Notiziario n. 31 del 26 aprile 2021

26 Apr 2021

Pubblicato il N. 31/2021 del Notiziario di Segretari enti locali.

Primo piano

UNSCP, UNIONE, CGIL, CISL e UIL chiedono la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Bando Se.F.A 2020

Governo, Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 15 (PNRR)

SenatoTesto del PNRR trasmesso dal Governo

Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)

Ministero dell'interno, La circolare ai prefetti sul Decreto legge per la graduale ripresa delle attività

Governo, Decreto Riaperture (slide)

Anci, Emergenza CoronavirusL’ infografica Anci sulle principali novità introdotte dal Decreto Riaperture del 21 aprile

Segretari Comunali

Ministero dell'interno, Comunicato stampa del 23 aprile 2021

Aran, ParereAFL9 In base all’art. 13 del CCNL 17.12.2020, per i Segretari comunali e provinciali  può essere considerato esistente un orario lavorativo minimo d’obbligo e lo stesso può essere considerato pari a 36 ore settimanali?

Albo SegretariAvviso del 23 aprile con scadenza 3 maggio

Governo e Parlamento

Funzione PubblicaSi sblocca il concorso Roma, prova unica digitale a giugno e assunzioni entro l’estate

Funzione Pubblica, Concorso Sud, 81.150 candidati. Quasi il 30% ha meno di 30 anni, il 55% è donna

Ministero della Salute, Covid-19, ministro Speranza firma nuove Ordinanze per contenere la diffusione del virus

MIUR, Edilizia scolastica – Asili nido e scuole dell’infanzia – FAQ Avviso pubblico

Dal mondo delle Autonomie

Anci, Politiche comunitarie, Progetto Urbact Innovator: costruire la Pa degli ideatori

Anci, Piccoli Comuni, Castelli: “Si snelliscano le regole per recuperare il ritardo sulla Banda ultra larga”

 Giurisprudenza e Pareri della Corte dei conti

Corte Costituzionale, ordinanza n. 79 del 21 aprile 2021, Occorre chiarire quali siano i criteri in base ai quali è stata disposta una riduzione dei finanziamenti statali al Fondo di solidarietà comunale, in relazione sia alla quota compensativa cosiddetta IMU-TASI sia alla componente tradizionale del Fondo stesso, la cui reintegrazione sarebbe prevista solo a partire dal 2024 - Comunicato stampa, Criteri di riduzione delle risorse statali al fondo di solidarietà comunale e modalità di riparto: la Consulta dispone un’istruttoria e audizioni

Consiglio di Stato, Ad. Pl., sentenza n. 7 del 23 aprile 2021 La responsabilità della Pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell’art. 2056 cod. civ. – da ritenere espressione di un principio generale dell’ordinamento - i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell’evitabilità con l’ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ., e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall’art. 1225 cod. civ. Con riferimento al periodo temporale nel quale hanno avuto vigenza disposizioni su incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che non sono stati erogati a seguito di una sopravvenienza normativa, è in astratto ravvisabile il nesso di consequenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del procedimento autorizzativo ex art. 12, d.lgs. n. 387 del 2003 e il mancato accesso agli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quando la mancata ammissione al regime incentivante sia stato determinato da un divieto normativo sopravvenuto che non sarebbe stato applicabile se i termini del procedimento fossero stati rispettati; con riferimento al periodo successivo alla sopravvenienza normativa, occorre stabilire se le erogazioni sarebbero comunque cessate, per la sopravvenuta abrogazione della normativa sugli incentivi, nel qual caso il pregiudizio è riconducibile alla sopravvenienza legislativa e non più imputabile all’amministrazione, oppure se l’interessato avrebbe comunque avuto diritto a mantenere il regime agevolativo, in quanto la legge, per esempio, faccia chiaramente salvi, e sottratti quindi all’abrogazione, gli incentivi già in corso di erogazione e fino al termine finale originariamente stabilito per gli stessi; in ogni caso, il danno va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitativa, e non può equivalere a quanto l’impresa istante avrebbe lucrato se avesse svolto l’attività nei tempi pregiudicati dal ritardo dell’amministrazione

Consiglio di Stato, sez. Vsentenza n. 3211 del 21 aprile 2021, È nuovamente rimessa all’Adunanza plenaria – che già aveva pronunciato sul punto con la sentenza 5 agosto 2020, n. 15 – per una rimeditazione, la questione relativa alla conclusione secondo cui la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento (giurisdizionale o amministrativo) sia successivo.

