione stessa, rappresentando al più una mera irregolarità (cfr. Cassazione Civile, sez. trib., 12 agosto 2004, n. 15639; Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012).
Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 4706 del 22 aprile 2021 È illegittimo il regolamento elettorale per l'elezione dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, per violazione del principio di parità di accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione di cui all’art. 51 Cost.
Tar Piemonte, sez. II, sentenza n. 215 del 1 marzo 2021 L'art. 43 del TUEL attribuisce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. La giurisprudenza delinea questo diritto affermando come esso sia direttamente funzionale non tanto all'interesse del consigliere comunale (o provinciale) quanto alla cura dell'interesse pubblico connessa al mandato conferito: i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (Consiglio di Stato sez. V, 05/09/2014, n.4525). Ne consegue, per un verso, che sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale, e, per altro verso, che dal termine "utili", contenuto nell'articolo 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché tale aggettivo comporta in realtà l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio delle funzioni (Consiglio Stato sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963). La giurisprudenza ritiene inoltre che il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall'ente tutte le informazioni utili all'espletamento delle funzioni non incontri neppure alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d'ufficio. In definitiva gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si rinvengono, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell'ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4525).
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sentenza n. 54 del 15 aprile 2021 La natura di atto di alta amministrazione del provvedimento di revoca dell'assessore porta ad escludere il diritto dello stesso al risarcimento del danno in caso di illegittimità per vizi di motivazione dell'atto. Infatti, “il giudice del risarcimento deve poter formulare un giudizio di definitiva spettanza della posizione soggettiva di cui è già titolare colui che invoca la protezione risarcitoria. Sicché, laddove tale verifica è pacificamente necessaria nel caso di interessi pretensivi, anche nel caso di interessi oppositivi occorre verificare che, annullato l’atto lesivo adottato dall’Amministrazione, quest’ultima non possa legittimamente riproporlo in termini parimenti pregiudizievoli, in sede di riesercizio del potere (Cons. Stato, 12 marzo 2004, n. 1261; Cass., sez. I, 29 gennaio 2010, n. 2122; Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2187; sentenza Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2019, n. 840 già citata). In definitiva, nel caso di interessi oppositivi, sussiste una presunzione di lesione sostanziale che comporta la necessità per l’Amministrazione, secondo il notorio principio di ordine generale del “più probabile che non”, di dimostrare che il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe stato sostanzialmente differente da quello emesso e annullato. In questo senso nel caso di specie assume pertanto particolare e del tutto decisivo rilievo la natura formale e non sostanziale dei vizi che affliggono il provvedimento di revoca, e sul punto deve essere condiviso l’orientamento consolidato, cui si riferisce anche l’Amministrazione comunale, secondo il quale il risarcimento del danno potrebbe essere accordato solo in caso di illegittimità “sostanziale”, dovendo al contrario essere negato quando il vizio accertato attenga unicamente al procedimento di formazione del provvedimento, poiché in tal caso l’Amministrazione conserva intatto il potere di rinnovare il procedimento eliminando il vizio riscontrato (Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 252). Infatti, l’annullamento dell’atto per vizi formali, quale il difetto di motivazione, non contiene alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento impugnato, e pertanto non consente di accogliere la domanda finalizzata al conseguimento della pretesa sostanziale, quale è il risarcimento del danno. Secondo la giurisprudenza consolidata “…mentre la caducazione dell’atto per vizi sostanziali vincola l’amministrazione ad attenersi, nella successiva attività, alle statuizioni del giudice, l’annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell’atto annullato e lascia ampio potere in merito all’amministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l’illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale” (giurisprudenza pacifica Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2019, n. 2304, Cons. Stato sez. V, 21 aprile 2020, n. 2534, Cons. Stato sez. V, 22 novembre 2019, n.7977, id. sez. III 17 giugno 2019, n. 4097). Tanto è particolarmente evidente nel caso di specie, laddove l’illegittimità dell’atto per vizio di motivazione poteva essere sanata attraverso “una sintetica motivazione riferita al venir meno del rapporto fiduciario fra sindaco e assessore”, come statuito nel decreto presidenziale che accoglie il ricorso straordinario: impegno motivazionale, questo, non particolarmente rilevante e che, secondo l’anzidetto principio del “più probabile che non”, il Sindaco avrebbe per certo potuto agevolmente assumere posteriormente alla pronuncia di illegittimità dell’atto”.
Corte dei conti:
Corte dei conti, sez. Emilia Romagna, delibera n. 58 del 23 aprile 2021 Ai fini della corretta applicazione della normativa, l’art. 156 del TUEL costituisce il costante riferimento per la determinazione delle misure dell’indennità di funzione per gli amministratori locali, che possono incrementare, a seguito di aumento della popolazione accertata dall’Istat alla data del 31 dicembre del penultimo anno di riferimento, con contestuale passaggio dell’ente ad una classe demografica superiore, ovvero diminuire, in caso di riduzione della popolazione, accertata alla stessa data e con le medesime modalità, con conseguente declassamento demografico dell’Ente. L’eventuale attribuzione da parte dell’Ente locale dell’indennità di funzione agli amministratori locali di cui all’ art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000 prima che l’Istat abbia ufficialmente accertato il dato di cui all’art. 156 del TUEL non può che avere natura di provvisorietà, essendo necessario, ai fini dell’esatta quantificazione dell’importo la correlazione con il dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall’Istat.
Approfondimenti
Ministero dell'interno, Parere, Parere sulle modalità di convocazione del consiglio comunale in seguito alle dimissioni del presidente
Ministero dell'interno, Parere, Estensione al sindaco dell’obbligo di astensione dall’esercizio della professione in materia edilizia privata e pubblica ai sensi dell’art. 78, comma 3, del TUEL
Ministero dell'interno, Parere, Condanna di un amministratore locale per un delitto di cui alla lettera d) dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012, non contenente esplicitamente le circostanze aggravanti di cui all’art. 61 del codice penale
Diritto Italiano, Giurisprudenza Tributaria di Merito n. 8
Giusizia Amministrativa, Le città e l'esperienza della politica
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ntplusentilocaliedilizia, La tassazione per i premi di risultato nei contratti decentrati, alla luce della Corte di cassazione
Gianluca Bertagna, Tassazione dei premi di performance
Gazzetta Ufficiale
Legge 22 aprile 2021, n. 53 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020. (21G00063) (GU Serie Generale n.97 del 23-04-2021)
Istituto Nazionale di Statistica Comunicato Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2021, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (21A02363) (GU Serie Generale n.97 del 23-04-2021)
Ministero dell'Economia e delle Finanze Comunicato Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. (21A02317) (GU Serie Generale n.97 del 23-04-2021)
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