C.G.A., sentenza n. 354 del 22 aprile 2021 L’istituto del silenzio assenso non si applica al procedimento relativo all’approvazione, da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della proposta tariffaria del servizio idrico integrato predisposta dall’ente d’ambito

Tar Basilicata, sez. I, sentenza n. 303 del 16 aprile 2021 Il Sindaco, essendo direttamente eletto dal popolo, ha un’ampia discrezionalità sia nello scegliere e/o nominare gli Assessori, sia nel revocarli, in quanto entrambi i predetti provvedimenti si basano su un vincolo di fiducia (cd. intuitu personae), con l’unica differenza che la nomina degli Assessori non richiede alcuna motivazione, mentre la loro revoca deve essere motivata, cioè il Sindaco deve indicare le ragioni, per le quali è venuta meno la fiducia nei confronti degli Assessori, precedentemente nominati dallo stesso Sindaco. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.S. Sez. V Sentenze n. 4057 del 10.7.2012 e n. 1053 del 23.2.2012) “il provvedimento di revoca può essere motivato con valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva allo stesso Sindaco, anche perché tali motivazioni sono permeate dalla stessa logica fiduciaria, che caratterizza la nomina degli Assessori, e, oltre ad essere riferite agli Assessori revocati, sono dirette soprattutto al Consiglio Comunale, il quale eventualmente potrebbe anche disattenderle e votare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, che comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale”. Pertanto, il provvedimento di revoca ex art. 46, comma 4, del TUEL “può essere annullato, se emanato senza alcuna motivazione oppure con giustificazioni di carattere arbitrario, circostanze che, nella specie, non ricorrono, sia perché il provvedimento impugnato non si limita ad affermare tautologicamente che è venuto meno il rapporto di fiducia, sia perché dai fatti indicati nel provvedimento impugnato ed anche dall’accusa della parte ricorrente al Sindaco di “gestione egocentrica e polarizzata” emerge un rapporto conflittuale tra Sindaco ed Assessori revocati, che risulta ragione sufficiente, per giustificare la revoca dell’incarico. Per completezza va anche evidenziato che alcune volte il provvedimento di revoca di un Assessore potrebbe essere emanato anche se non è venuto meno il rapporto fiduciario, ma per esigenze di rapporto dialettico all’interno della maggioranza consiliare”.

Corte dei conti:

Corte dei conti, sez. Lombardia, sentenza n. 58/2020 “Alle disposizioni introdotte dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”

Approfondimenti  

Diritto.it, La giurisprudenza applica le nuove disposizioni che limitano il potere di ordinanza dei sindaci di chiudere le scuole - (Dal Notiziario n. 30 Tar Calabria, sez. I, decreto presidenziale n. 253 del 16 aprile 2021, Deve ritenersi illegittima un’ordinanza  assunta in violazione dell'art. 2, comma 1, del d.l. del 1° aprile 2021, n. 44, con la quale un sindaco sospende l'attività didattica in presenza di tutte le Istituzioni Scolastiche della città, pubbliche e private, compresi l'uso dei laboratori, per tutti gli alunni (scuole Statali e paritarie), di ogni ordine e grado, demandando ai Dirigenti Scolastici, operanti sul territorio, l'organizzazione della didattica a distanza. La citata norma dispone su tutto il territorio nazionale la ripresa dell’attività didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Al fine di rendere effettiva la previsione, la stessa norma sancisce che la disposizione normativa non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti di Regione e dei Sindaci, salvo “casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”. La “ratio” dell’art. 2, comma 1, del d.l. del 1° aprile 2021, n. 44 “è quella di sottrarre il più possibile l’attività didattica in presenza, perfino nelle zone “rosse”, ad interventi sindacali contingibili ed urgenti (poteri di per sé dai presupposti già stringenti) posti in essere in assenza di emergenze in atto o di analoghi rischi, estremamente elevati, tutti in ogni caso inerenti la popolazione scolastica”. Secondo il decreto in commento “tale disposizione presuppone, sul piano istruttorio e quindi della dimostrazione del requisito della eccezionale e straordinaria necessità giustificativo dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, previa espressa e specifica interlocuzione da parte del sindaco con la competente autorità sanitaria, una precisa contestualizzazione della dinamica di crescita dei contagi in relazione alle scuole al fine di un riscontro dell’effettiva, attuale presenza - nelle scuole medesime - di focolai o quanto meno di univoci elementi rivelatori di un rischio del virus o di sue varianti, appunto, ;”. Nel caso di specie, invece, il sindaco di una località ricadente in zona arancione “oltre a non acquisire il parere della competente ASP, si è limitato ad illustrare situazioni di difficoltà note, di livello provinciale, specialmente nel funzionamento dei servizi sanitari ivi inclusi quelli di tracciamento dei contagi da parte dei competenti uffici sanitari deputati alla prevenzione e comuni a diversi altri centri del medesimo territorio provinciale limitandosi, per quanto concerne invece lo specifico profilo scolastico, a fare presente che i contagi nella popolazione studentesca non sono numericamente rilevanti e ad enunciare la mera preoccupazione che gli stessi stante anche la presenza, non meglio specificata, di varianti SARS COVID”.)

Servizio Studi di camera e SenatoRassegna di giurisprudenza costituzionale - n. 1/Anno I Gennaio-Marzo 2021 Il controllo di costituzionalità delle leggi

Il Giornale dei comuni, Risoluzione della Camera: sostenere rinegoziazione del debito degli Enti locali

Diritto e Giustizia, E’ molto sottile la linea di confine tra trasparenza e violazione della privacy

Diritto Italiano, Giurisprudenza Tributaria di Merito n. 7

Giusizia Amministrativa, Un anno di giurisprudenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sui contratti pubblici tra dubbi e certezze

Amministrazione in cammino, Le funzioni di controllo sulle autonomie locali

Salvis Juribus, Qualità dei servizi pubblici e promozione dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici: partecipazione, controllo e tutela

UPEL Varese, Convocazione del consiglio comunale in seguito alle dimissioni del presidente

UPEL Varese, Rottamazione delle cartelle: gli effetti decorrono dalla presentazione dell’istanza 

ntplusentilocaliedilizia, I controlli del revisore successivi all'approvazione del bilancio di previsione 

ntplusentilocaliedilizia, Gli alloggi sociali ex Iacp non pagano l'Imu nonostante l'incertezza della norma agevolativa

Gazzetta Ufficiale

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Decreto 16 marzo 2021 Risorse destinate a ciclovie urbane Stazioni-poli universitari. (21A02342) (GU Serie Generale n.95 del 21-04-2021)

Ministero dell'interno Comunicato Avviso relativo al decreto 16 aprile 2021, concernente il riparto delle risorse incrementali del Fondo istituito per ristorare i comuni delle minori entrate dovute all'abolizione, per l'anno 2020, della seconda rata dell'imposta municipale propria su immobili e pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO. (21A02449) (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021)

Altro

Anac, Organismi Indipendenti di ValutazioneTermine al 30 giugno 2021 per la pubblicazione e l’invio ad ANAC delle attestazioni OIV relative ai dati pubblicati al 31 maggio 2021

ISTAT, I bilanci consuntivi dei Comuni

IFELCatalogo eventi